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Legge regionale 5 marzo 1976, n. 10 (BUR n. 12/1976)

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1975, n, 83, recante 'Norme per l'erogazione dell'Assistenza ospedaliera'

Legge regionale 5 marzo 1976, n. 10 (BUR n. 12/1976) (Abrogata)

MODIFICA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1975, n. 83 , RECANTE "NORME PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA"

Legge abrogata a decorrere dall'1 maggio 1995 dall'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 marzo 1976, n. 10 (BUR n. 12/1976) (Novellazione)

MODIFICA DELL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1975, n. 83 , RECANTE “NORME PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA OSPEDALIERA”.


Articolo unico
L’ultimo comma dell’art. 3 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 83 , è sostituito dal seguente:
“Le convenzioni in atto alla data dell’11 luglio 1974 con gli Enti di cui al primo comma dell’art. 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, esistenti nel territorio regionale hanno efficacia sino alla stipulazione della convenzione di cui al quarto comma del presente articolo, salvo disdetta di una delle parti a mezzo raccomandata da notificarsi con preavviso di almeno sessanta giorni”.


SOMMARIO