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Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 94 (BUR n. 62/1979)
Corresponsione importo di L. 250.000 'una tantum' al personale regionale.
Sommario
“Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 94 (BUR n. 62/1979) - Testo vigente”
S O M M A R I O
CORRESPONSIONE IMPORTO DI L. 250.000 "UNA TANTUM" AL PERSONALE REGIONALE
Legge abrogata dall’articolo 189, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
- Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 94 (BUR n. 62/1979) (Abrogata)
- CORRESPONSIONE IMPORTO DI L. 250.000 "UNA TANTUM" AL PERSONALE REGIONALE
Sommario
“Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 94 (BUR n. 62/1979) - Testo storico”
S O M M A R I O
CORRESPONSIONE IMPORTO DI L. 250.000 “UNA TANTUM” AL PERSONALE REGIONALE
Art. 1
Al personale dipendente dalla Regione, nonchè al personale da essa direttamente amministrato, viene corrisposto l'importo “una tantum” di L. 250.000 lorde, in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestati nell'anno 1979.
Art. 2
All'onere derivante dalla presente legge, ammontante a L. 690.500.000 si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 192019065 “Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi”, iscritto nello stato della previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979, che presenta sufficiente disponibilità .
Art. 3
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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