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Legge regionale 21 giugno 1979, n. 46 (BUR n. 29/1979)
Inquadramento dei docenti diplomati trasferiti alla Regione Veneto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3
Sommario
“Legge regionale 21 giugno 1979, n. 46 (BUR n. 29/1979) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INQUADRAMENTO DEI DOCENTI DIPLOMATI TRASFERITI ALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1972, N. 3
Legge abrogata dall’articolo 189, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 21 giugno 1979, n. 46 (BUR n. 29/1979) - Testo storico”
S O M M A R I O
INQUADRAMENTO DEI DOCENTI DIPLOMATI TRASFERITI ALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DPR 14 GENNAIO 1972, N. 3.
Art. 1 – Criteri di inquadramento
I docenti diplomati trasferiti alla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972 sono inquadrati, sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita al momento del trasferimento e con decorrenza da tale data, nel ruolo regionale secondo la normativa prevista dal titolo II e dal titolo III, artt. 50 - commi 15, 16 e 17 - 51 e 52 della
legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive integrazioni e modificazioni, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale.
Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:
Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei docenti diplomati del Ministero della P.I.
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Qualifiche regionali
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Direttore di Dipartimento
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Direttore di Servizio
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Docenti diplomati (par. 397)
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Funzionario
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Docenti diplomati (par. 330)
Docenti diplomati (par. 280) |
Collaboratore
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Docenti diplomati (par. 243)
Docenti diplomati (par. 190) |
Coadiutore – Operatore Capo
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Applicato – Operatore Qualificato
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Operatore
|
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Ausiliario
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Art. 2 – Organico del personale
La tabella A) allegata alla
legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è sostituita dalla seguente:
Organico del personale della Regione Veneto
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Tabella “A”
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Qualifiche funz.
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Consiglio
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Amm.ne reg.le
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Totale
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Direttore Dipartimento
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5*
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25
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30
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Direttore di Servizio
|
11
|
114
|
125
|
Funzionario
|
7
|
307
|
314
|
Collaboratore
|
11
|
517
|
528
|
Coadiutore – Operat. Capo
|
15
|
313
|
328
|
Applicato – Operat. Qualificato
|
14
|
443
|
457
|
Operatore
|
11
|
131
|
142
|
Ausiliario
|
1
|
6
|
7
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Totali Generali
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75
|
1.856
|
1.931
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(*) Secondo quanto disposto dal II comma dell’art. 15 della legge regionale 26 novembre 1973.
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Art. 3 – Norma finanziaria
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive L. 520.800.000, di cui L. 173.600.000 per l'anno 1978 e L. 347.200.000 per l'anno 1979, faranno carico al cap. 192019065 - parte spesa “Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi” del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.
Art. 4 – Procedura d’urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
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