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Legge regionale 26 maggio 1980, n. 70 (BUR n. 34/1980)
Norme di attuazione sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi
Sommario
“Legge regionale 26 maggio 1980, n. 70 (BUR n. 34/1980) - Testo vigente”
S O M M A R I O
NORME DI ATTUAZIONE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI CIECHI
Legge abrogata dall’articolo 189, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
- Legge regionale 26 maggio 1980, n. 70 (BUR n. 34/1980) (Abrogata)
- NORME DI ATTUAZIONE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI CIECHI
Sommario
“Legge regionale 26 maggio 1980, n. 70 (BUR n. 34/1980) - Testo storico”
S O M M A R I O
NORME DI ATTUAZIONE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI CIECHI
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata ad assumere con chiamata diretta un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico per ogni ufficio, secondo e con le modalità previste dalle norme sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 155 e alla legge 11 aprile 1967, n. 231.
Art. 2
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 192019065 "Stipendi e assegni al personale e oneri relativi".
Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico sul corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.
Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico sul corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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