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Legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2 (BUR n. 2/1982)
Integrazione dell'art. 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , relativo al patrocinio legale assicurato dalla Regione ai propri dipendenti
Sommario
“Legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2 (BUR n. 2/1982) - Testo vigente”
INTEGRAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 , RELATIVO AL PATROCINIO LEGALE ASSICURATO DALLA REGIONE AI PROPRI DIPENDENTI
Legge abrogata dall’articolo 189, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
- Legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2 (BUR n. 2/1982) (Abrogata)
- INTEGRAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 , RELATIVO AL PATROCINIO LEGALE ASSICURATO DALLA REGIONE AI PROPRI DIPENDENTI
Sommario
“Legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2 (BUR n. 2/1982) - Testo storico”
INTEGRAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 , RELATIVO AL PATROCINIO LEGALE ASSICURATO DALLA REGIONE AI PROPRI DIPENDENTI.
Articolo unico
All'articolo 24 della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , è aggiunto il seguente comma:
"Qualora l'impiegato interessato, anziché avvalersi dell'assistenza legale assicurata alla Regione dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, ricorra a un libero professionista di sua fiducia, la Regione, nel caso in cui il giudizio si concluda con provvedimento definitivo di proscioglimento in sede penale o di esito favorevole in sede civile, può provvedere nel rispetto di quanto disposto nei commi precedenti, su domanda dell'interessato con allegata relativa parcella vistata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competente, al rimborso o al pagamento a favore del dipendente delle spese di eventuali consulenze tecniche, comunque nei limiti delle tariffe forensi".
"Qualora l'impiegato interessato, anziché avvalersi dell'assistenza legale assicurata alla Regione dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, ricorra a un libero professionista di sua fiducia, la Regione, nel caso in cui il giudizio si concluda con provvedimento definitivo di proscioglimento in sede penale o di esito favorevole in sede civile, può provvedere nel rispetto di quanto disposto nei commi precedenti, su domanda dell'interessato con allegata relativa parcella vistata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competente, al rimborso o al pagamento a favore del dipendente delle spese di eventuali consulenze tecniche, comunque nei limiti delle tariffe forensi".
SOMMARIO
- Legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2 (BUR n. 2/1982) (Novellazione)
- INTEGRAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 , RELATIVO AL PATROCINIO LEGALE ASSICURATO DALLA REGIONE AI PROPRI DIPENDENTI.