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Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60 (BUR n. 61/1983)

Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina

Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60 (BUR n. 61/1983) (Abrogata)

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LADINA

Legge abrogata dall'articolo 7, della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60 (BUR n. 61/1983)

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LADINA

Art. 1
In attuazione dei principi dell'art. 2 dello Statuto, la Regione del Veneto, nel quadro delle iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione e al recupero delle culture e delle tradizioni locali, promuove e tutela gli interventi destinati a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo della cultura ladina del gruppo dolomitico di Livinallongo di Col di Lana e di Cortina d'Ampezzo e degli altri gruppi ladini del Veneto.
Art. 2
Per conseguire le finalità di cui all'articolo precedente la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alla "Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione del Veneto", un contributo di L. 100.000.000 per l'anno 1983.
Art. 3
La gestione del contributo annuale viene assicurata da un comitato così costituito:
- due rappresentanti dell'"Union dei Ladins da Fodom";
- due rappresentanti della "Union dei Ladins di Ampezzo";
- due rappresentanti del Consiglio comunale di Livinallongo di Col di Lana;
- un rappresentante del Consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo;
- un rappresentante delle Regole d'Ampezzo designato dal comune di Cortina d'Ampezzo;
- quattro rappresentanti della "Unione Generale dei Ladini Bellunesi" garantendo una rappresentanza delle comunità interessate;
- dal presidente della Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini Dolomitici della Regione del Veneto.
Art. 4
Il contributo dovrà essere impiegato per iniziative culturali e promozionali con particolare riguardo alla organizzazione di mostre, manifestazioni e dibattiti, alla pubblicazione di studi, ricerche e documenti nonché alla istituzione di corsi di cultura ladina che consentano il mantenimento di usi, costumi e tradizioni tipicamente ladini.
Una quota del contributo pari al 20 per cento è riservata, in ogni caso, alle iniziative proposte dai rappresentanti dell'Unione generale dei Ladini Bellunesi, fermo restando l'utilizzo congiunto del rimanente 80 per cento.
Art. 5
Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo precedente la Giunta regionale, di volta in volta collabora alla realizzazione delle iniziative e concorre a reperire le sedi necessarie, d'intesa con i comuni e gli altri enti interessati.
Art. 6
"L'Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini Dolomitici nella Regione del Veneto" è tenuta a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nonché il programma di attività per l'anno successivo.
Art. 7
Le provvidenze fissate dalla presente legge sono cumulabili con i contributi previsti dalle altre leggi regionali nel settore della cultura.
Art. 8
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 una spesa di L. 100.000.000 cui si fa fronte mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, dotato di uno stanziamento di L. 100.000.000 e lo storno di pari importo al cap. 80020 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio medesimo.
Per gli esercizi successivi l'entità del contributo sarà disposta dalla legge annuale di bilancio.
Art. 9
Al bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti modificazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 80020 "Fondo di riserva spese impreviste"
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza L. 100.000.000
Cassa L. 100.000.000
1983 L. 100.000.000
1984 L. 100.000.000
1985 L. 100.000.000
1986 L. 100.000.000

Variazione in aumento
Cap. 70040 "Contributo regionale alla Associazione veneta dei Ladini Dolomitici"
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza L. 100.000.000
Cassa L. 100.000.000
1983 L. 100.000.000
1984 L. 100.000.000
1985 L. 100.000.000
1986 L. 100.000.000
Titolo 09 Categoria 01 Sezione 01
Codice Istat 1.1.1.06.58.06.2.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




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