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Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 69 (BUR n. 55/1977)
Contributi a Comuni e loro consorzi per il completamento, la ristrutturazione o l'ampliamento di pubblici macelli
Sommario
“Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 69 (BUR n. 55/1977) - Testo vigente”
S O M M A R I O
CONTRIBUTI A COMUNI E LORO CONSORZI PER IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE O L'AMPLIAMENTO DI PUBBLICI MACELLI
Legge abrogata a decorrere dall'1 maggio 1995 dall'articolo 33, commi 1 e 2, della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 69 (BUR n. 55/1977) - Testo storico”
S O M M A R I O
CONTRIBUTI A COMUNI E LORO CONSORZI PER IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE O L'AMPLIAMENTO DI PUBBLICI MACELLI.
Art. 1
Per favorire una razionale distribuzione di macelli pubblici sul territorio, la Regione è autorizzata a erogare contributi a favore di Comuni e loro Consorzi per il completamento, l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti, favorendo quelli destinati a svolgere una funzione comprensoriale, secondo le aggregazioni stabilite dalla
legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 , o che sono a servizio di Consorzi di Comuni costituiti per le finalità indicate dall'art. 2 del RD 20 dicembre 1928, n. 3298.
I contributi, di cui al precedente comma, sono erogati in conto capitale per un ammontare complessivo di 200 milioni all'anno per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario in corso, e sono commisurati fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
La concessione dei contributi è comunque limitata ai soli progetti di macello aventi i requisiti prescritti dall'allegato 1, cap. 1, della legge 29 novembre 1971, n. 1073.
I contributi, di cui al precedente comma, sono erogati in conto capitale per un ammontare complessivo di 200 milioni all'anno per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario in corso, e sono commisurati fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
La concessione dei contributi è comunque limitata ai soli progetti di macello aventi i requisiti prescritti dall'allegato 1, cap. 1, della legge 29 novembre 1971, n. 1073.
Art. 2
Per ottenere i contributi, di cui all'art. 1, i Comuni o i Consorzi di Comuni interessati devono presentare domanda entro il 30 gennaio di ogni anno, allegando il progetto di massima delle opere da eseguire, il preventivo di spesa e la delibera di assunzione dell'impegno di spesa a carico dell'ente richiedente.
I contributi possono essere concessi anche per macelli i cui progetti siano già approvati o la cui costruzione sia già in corso.
Le domande sono sottoposte, sotto il profilo della congruità dell'opera proposta, al parere di una Commissione Tecnica composta dal Direttore del Dipartimento per i Servizi Veterinari che la presiede, dai Direttori dei Dipartimenti per l'Agricoltura, per i Lavori Pubblici, e per l'Urbanistica e l'Ecologia o loro delegati, nonchè dai veterinari provinciali del Veneto.
L'elenco delle opere ammesse a contributo e il loro ammontare è deliberato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
Le provvidenze, di cui alla presente legge, sono comunque cumulabili con quelle previste dalla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19 , relative agli impianti di depurazione.
I contributi possono essere concessi anche per macelli i cui progetti siano già approvati o la cui costruzione sia già in corso.
Le domande sono sottoposte, sotto il profilo della congruità dell'opera proposta, al parere di una Commissione Tecnica composta dal Direttore del Dipartimento per i Servizi Veterinari che la presiede, dai Direttori dei Dipartimenti per l'Agricoltura, per i Lavori Pubblici, e per l'Urbanistica e l'Ecologia o loro delegati, nonchè dai veterinari provinciali del Veneto.
L'elenco delle opere ammesse a contributo e il loro ammontare è deliberato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
Le provvidenze, di cui alla presente legge, sono comunque cumulabili con quelle previste dalla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19 , relative agli impianti di depurazione.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale, dopo l'approvazione dell'elenco di cui all'art. 2, comunica agli Enti interessati il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere, pena la decadenza del contributo.
Si applicano alle opere previste dalla presente legge le norme contenute nell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19 .
Il contributo è erogato con decreto del Presidente della Giunta con le seguenti modalità:
a) il 60 per cento ad avvenuto appalto dell'opera;
b) il 30 per cento ad avvenuta presentazione del verbale di ultimazione dei lavori;
c) il restante 10 per cento ad avvenuto collaudo.
Si applicano alle opere previste dalla presente legge le norme contenute nell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19 .
Il contributo è erogato con decreto del Presidente della Giunta con le seguenti modalità:
a) il 60 per cento ad avvenuto appalto dell'opera;
b) il 30 per cento ad avvenuta presentazione del verbale di ultimazione dei lavori;
c) il restante 10 per cento ad avvenuto collaudo.
Art. 4
Alla spesa per l'anno 1977 si fa fronte mediante prelievo dell'importo di L. 200.000.000 dal cap. 7250 “Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione” - partita “Provvedimenti per il risanamento dei macelli pubblici”.
Al bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
a) In diminuzione:
Al bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
a) In diminuzione:
Cap. 7250 - partita che si riduce “Provvedimenti per il risanamento dei macelli pubblici” L. 200.000.000
b) In aumento - capitolo di nuova istituzione
b) In aumento - capitolo di nuova istituzione
Cap. 5765 - denominato “Contributi a comuni e loro consorzi per il completamento e la ristrutturazione o l'ampliamento di pubblici macelli” L. 200.000.000
Per gli esercizi successivi sino al 1981 compreso, si provvederà mediante istituzione di corrispondenti capitoli nei rispettivi bilanci di previsione.
Per gli esercizi successivi sino al 1981 compreso, si provvederà mediante istituzione di corrispondenti capitoli nei rispettivi bilanci di previsione.
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