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Legge regionale 19 ottobre 1977, n. 60 (BUR n. 47/1977)
Finanziamento dell'art. 1 e interpretazione dell'art. 5 e dell'art. 8 - commi primo e terzo - della Legge regionale 9 settembre 1977, n. 56
Sommario
“Legge regionale 19 ottobre 1977, n. 60 (BUR n. 47/1977) - Testo vigente”
FINANZIAMENTO DELL'ART. 1 E INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5 E DELL'ART. 8 - COMMI PRIMO E TERZO - DELLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1977, n. 56
Legge abrogata dall’articolo 189, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 19 ottobre 1977, n. 60 (BUR n. 47/1977) - Testo storico”
FINANZIAMENTO DELL'ART. 1 E INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5 E DELL'ART. 8 - COMMI PRIMO E TERZO - DELLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1977, n. 56
Articolo unico
Alla spesa prevista dall'art. 1 della
legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 , si fa fronte per il corrente esercizio mediante riduzione di pari importo dal cap. 400 del Bilancio 1977 "Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi".
Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
cap. 400 "Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi"
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L. 250.000.000 |
In aumento:
cap. 410 "Corresponsione acconto indennità di fine servizio al personale collocato a riposo" - capitolo di nuova istituzione
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L. 250.000.000 |
Alla spesa per gli anni 1978 e successivi determinata in L. 750.000.000 annui si farà fronte invece con le maggiori entrate di cui all'art. 8 della legge statale n. 281/ 1970 e successive modificazioni.
L'anzianità pregressa di cui all'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 , è valutata ai soli effetti dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici e non è utile alla determinazione dell'anzianità nella qualifica, che decorre dalla data di conferimento della stessa.
L'inquadramento nella qualifica superiore previsto dall'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 , ha efficacia ai soli effetti economici; ha efficacia agli effetti giuridici dall'entrata in vigore della predetta legge.
L'anzianità pregressa di cui all'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 , è valutata ai soli effetti dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici e non è utile alla determinazione dell'anzianità nella qualifica, che decorre dalla data di conferimento della stessa.
L'inquadramento nella qualifica superiore previsto dall'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 , ha efficacia ai soli effetti economici; ha efficacia agli effetti giuridici dall'entrata in vigore della predetta legge.
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