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Legge regionale 30 novembre 1983, n. 58 (BUR n. 56/1983)
Attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1
Sommario
“Legge regionale 30 novembre 1983, n. 58 (BUR n. 56/1983) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1981, n. 1
Legge abrogata dall’articolo 189, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 30 novembre 1983, n. 58 (BUR n. 56/1983) - Testo storico”
S O M M A R I O
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1981, n. 1
Art. 1
La Giunta regionale, in sede di prima applicazione dell'articolo 10, secondo comma, della
legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1 , è autorizzata, ai fini dell'ammissione all'apposito concorso interno, a procedere mediante corsi alla riqualificazione del proprio personale per l'utilizzo nelle seguenti professionalità, correlate ai livelli funzionali a fianco indicati, di cui alla
legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 :
- Specialista in elaborazione elettronica di dati (Edp), livello 8°, dirigente
- Analista, livello 7°, esperto
- Programmatore analista, livello 6°, istruttore
- Schedulatore, livello 6°, istruttore
- Schedulatore, consolista, livello 5°, collaboratore.
- Specialista in elaborazione elettronica di dati (Edp), livello 8°, dirigente
- Analista, livello 7°, esperto
- Programmatore analista, livello 6°, istruttore
- Schedulatore, livello 6°, istruttore
- Schedulatore, consolista, livello 5°, collaboratore.
Art. 2
L'ammissione al corso avverrà sulla base, tra l'altro, dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio specificatamente richiesto per l'accesso alla qualifica professionale, ovvero titolo di studio richiesto per l'accesso al livello regionale immediatamente inferiore congiunto a precedenti esperienze nella posizione professionale in relazione alla quale si chiede l'ammissione al corso, per almeno un anno;
b) attitudine alla funzione da dimostrarsi attraverso apposita prova selettiva.
a) titolo di studio specificatamente richiesto per l'accesso alla qualifica professionale, ovvero titolo di studio richiesto per l'accesso al livello regionale immediatamente inferiore congiunto a precedenti esperienze nella posizione professionale in relazione alla quale si chiede l'ammissione al corso, per almeno un anno;
b) attitudine alla funzione da dimostrarsi attraverso apposita prova selettiva.
Art. 3
All'ammissione al successivo concorso interno ha titolo anche il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge che svolge le funzioni di cui all'art. 1 e ha partecipato a precedenti corsi formativi specifici indetti dalla Regione direttamente o attraverso apposite strutture.
Art. 4
I vincitori del rispettivo concorso interno saranno inquadrati nel nuovo livello funzionale nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 3 della
legge regionale 16 agosto 1982, n. 31 .
Art. 5
Le procedure disciplinate dalla presente legge troveranno applicazione anche per l'inquadramento di personale interessato a eventuali nuove professionalità che la Giunta regionale dovesse individuare, sulla base di apposite intese con le organizzazioni sindacali.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione provvede con i fondi già stanziati nel bilancio per l'esercizio finanziario 1983 per i corsi di formazione del personale dipendente e per i compensi ai membri dei comitati e commissioni che sono dotati della necessaria disponibilità.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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