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Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3 (BUR n. 3/1973)

Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari

Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3 (BUR n. 3/1973) (Abrogata)

PROVVIDENZE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3 (BUR n. 3/1973)

PROVVIDENZE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 1
La Regione assicura ai Gruppi Consiliari, costituiti in conformità delle disposizioni previste nel regolamento interno del Consiglio, i mezzi necessari al loro funzionamento a norma dell'art. 20 dello Statuto.
Art. 2
Ciascun Gruppo Consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede idonea ed opportunamente arredata, nell'ambito degli Uffici del Consiglio regionale.
Art. 3
A decorrere dal 1° gennaio 1973 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale assegna ad ogni Gruppo Consiliare, allo scopo di consentire il funzionamento, un contributo finanziario costituito da:
a) una quota mensile fissa di L. 200.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza, maggiorata di L. 50.000 per ciascun componente il Gruppo medesimo;
b) una quota annua da corrispondersi in rate mensili, variabile secondo la consistenza del Gruppo, sulla base dei seguenti criteri:
1. Gruppi composti da 2 Consiglieri L. 2.400.000
2. Gruppi composti da 3 a 7 Consiglieri L. 4.800.000
3. Gruppi composti da 8 a 15 Consiglieri L.10.000.000
4. gruppi oltre i 15 Consiglieri L.15.600.000
Art. 4
Avvalendosi del contributo di cui all'articolo precedente, i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti ed a cura dei propri organi direttivi, agli oneri per il personale necessario al loro funzionamento e per eventuali collaborazioni.
Art. 5
Entro il 31 marzo di ogni anno, i Gruppi Consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio una relazione illustrativa sull'impiego dei contributi di cui all'articolo 3, che va allegata al rendiconto consuntivo del Consiglio Regionale.
Art. 6
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 84.400.000 annue, si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio della Regione 1973, al Titolo I, Sezione I - Servizi Organi Statutari (Presidenza del Consiglio Regionale) - Capitolo V.
Per gli anni successivi, gli oneri faranno carico sui corrispondenti capitoli di bilancio dei rispettivi esercizi.
Art. 7
Per gli anni 1970, II semestre: 1971-1972, l'assegnazione dei contributi finanziari ai Gruppi Consiliari è effettuata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Consiglio Regionale con le proprie deliberazioni n. 14, prot. 335 del 2 marzo 1972 e n. 37, prot. 723 del 6 giugno 1972.
La relativa spesa, ammontante a L. 7.800.000 per il 1970; a L. 30.060.000 per il 1971; a L. 42.960.000 per il 1972, è effettuata con i fondi allo scopo già impegnati con le anzidette deliberazioni nei bilanci dei rispettivi esercizi.


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