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Legge regionale 3 maggio 1983, n. 21 (BUR n. 20/1983)
Modificazione e integrazione della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, in attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181
Sommario
“Legge regionale 3 maggio 1983, n. 21 (BUR n. 20/1983) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 , IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 26 APRILE 1982, N. 181
Legge abrogata a decorrere dall'1 maggio 1995 dall'articolo 33, commi 1 e 2, della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
SOMMARIO
- Legge regionale 3 maggio 1983, n. 21 (BUR n. 20/1983) (Abrogata)
- MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 , IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 26 APRILE 1982, N. 181
Sommario
“Legge regionale 3 maggio 1983, n. 21 (BUR n. 20/1983) - Testo storico”
MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 , IN ATTUAZIONE DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 26 APRILE 1982, N. 181
Articolo unico
Il primo comma dell'art. 10 della
legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:
"Oltre all'assemblea sono organi dell'associazione dei comuni, il comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria, il presidente e il collegio dei revisori di cui agli articoli 15, 17 e 19 bis della presente legge".
Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:
"Sono organi dell'unità locale socio-sanitaria:
1) l'assemblea generale;
2) il comitato di gestione;
3) il presidente;
4) il collegio dei revisori".
Dopo l'articolo 19 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , vengono aggiunti i seguenti 2 articoli:
"Articolo 19/bis. Il collegio dei revisori.
Il collegio dei revisori è composto da tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro, uno dalla Giunta regionale e uno dall'assemblea generale della unità locale socio-sanitaria, scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali ed esperti in materia amministrativo-contabile.
Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con il medesimo atto viene, altresì, nominato il presidente, scelto tra gli stessi membri del collegio.
Il collegio dei revisori si riunisce per la prima volta entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina di cui al comma precedente.
Il collegio dei revisori si riunisce in seduta ordinaria ogni trimestre e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo disponga il suo presidente, lo richieda il Presidente della Giunta regionale o il presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria.
Il collegio dei revisori è convocato dal presidente del collegio con avviso ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione.
Per le convocazioni straordinarie detto termine può essere abbreviato a tre giorni.
I membri del collegio dei revisori durano in carica 5 anni; i nuovi membri devono essere nominati entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine.
I componenti del collegio possono essere altresì confermati entro il termine di cui al comma precedente.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un membro del collegio, il sostituto, nominato secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dura in carica fino alla scadenza del collegio.
Non possono essere nominati a far parte del collegio dei revisori a pena di decadenza:
a) i membri dell'assemblea dell'unità locale socio-sanitaria, i componenti del comitato di gestione e gli iscritti nel ruolo nominativo regionale del personale del Servizio sanitario nazionale;
b) coloro che direttamente o indirettamente sono parte in contratti o convenzioni stipulati con l'unità locale socio-sanitaria;
c) i parenti e gli affini al 4° grado di membri delle assemblee o dei comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie;
d) chiunque abbia lite pendente con l'unità locale socio-sanitaria, ovvero abbia un debito liquido ed esigibile verso di essa e sia stato regolarmente messo in mora.
Costituisce, inoltre, causa di decadenza dalla nomina la mancata partecipazione, senza giustificato motivo a due consecutive riunioni del collegio.
La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima.
Il collegio dei revisori può essere sciolto, previa diffida, con delibera della Giunta regionale in caso di gravi e ripetute violazioni di legge.
Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione finanziaria dell'unità locale socio-sanitaria.
Spetta, tra l'altro, al collegio dei revisori:
a) accertare la regolare tenuta delle contabilità con particolare riguardo alle imputazioni di spesa ai rispettivi capitoli di bilancio;
b) esaminare il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo e redigere le relazioni da allegare ai documenti suddetti, attestando, fra l'altro, che le risultanze corrispondono alle scritture contabili, nonché l'esattezza delle partite poste a residui;
c) procedere all'esame e alla sottoscrizione dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'unità locale socio-sanitaria da trasmettere alla Regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro".
"Articolo 19/ter. Le competenze del collegio dei revisori.
Il collegio dei revisori partecipa di diritto alle adunanze del comitato di gestione per la predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
Il collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni finanziarie e su determinati affari e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.
I revisori non possono effettuare ispezioni individuali se non autorizzati dal collegio al quale debbono poi riferire per iscritto nella seduta immediatamente successiva.
Gli accertamenti effettuati dai revisori devono risultare da appositi verbali che, trascritti nel libro delle adunanze del collegio dei revisori, vanno trasmessi al presidente del comitato di gestione e, a cura dell'unità locale socio-sanitaria, alla Giunta regionale.
Ogni determinazione del collegio deve essere presa a maggioranza.
Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Il libro delle adunanze, numerato in ogni pagina e siglato dal presidente del collegio, è custodito a cura del responsabile del settore economico-finanziario della unità locale socio-sanitaria e tenuto a disposizione degli amministratori.
Il presidente del collegio dei revisori ha l'obbligo di segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali inadempienze o ritardi nella gestione finanziaria della unità locale socio-sanitaria".
Dopo l'articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 22/bis. Indennità ai componenti del collegio dei revisori.
Ai componenti del collegio dei revisori compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al venticinque per cento di quella spettante al presidente del comitato di gestione della rispettiva unità locale socio-sanitaria.
Agli stessi compete, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del collegio, secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169".
"Oltre all'assemblea sono organi dell'associazione dei comuni, il comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria, il presidente e il collegio dei revisori di cui agli articoli 15, 17 e 19 bis della presente legge".
Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:
"Sono organi dell'unità locale socio-sanitaria:
1) l'assemblea generale;
2) il comitato di gestione;
3) il presidente;
4) il collegio dei revisori".
Dopo l'articolo 19 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , vengono aggiunti i seguenti 2 articoli:
"Articolo 19/bis. Il collegio dei revisori.
Il collegio dei revisori è composto da tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro, uno dalla Giunta regionale e uno dall'assemblea generale della unità locale socio-sanitaria, scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali ed esperti in materia amministrativo-contabile.
Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con il medesimo atto viene, altresì, nominato il presidente, scelto tra gli stessi membri del collegio.
Il collegio dei revisori si riunisce per la prima volta entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina di cui al comma precedente.
Il collegio dei revisori si riunisce in seduta ordinaria ogni trimestre e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo disponga il suo presidente, lo richieda il Presidente della Giunta regionale o il presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria.
Il collegio dei revisori è convocato dal presidente del collegio con avviso ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione.
Per le convocazioni straordinarie detto termine può essere abbreviato a tre giorni.
I membri del collegio dei revisori durano in carica 5 anni; i nuovi membri devono essere nominati entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine.
I componenti del collegio possono essere altresì confermati entro il termine di cui al comma precedente.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un membro del collegio, il sostituto, nominato secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dura in carica fino alla scadenza del collegio.
Non possono essere nominati a far parte del collegio dei revisori a pena di decadenza:
a) i membri dell'assemblea dell'unità locale socio-sanitaria, i componenti del comitato di gestione e gli iscritti nel ruolo nominativo regionale del personale del Servizio sanitario nazionale;
b) coloro che direttamente o indirettamente sono parte in contratti o convenzioni stipulati con l'unità locale socio-sanitaria;
c) i parenti e gli affini al 4° grado di membri delle assemblee o dei comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie;
d) chiunque abbia lite pendente con l'unità locale socio-sanitaria, ovvero abbia un debito liquido ed esigibile verso di essa e sia stato regolarmente messo in mora.
Costituisce, inoltre, causa di decadenza dalla nomina la mancata partecipazione, senza giustificato motivo a due consecutive riunioni del collegio.
La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima.
Il collegio dei revisori può essere sciolto, previa diffida, con delibera della Giunta regionale in caso di gravi e ripetute violazioni di legge.
Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione finanziaria dell'unità locale socio-sanitaria.
Spetta, tra l'altro, al collegio dei revisori:
a) accertare la regolare tenuta delle contabilità con particolare riguardo alle imputazioni di spesa ai rispettivi capitoli di bilancio;
b) esaminare il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo e redigere le relazioni da allegare ai documenti suddetti, attestando, fra l'altro, che le risultanze corrispondono alle scritture contabili, nonché l'esattezza delle partite poste a residui;
c) procedere all'esame e alla sottoscrizione dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'unità locale socio-sanitaria da trasmettere alla Regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro".
"Articolo 19/ter. Le competenze del collegio dei revisori.
Il collegio dei revisori partecipa di diritto alle adunanze del comitato di gestione per la predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
Il collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni finanziarie e su determinati affari e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.
I revisori non possono effettuare ispezioni individuali se non autorizzati dal collegio al quale debbono poi riferire per iscritto nella seduta immediatamente successiva.
Gli accertamenti effettuati dai revisori devono risultare da appositi verbali che, trascritti nel libro delle adunanze del collegio dei revisori, vanno trasmessi al presidente del comitato di gestione e, a cura dell'unità locale socio-sanitaria, alla Giunta regionale.
Ogni determinazione del collegio deve essere presa a maggioranza.
Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Il libro delle adunanze, numerato in ogni pagina e siglato dal presidente del collegio, è custodito a cura del responsabile del settore economico-finanziario della unità locale socio-sanitaria e tenuto a disposizione degli amministratori.
Il presidente del collegio dei revisori ha l'obbligo di segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali inadempienze o ritardi nella gestione finanziaria della unità locale socio-sanitaria".
Dopo l'articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 22/bis. Indennità ai componenti del collegio dei revisori.
Ai componenti del collegio dei revisori compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al venticinque per cento di quella spettante al presidente del comitato di gestione della rispettiva unità locale socio-sanitaria.
Agli stessi compete, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del collegio, secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169".
SOMMARIO
- Legge regionale 3 maggio 1983, n. 21 (BUR n. 20/1983) (Novellazione)
- MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 , IN ATTUAZIONE DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 26 APRILE 1982, N. 181