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Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 (BUR n. 3/1973)
Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto
Sommario
“Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 (BUR n. 3/1973) - Testo vigente”
ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ISTITUTO
Legge abrogata dall’articolo 12, della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 (BUR n. 3/1973) - Testo storico”
S O M M A R I O
ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ISTITUTO
Art. 1
Compete ai Consiglieri regionali:
a) un rimborso spese di soggiorno nella misura forfettaria mensile di L. 50.000 (cinquantamila), maggiorato di L. 7.000 (settemila) per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti o speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della conferenza dei Capi-Gruppo;
b) un rimborso spese connesso alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo di residenza e la sede della Regione nella seguente misura:
fino a 15 Km. L. 1.500
da 16 a 25 Km. L. 3.000
da 26 a 50 Km L. 5.500
da 51 a 75 Km L. 8.000
da 76 a 100 Km L. 15.500
Le distanze di cui al comma precedente vengono determinate dall'Ufficio di Presidenza in base al precorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente.
a) un rimborso spese di soggiorno nella misura forfettaria mensile di L. 50.000 (cinquantamila), maggiorato di L. 7.000 (settemila) per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti o speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della conferenza dei Capi-Gruppo;
b) un rimborso spese connesso alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo di residenza e la sede della Regione nella seguente misura:
fino a 15 Km. L. 1.500
da 16 a 25 Km. L. 3.000
da 26 a 50 Km L. 5.500
da 51 a 75 Km L. 8.000
da 76 a 100 Km L. 15.500
Le distanze di cui al comma precedente vengono determinate dall'Ufficio di Presidenza in base al precorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente.
Art. 2
Compete al Presidente ed ai membri della Giunta, in sostituzione del trattamento previsto all'art. 1:
a) un rimborso spese di soggiorno a carattere forfettario nella misura di L. 200.000 mensili;
b) un rimborso spese connesso alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo di residenza e la Sede della Regione, determinato con i criteri di cui nella lettera b) dell'art. 1, per una frequenza media di 4 percorrenze settimanali.
a) un rimborso spese di soggiorno a carattere forfettario nella misura di L. 200.000 mensili;
b) un rimborso spese connesso alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo di residenza e la Sede della Regione, determinato con i criteri di cui nella lettera b) dell'art. 1, per una frequenza media di 4 percorrenze settimanali.
Art.3
Sono esclusi dal rimborso di cui ai precedenti articoli 1, lett. b) e 2, lett. b), il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta, i Consiglieri Regionali e i membri della Giunta, che per le loro funzioni, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro permanente disposizione dalla Regione.
Art. 4
Le disposizioni previste dalla presente legge hanno effetto a decorrere dal 6 luglio 1970.
Art. 5
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti per gli anni 1970-1971-1972 in Lire 143.000.000 in dipendenza dell'art. 1 ed in L. 121.000.000 in dipendenza dell'art. 2, si fa fronte con i fondi allo scopo già stanziati nel bilancio dei rispettivi esercizi al Titolo I - Rubrica I - Cap. I e Rubrica II - Cap. III.
Per gli anni 1973 e seguenti, gli oneri finanziari, previsti in L.98.000.000 in dipendenza dell'art. 1 ed in Lire 50.000.000 in dipendenza dell'art. 2, faranno carico sui corrispondenti Capitoli di Bilancio degli esercizi cui la spesa si riferisce.
Per gli anni 1973 e seguenti, gli oneri finanziari, previsti in L.98.000.000 in dipendenza dell'art. 1 ed in Lire 50.000.000 in dipendenza dell'art. 2, faranno carico sui corrispondenti Capitoli di Bilancio degli esercizi cui la spesa si riferisce.
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