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Legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 (BUR n. 26/1975)

Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 (BUR n. 26/1975)

CONTRIBUTI E SPESE PER L’ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE.

Art. 1

La Giunta regionale é autorizzata ad organizzare direttamente o a contribuire all’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purché attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell’Ente Regione.
1 bis. Rientrano, altresì, tra gli interventi di cui al primo comma, gli allestimenti per l’attività culturale, compresi gli impianti, gli arredamenti e le attrezzature varie, purché siano complementari funzionalmente agli interventi di cui al primo comma. ( 1)
In caso di organizzazione diretta, la Giunta regionale approva il preventivo globale di spesa, specificando altresí l’ammontare dell’anticipazione da corrispondere al funzionario autorizzato al maneggio del denaro liquido per le spese urgenti, operando sulle partite di giro.
La liquidazione della spesa é disposta con decreto del dirigente del servizio, secondo le modalità di cui all’ art. 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . ( 2)
In caso di contributo, l’ammontare dello stesso e i criteri di erogazione sono determinati dalla Giunta regionale. ( 3)

Art. 2

omissis ( 4)

Art. 3

omissis ( 5)

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


Note

( 1) Comma inserito da comma 1 art. 10 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
( 2) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 3) Articolo prima sostituito dall’art. 1 della legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 e poi così modificato dall’art. 27 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 , che ha sostituito il secondo comma.
( 4) Articolo prima sostituito dall’art. 2 legge regionale 9 dicembre 1976, n. 43 poi sostanzialmente abrogato dall’art. 1 della legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 che ha sostituito con il solo art. 1 gli originari artt. 1 e 2.
( 5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 (BUR n. 26/1975)

CONTRIBUTI E SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE


Art. 1
Per l'esercizio finanziario 1975, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi o a sostenere spese per l'organizzazione o la partecipazione a mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale.
Art. 2
La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale con allegati il programma dell'iniziativa e la documentazione di spesa.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, determinerà l'ammissibilità ai benefici e l'ammontare del contributo, che comunque non potrà essere superiore al 40 per cento della spesa, con un limite massimo di L. 5 milioni.
Art. 3
Gli oneri relativi agli interventi previsti dalla presente legge fanno carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975:
per L. 20.000.000
al Cap. 1400: "Spese per fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi, comprese le spese per la provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni";
per L. 200.000.000
al Cap. 4961: "Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi".
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO