Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 8 maggio 1980, n. 48 (BUR n. 31/1980)
Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 'Norme di contabilità delle Unità Sanitarie Locali in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833'
Sommario
“Legge regionale 8 maggio 1980, n. 48 (BUR n. 31/1980) - Testo vigente”
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 18 "NORME DI CONTABILITA’ DELLE UNITA’ SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 50 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833"
Legge di novellazione: vedi modifica apportata alla
legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 .
SOMMARIO
- Legge regionale 8 maggio 1980, n. 48 (BUR n. 31/1980) (Novellazione)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 18 "NORME DI CONTABILITA’ DELLE UNITA’ SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 50 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833"
Sommario
“Legge regionale 8 maggio 1980, n. 48 (BUR n. 31/1980) - Testo storico”
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 18 "NORME DI CONTABILITà DELLE UNITà SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 50 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833"
Art. 1
Il primo comma dell'art. 58 della
legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 , è così sostituito:
"Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, non possono porsi termini di pagamento superiori a 90 giorni dalla data della fattura".
"Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, non possono porsi termini di pagamento superiori a 90 giorni dalla data della fattura".
SOMMARIO
- Legge regionale 8 maggio 1980, n. 48 (BUR n. 31/1980) (Novellazione)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 18 "NORME DI CONTABILITà DELLE UNITà SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 50 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833"