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Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3 (BUR n. 3/1973)
Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari
Sommario
“Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3 (BUR n. 3/1973) - Testo vigente”
S O M M A R I O
PROVVIDENZE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
Legge abrogata dall’articolo 12, della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
SOMMARIO
- Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3 (BUR n. 3/1973) (Abrogata)
- PROVVIDENZE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
Sommario
“Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3 (BUR n. 3/1973) - Testo storico”
S O M M A R I O
PROVVIDENZE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
Art. 1
La Regione assicura ai Gruppi Consiliari, costituiti in conformità delle disposizioni previste nel regolamento interno del Consiglio, i mezzi necessari al loro funzionamento a norma dell'art. 20 dello Statuto.
Art. 2
Ciascun Gruppo Consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede idonea ed opportunamente arredata, nell'ambito degli Uffici del Consiglio regionale.
Art. 3
A decorrere dal 1° gennaio 1973 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale assegna ad ogni Gruppo Consiliare, allo scopo di consentire il funzionamento, un contributo finanziario costituito da:
a) una quota mensile fissa di L. 200.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza, maggiorata di L. 50.000 per ciascun componente il Gruppo medesimo;
b) una quota annua da corrispondersi in rate mensili, variabile secondo la consistenza del Gruppo, sulla base dei seguenti criteri:
1. Gruppi composti da 2 Consiglieri L. 2.400.000
2. Gruppi composti da 3 a 7 Consiglieri L. 4.800.000
3. Gruppi composti da 8 a 15 Consiglieri L.10.000.000
4. gruppi oltre i 15 Consiglieri L.15.600.000
a) una quota mensile fissa di L. 200.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza, maggiorata di L. 50.000 per ciascun componente il Gruppo medesimo;
b) una quota annua da corrispondersi in rate mensili, variabile secondo la consistenza del Gruppo, sulla base dei seguenti criteri:
1. Gruppi composti da 2 Consiglieri L. 2.400.000
2. Gruppi composti da 3 a 7 Consiglieri L. 4.800.000
3. Gruppi composti da 8 a 15 Consiglieri L.10.000.000
4. gruppi oltre i 15 Consiglieri L.15.600.000
Art. 4
Avvalendosi del contributo di cui all'articolo precedente, i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti ed a cura dei propri organi direttivi, agli oneri per il personale necessario al loro funzionamento e per eventuali collaborazioni.
Art. 5
Entro il 31 marzo di ogni anno, i Gruppi Consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio una relazione illustrativa sull'impiego dei contributi di cui all'articolo 3, che va allegata al rendiconto consuntivo del Consiglio Regionale.
Art. 6
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 84.400.000 annue, si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio della Regione 1973, al Titolo I, Sezione I - Servizi Organi Statutari (Presidenza del Consiglio Regionale) - Capitolo V.
Per gli anni successivi, gli oneri faranno carico sui corrispondenti capitoli di bilancio dei rispettivi esercizi.
Per gli anni successivi, gli oneri faranno carico sui corrispondenti capitoli di bilancio dei rispettivi esercizi.
Art. 7
Per gli anni 1970, II semestre: 1971-1972, l'assegnazione dei contributi finanziari ai Gruppi Consiliari è effettuata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Consiglio Regionale con le proprie deliberazioni n. 14, prot. 335 del 2 marzo 1972 e n. 37, prot. 723 del 6 giugno 1972.
La relativa spesa, ammontante a L. 7.800.000 per il 1970; a L. 30.060.000 per il 1971; a L. 42.960.000 per il 1972, è effettuata con i fondi allo scopo già impegnati con le anzidette deliberazioni nei bilanci dei rispettivi esercizi.
La relativa spesa, ammontante a L. 7.800.000 per il 1970; a L. 30.060.000 per il 1971; a L. 42.960.000 per il 1972, è effettuata con i fondi allo scopo già impegnati con le anzidette deliberazioni nei bilanci dei rispettivi esercizi.
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