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Legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 (BUR n. 27/1976)
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 31
Sommario
“Legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 (BUR n. 27/1976) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1975, n. 31
Legge abrogata dall’articolo 56, della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
SOMMARIO
- Legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 (BUR n. 27/1976) (Abrogata)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1975, n. 31
Sommario
“Legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 (BUR n. 27/1976) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1975, n. 31
Art. 1
Il termine di cui alla lettera b) dell’art. 12 della
legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 , è prorogato fino al 31 dicembre 1976.
Art. 2
Le sanzioni previste dall’art. 14 della
legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 , si applicano a chiunque intraprenda lavori di ricerca o coltivazione mineraria in violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di permesso di ricerca o di concessione.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
SOMMARIO
- Legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 (BUR n. 27/1976) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1975, n. 31