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Legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 (BUR n. 41/1977)
Integrazione della normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
Sommario
“Legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 (BUR n. 41/1977) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTEGRAZIONE DELLA NORMATIVA SULLO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Legge abrogata dall’articolo 189, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 (BUR n. 41/1977) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 (BUR n. 41/1977)
- INTEGRAZIONE DELLA NORMATIVA SULLO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
- Art. 1 - Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
- Art. 2 - Modifica decorrenza iscrizione alla CPDEL ed all'INADEL del personale trasferito
- Art. 3 - Modifica decorrenza iscrizione alla CPDEL e all' INADEL del personale assunto dalla Regione prima dell' entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25
- Art. 4 - Deroga art. 50, comma III, della legge regionale 26 novembre 1973 n. 25
- Art. 5 - Inquadramento degli specialisti
- Art. 6 - Inquadramento del personale degli ex ISSCAL, GESCAL, ISES ed INCIS
- Art. 7 - Inquadramento del personale della ex GI
- Art. 8
- Art. 9 - Organico del personale
- Art. 10 - Norma finanziaria
INTEGRAZIONE DELLA NORMATIVA SULLO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Art. 1 - Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
All' art. 36 della
legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è aggiunto il seguente comma:
"La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde a decorrere dall' anno 1977, all' impiegato cessato dal servizio, a titolo di acconto, e con diritto al recupero all' atto della liquidazione del trattamento definitivo, una somma pari a 8 decimi del trattamento spettante in base alle norme vigenti".
"La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde a decorrere dall' anno 1977, all' impiegato cessato dal servizio, a titolo di acconto, e con diritto al recupero all' atto della liquidazione del trattamento definitivo, una somma pari a 8 decimi del trattamento spettante in base alle norme vigenti".
Art. 2 - Modifica decorrenza iscrizione alla CPDEL ed all'INADEL del personale trasferito
Il personale dello Stato trasferito alle dipendenze della Regione a norma dell' art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed il personale degli ex Enti ENALC, INAPLI e INIASA trasferito a norma del DM 1 agosto 1972, è iscritto alla CPDEL e all' INADEL, rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di previdenza, a decorrere dalla data di trasferimento alla Regione.
Art. 3 - Modifica decorrenza iscrizione alla CPDEL e all' INADEL del personale assunto dalla Regione prima dell' entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25
Il personale assunto direttamente dalla Regione prima dell' entrata in vigore della
legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , con formali provvedimenti deliberativi esecutivi à sensi di legge, è iscritto alla CPDEL ed all' INADEL, rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento previdenziale e per malattia, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio presso la Regione.
Art. 4 - Deroga art. 50, comma III, della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25
La maggiorazione di cui all' art. 50, comma III della
legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , nonchè di cui all' art. 1 della
legge regionale 15 novembre 1974, n. 54 è riassorbibile soltanto per effetto di variazioni economiche diverse da quelle derivanti dall' attribuzione dei parametri di stipendio di cui all' art. 1 della
legge regionale 29 aprile 1975, n. 46 .
L' assegno personale di cui ai citati articoli nonchè quello di cui all' art. 32 - ultimo comma - della legge regionale n. 25/ 1973 è riassorbito soltanto per l' attribuzione di successive classi di stipendio o di aumenti periodici biennali.
L' assegno personale di cui ai citati articoli nonchè quello di cui all' art. 32 - ultimo comma - della legge regionale n. 25/ 1973 è riassorbito soltanto per l' attribuzione di successive classi di stipendio o di aumenti periodici biennali.
Art. 5 - Inquadramento degli specialisti
All' art. 50 della
legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è aggiunto il seguente comma:
"L' inquadramento degli specialisti ha luogo con la osservanza di quanto previsto nei commi 15, 16 e 17 del presente articolo".
All' art. 51 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è aggiunto il seguente comma:
"Al personale inquadrato ai sensi del penultimo comma dell' art. 50, il servizio e l' attività svolti vengono così valutati agli effetti dell' attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e dell' anzianità nella qualifica:
a) per il 100 per cento il servizio prestato presso la Regione con mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento;
b) per il 75 per cento il servizio di ruolo prestato alle dipendenze di Enti pubblici con mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento;
c) per il 60 per cento il servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di Enti pubblici nelle carriere direttiva o di concetto in mansioni non equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento.
L' inquadramento degli specialisti avverrà , previo parere della Prima Commissione Consiliare".
"L' inquadramento degli specialisti ha luogo con la osservanza di quanto previsto nei commi 15, 16 e 17 del presente articolo".
All' art. 51 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è aggiunto il seguente comma:
"Al personale inquadrato ai sensi del penultimo comma dell' art. 50, il servizio e l' attività svolti vengono così valutati agli effetti dell' attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e dell' anzianità nella qualifica:
a) per il 100 per cento il servizio prestato presso la Regione con mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento;
b) per il 75 per cento il servizio di ruolo prestato alle dipendenze di Enti pubblici con mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento;
c) per il 60 per cento il servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di Enti pubblici nelle carriere direttiva o di concetto in mansioni non equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento.
L' inquadramento degli specialisti avverrà , previo parere della Prima Commissione Consiliare".
Art. 6 - Inquadramento del personale degli ex ISSCAL, GESCAL, ISES ed INCIS
Il personale degli ex ISSCAL, GESCAL, ISES ed INCIS, in servizio al 31 dicembre 1974, trasferito alla Regione, è inquadrato con decorrenza 1 gennaio 1975 nei ruoli regionali secondo la normativa prevista dal Titolo II e dal Titolo III, articoli 50, commi 15, 16 e 17; 51 e 52 della
legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni, sentite le Organizzazioni Sindacali più rappresentative del personale.
Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:
Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:
Qualifiche amministrative ed equiparabili ex ISSCAL - ISES - INCIS - GESCAL
|
Qualifiche regionali
|
Direttore Centrale
Ispettore Generale Capo Ripartizione |
Direttore di Dipartimento
|
Direttore Principale
Capo Ufficio |
Direttore di Servizio
|
Qualifiche amministrative ed equiparabili ex ISSCAL - ISES - INCIS - GESCAL
|
Qualifiche regionali
|
Direttore
Capo Sezione Consigliere I classe Consigliere II classe Consigliere III classe Segretario Capo |
Funzionario
|
Segretario Principale
I Segretario Segretario I classe Segretario II classe Archivista Capo |
Collaboratore
|
Segretario III classe
Archivista I Applicato Applicato I classe Applicato II classe |
Coadiutore - Operatore Capo
|
Applicato III classe
Commesso Capo Primo commesso Commesso Portiere |
Applicato - Operatore Qualificato
|
Usciere
|
Operatore
|
Inserviente
|
Ausiliario
|
Art. 7 - Inquadramento del personale della ex GI
Il personale della ex GI in servizio al 17 gennaio 1976, trasferito alla Regione, e inquadrato con decorrenza 17 gennaio 1976 nei ruoli regionali secondo la normativa prevista dal Titolo II e dal Titolo III, artt. 50, commi 15, 16 e 17; 51 e 52 della
legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni, sentite le Organizzazioni Sindacali più rappresentative del personale.
Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:
Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:
Qualifiche ex G.I.
|
Qualifiche regionali
|
Direttore Generale
|
Direttore di Dipartimento
|
Capo Servizio
|
Direttore di Servizio
|
Capo Ufficio
Segretario I classe Segretario II classe Ingegnere Superiore Ingegnere Principale Ingegnere Capo Servizio Ragioneria Direttore di Centro |
Funzionario
|
Ragioniere Principale
Primo Ragioniere Ragioniere Ragioniere Aggiunto Primo Geometra Geometra Geometra Aggiunto Archivista Capo Segretario di C.F.P. Insegnante Teorico |
Collaboratore
|
Qualifiche ex G.I.
|
Qualifiche regionali
|
Vice Ragioniere
Vice Geometra Impiegato di Concetto Primo Archivista Archivista Applicato Insegnante pratico |
Coadiutore
Operato Capo |
Alunno d'ordine
Impiegato d'ordine Commesso Usciere Capo Capo Agente Tecnico Aiuto Istruttore Magazziniere Autista Custode Bidello |
Applicato
Operatore Qualificato |
Usciere
Agente tecnico Avventizio IV categoria Contrattista |
Operatore
|
Inserviente
|
Ausiliario
|
Art. 8
Ai dipendenti regionali che, per ragioni organizzative di primo impianto degli Uffici regionali ed in forza di deliberazioni adottate dalla Giunta regionale o dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, esecutive secondo i rispettivi regimi giuridici, svolgevano anteriormente all' inquadramento nel ruolo del personale della Regione compiti e funzioni superiori rispetto alla qualifica acquisita a norma dell' art. 50 della
legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , è attribuita a decorrere dalla data della delibera di inquadramento la qualifica funzionale immediatamente superiore.
L' attribuzione della qualifica di cui al precedente comma è subordinata all' esercizio continuativo delle mansioni nonchè al possesso da parte degli interessati dei requisiti particolari previsti per i dipendenti regionali per l' accesso alle corrispondenti qualifiche funzionali dagli artt. da 41 a 47 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
E' parimenti attribuita a decorrere dalla stessa data la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento su richiesta documentata di quei dipendenti regionali che, anteriormente all' inquadramento medesimo, svolgevano e continuano a svolgere sulla base di delibere della Giunta regionale non esecutive, compiti e funzioni della qualifica superiore.
Nei casi previsti dai commi I e III del presente articolo, il provvedimento di attribuzione della qualifica superiore è adottato dalla Giunta regionale, previo accertamento della Prima Commissione Consiliare dello svolgimento dei compiti superiori, nonchè dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.
Si applicano, altresì , nei casi previsti nel presente articolo, le norme contenute all' art. 3 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 54
L' attribuzione della qualifica di cui al precedente comma è subordinata all' esercizio continuativo delle mansioni nonchè al possesso da parte degli interessati dei requisiti particolari previsti per i dipendenti regionali per l' accesso alle corrispondenti qualifiche funzionali dagli artt. da 41 a 47 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
E' parimenti attribuita a decorrere dalla stessa data la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento su richiesta documentata di quei dipendenti regionali che, anteriormente all' inquadramento medesimo, svolgevano e continuano a svolgere sulla base di delibere della Giunta regionale non esecutive, compiti e funzioni della qualifica superiore.
Nei casi previsti dai commi I e III del presente articolo, il provvedimento di attribuzione della qualifica superiore è adottato dalla Giunta regionale, previo accertamento della Prima Commissione Consiliare dello svolgimento dei compiti superiori, nonchè dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.
Si applicano, altresì , nei casi previsti nel presente articolo, le norme contenute all' art. 3 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 54
Art. 9 - Organico del personale
La tabella A) allegata alla
legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è sostituita dalla seguente:
Organico del personale della Regione Veneto
Qualifiche funzionali
|
Consiglio
|
Amm.ne
Regionale |
Totale
|
Direttore Dipartimento
|
5*
|
25
|
30
|
Direttore Servizio
|
11
|
114
|
125
|
Funzionario
|
7
|
278
|
285
|
Collaboratore
|
11
|
515
|
526
|
Coadiutore - Operatore Capo
|
15
|
313
|
328
|
Applicato - Oper. Qualificato
|
14
|
443
|
457
|
Operatore
|
11
|
131
|
142
|
Ausiliario
|
1
|
6
|
7
|
Totali generali
|
75
|
1.825
|
1.900
|
(*) Secondo quanto disposto dal II comma dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 1973.
Art. 10 - Norma finanziaria
Alla spesa prevista dall' art. 1 della presente legge, determinata in L. 250.000.000 per l' esercizio 1977 e in L. 750 milioni annui per l' esercizio 1978 e successivi, si farà fronte mediante l' iscrizione nello stato di previsione dell' entrata del bilancio della Regione di apposito capitolo - relativo al credito nei confronti degli Enti tenuti a corrispondere il premio di fine servizio - corrispondenti al capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l' esecuzione dei provvedimenti di cui al predetto art. 1.
Le spese previste dagli artt. 2 (L. 150.000.000); 3 (Lire 13.500.000); 4 (L. 14.000.000); 5 (L. 135.000.000); 6 (L. 281 milioni); 7 (L. 186.000.000) e 8 (L. 165.656.500) della presente legge sono imputati al cap. n. 400 "Stipendio ed assegni al personale ed oneri relativi", dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente capienza.
Le spese previste dagli artt. 2 (L. 150.000.000); 3 (Lire 13.500.000); 4 (L. 14.000.000); 5 (L. 135.000.000); 6 (L. 281 milioni); 7 (L. 186.000.000) e 8 (L. 165.656.500) della presente legge sono imputati al cap. n. 400 "Stipendio ed assegni al personale ed oneri relativi", dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente capienza.
SOMMARIO
- Legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 (BUR n. 41/1977)
- INTEGRAZIONE DELLA NORMATIVA SULLO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
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- Art. 1 - Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
- Art. 2 - Modifica decorrenza iscrizione alla CPDEL ed all'INADEL del personale trasferito
- Art. 3 - Modifica decorrenza iscrizione alla CPDEL e all' INADEL del personale assunto dalla Regione prima dell' entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25
- Art. 4 - Deroga art. 50, comma III, della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25
- Art. 5 - Inquadramento degli specialisti
- Art. 6 - Inquadramento del personale degli ex ISSCAL, GESCAL, ISES ed INCIS
- Art. 7 - Inquadramento del personale della ex GI
- Art. 8
- Art. 9 - Organico del personale
- Art. 10 - Norma finanziaria