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Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4 (BUR n. 3/1976)
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3
Sommario
“Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4 (BUR n. 3/1976) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 3
Legge abrogata dall’articolo 12, della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
SOMMARIO
- Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4 (BUR n. 3/1976) (Abrogata)
- INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 3
Sommario
“Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4 (BUR n. 3/1976) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 3
Art. 1
A decorrere dal 14 luglio 1975 il contributo annuo a favore dei Gruppi consiliari di cui all’art. 3 – lettera b) – della
legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3 , va corrisposto con i seguenti criteri:
1. Gruppi da un consigliere L. 1.000.000
2. Gruppi da 2 consiglieri L. 3.000.000
3. Gruppi da 3 a 6 consiglieri L. 4.800.000
4. Gruppi da 7 a 10 consiglieri L. 10.000.000
5. Gruppi da 11 a 20 consiglieri L. 12.500.000
6. Gruppi oltre 20 consiglieri L. 17.000.000
1. Gruppi da un consigliere L. 1.000.000
2. Gruppi da 2 consiglieri L. 3.000.000
3. Gruppi da 3 a 6 consiglieri L. 4.800.000
4. Gruppi da 7 a 10 consiglieri L. 10.000.000
5. Gruppi da 11 a 20 consiglieri L. 12.500.000
6. Gruppi oltre 20 consiglieri L. 17.000.000
Art. 2
Ciascun Gruppo consiliare ha diritto alla assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di un contingente di personale del ruolo regionale entro i limiti e secondo i criteri che seguono:
A) Gruppi fino a 2 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario.
B) Gruppi da 3 a 6 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario – n. 1 elemento con qualifica di applicato.
C) Gruppi da 7 a 10 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario – n. 1 elemento con qualifica non superiore a coadiutore – n. 1 elemento con qualifica di applicato.
D) Gruppi da 11 a 20 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a direttore di servizio – n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario – n. 2 elementi con qualifica di applicato.
E) Gruppi oltre 20 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a direttore di servizio – n. 2 elementi con qualifica non superiore a funzionario – n. 3 elementi con qualifica di applicato.
L’assegnazione del personale è disposta dalla Giunta regionale su proposte dell’Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, previa segnalazione nominativa dei singoli Gruppi.
In alternativa è data facoltà ai Gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni oro proprie, di avvalersi di personale, nei limiti del contingente stabilito al primo comma.
L’incaricato è conferito dagli stessi Gruppi consiliari con contratto a tempo determinato risolto di diritto non oltre il sesto mese successivo alla fine della legislatura, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’Ufficio di Presidenza con apposito disciplinare.
Al personale incaricato spetta, in relazione alle mansioni cui è adibito, il trattamento economico al parametro iniziale previsto – per le corrispondenti qualifiche funzionali indicate al primo comma – dell’articolo 32, primo, secondo e terzo comma della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , e successive modifiche.
Al personale incaricato spetta altresì il trattamento previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
La Regione rimborsa integralmente ai Gruppi la spesa da essi sostenuta per stipendi e oneri previdenziali.
L’assegnazione del personale è disposta dalla Giunta regionale su proposte dell’Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, previa segnalazione nominativa dei singoli Gruppi.
In alternativa è data facoltà ai Gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni oro proprie, di avvalersi di personale, nei limiti del contingente stabilito al primo comma.
L’incaricato è conferito dagli stessi Gruppi consiliari con contratto a tempo determinato risolto di diritto non oltre il sesto mese successivo alla fine della legislatura, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’Ufficio di Presidenza con apposito disciplinare.
Al personale incaricato spetta, in relazione alle mansioni cui è adibito, il trattamento economico al parametro iniziale previsto – per le corrispondenti qualifiche funzionali indicate al primo comma – dell’articolo 32, primo, secondo e terzo comma della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , e successive modifiche.
Al personale incaricato spetta altresì il trattamento previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
La Regione rimborsa integralmente ai Gruppi la spesa da essi sostenuta per stipendi e oneri previdenziali.
Art. 3
L’articolo 4 della
legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3 è abrogato.
Art. 4
La maggiore spesa derivante dall’applicazione dell’art. 1 della presente legge prevista per l’esercizio in corso in L. 6.500.000 fa carico sul capitolo 150 del bilancio di previsione della spesa della Regione esercizio 1975 dal titolo “Provvidenze e contributi per il funzionamento dei Gruppi Consiliari” (spese obbligatorie) che presenta sufficiente capienza.
Alla spesa derivante dall’applicazione dell’art. 2 determinata per gli anni 1976 e seguenti in L. 94 milioni annue, si fa fronte per l’esercizio 1976, utilizzando per il corrispondente importo il previsto incremento della quota spettante alla Regione a norma dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Nel bilancio di previsione della spesa della Regione esercizio 1976 e seguenti sarà iscritto alla Sezione I – Rubrica I – Consiglio Regionale – apposito capitolo denominato: ”Rimborso ai Gruppi Consiliari delle spese sostenute per il personale” con lo stanziamento di L. 94 milioni.
Alla spesa derivante dall’applicazione dell’art. 2 determinata per gli anni 1976 e seguenti in L. 94 milioni annue, si fa fronte per l’esercizio 1976, utilizzando per il corrispondente importo il previsto incremento della quota spettante alla Regione a norma dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Nel bilancio di previsione della spesa della Regione esercizio 1976 e seguenti sarà iscritto alla Sezione I – Rubrica I – Consiglio Regionale – apposito capitolo denominato: ”Rimborso ai Gruppi Consiliari delle spese sostenute per il personale” con lo stanziamento di L. 94 milioni.
SOMMARIO
- Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4 (BUR n. 3/1976) (Novellazione)
- INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 3