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Legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 (BUR n. 24/1984)
Interventi nel settore ecologia
Sommario
“Legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 (BUR n. 24/1984) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ECOLOGIA
Legge abrogata dall’articolo 6, della
legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 .
SOMMARIO
- Legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 (BUR n. 24/1984) (Abrogata)
- INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ECOLOGIA
Sommario
“Legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 (BUR n. 24/1984) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 (BUR n. 24/1984)
- INTERVENTI NEL SETTORE ECOLOGIA
- Art. 1 - Finalità della legge.
- Art. 2 - Studi, indagini e ricerche, censimento degli insediamenti produttivi e catasto dei rifiuti.
- Art. 3 - Rete di controllo e costituzione del Centro regionale di informatica ambientale.
- Art. 4 - Contributi per impianti di depurazione.
- Art. 5 - Discariche controllate e impianti di trattamento dei rifiuti.
- Art. 6 - Riserve a favore della Regione.
- Art. 7 - Modalità per la concessione dei contributi.
- Art. 8 - Norme generali.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
- Art. 10 - Variazione di bilancio.
- Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza.
INTERVENTI NEL SETTORE ECOLOGIA
Art. 1 - Finalità della legge.
Per l'attuazione e in conformità al disposto della legge 13 luglio 1966, n. 615, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e del dpr 10 settembre 1982, n. 915, e successive proroghe e modifiche, la Regione concede contributi in conto capitale a Province, Comunità Montane, Comuni, altri Enti pubblici, Consorzi fra gli Enti predetti, Imprese industriali, artigiane e agricole, singole o associate, e affida incarichi a professionisti privati singoli o associati, per effettuazione di studi e indagini, per operazioni di censimento ed elaborazione dati, per installazione di reti di dispositivi di controllo, per costruzione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, tossici e nocivi, attività tutte che, nel quadro generale della tutela dell'ambiente, sono considerate di interesse regionale.
Art. 2 - Studi, indagini e ricerche, censimento degli insediamenti produttivi e catasto dei rifiuti.
Per il finanziamento di un programma organico di completamento e di integrazione degli studi, ricerche e rilevamenti già intrapresi, sulla base della classificazione funzionale di tutti gli elementi conoscitivi raccolti ai fini della tutela degli inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a Enti Pubblici nonché ad affidare indagini e ricerche a Società a prevalente partecipazione pubblica, a Istituti Universitari e a professionisti privati per un importo complessivo globale di L. 3.500.000.000.
Tale programma viene predisposto dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data della presente legge ed è in particolare finalizzato:
a) al completamento del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 , anche per stralci funzionali;
b) alla individuazione e classificazione delle aree di maggiore inquinamento cui riservare riservare la massima priorità negli interventi di tutela ambientale;
c) al finanziamento di campagne promozionali e pubblicazioni utili alla tutela dell'ambiente;
d) al completamento, l'aggiornamento e la gestione del censimento degli scarichi degli insediamenti produttivi;
e) alla formazione e gestione del catasto dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e artigianali ai fini di ottimizzare le operazioni di trattamento, di favorire quelle di recupero e di trasformazione necessaria per il riutilizzo, ove possibile ed economicamente conveniente, di ridurre accumuli e stoccaggi e comunque al fine di assicurare in ogni caso opportuno smaltimento a tutti i rifiuti prodotti;
f) al completamento di iniziative di ricerca anche a carattere sperimentale già avviate mediante precedenti programmi e particolarmente utili ai fini della tutela ambientale e del recupero o valorizzazione o sfruttamento di risorse riproducibili.
Tale programma viene predisposto dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data della presente legge ed è in particolare finalizzato:
a) al completamento del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 , anche per stralci funzionali;
b) alla individuazione e classificazione delle aree di maggiore inquinamento cui riservare riservare la massima priorità negli interventi di tutela ambientale;
c) al finanziamento di campagne promozionali e pubblicazioni utili alla tutela dell'ambiente;
d) al completamento, l'aggiornamento e la gestione del censimento degli scarichi degli insediamenti produttivi;
e) alla formazione e gestione del catasto dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e artigianali ai fini di ottimizzare le operazioni di trattamento, di favorire quelle di recupero e di trasformazione necessaria per il riutilizzo, ove possibile ed economicamente conveniente, di ridurre accumuli e stoccaggi e comunque al fine di assicurare in ogni caso opportuno smaltimento a tutti i rifiuti prodotti;
f) al completamento di iniziative di ricerca anche a carattere sperimentale già avviate mediante precedenti programmi e particolarmente utili ai fini della tutela ambientale e del recupero o valorizzazione o sfruttamento di risorse riproducibili.
Art. 3 - Rete di controllo e costituzione del Centro regionale di informatica ambientale.
Gli ultimi due commi dell'art. 2 della
legge regionale 7 settembre 1979, n. 71 , nel testo modificato dall'art. 7 della
legge regionale 3 aprile 1980, n. 22 , sono sostituiti dai seguenti:
"Per la realizzazione del Centro regionale di informatica ambientale, nei settori dell'aria, dell'acqua e del suolo e per l'installazione di una rete di dispositivi per il controllo qualiquantitativo delle componenti ambientali da tutelare, in collaborazione con le Province e i Comuni, la Giunta regionale è autorizzata alla spesa di L. 500.000.000 previa redazione di piano per accertare l'idonea collocazione.
Al tal fine si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 50210 del Bilancio dell'esercizio finanziario 1984".
"Per la realizzazione del Centro regionale di informatica ambientale, nei settori dell'aria, dell'acqua e del suolo e per l'installazione di una rete di dispositivi per il controllo qualiquantitativo delle componenti ambientali da tutelare, in collaborazione con le Province e i Comuni, la Giunta regionale è autorizzata alla spesa di L. 500.000.000 previa redazione di piano per accertare l'idonea collocazione.
Al tal fine si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 50210 del Bilancio dell'esercizio finanziario 1984".
Art. 4 - Contributi per impianti di depurazione.
Per la realizzazione di impianti di depurazione e di pretrattamento, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a utilizzare i fondi residui di cui alle leggi regionali 30 aprile 1981, n. 18, e 31 magio 1982, n. 19, e alla legge 10 magio 1976, n. 319, ai fini della concessione di contributi in conto capitale a imprese industriali, artigiane e agricole, singole o associate, utilmente collocate in precedenti graduatorie, e/o richiedenti a seguito di riapertura dei termini.
Art. 5 - Discariche controllate e impianti di trattamento dei rifiuti.
Per la realizzazione:
a) di discariche controllate per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e/o rifiuti speciali;
b) di impianti di trattamento dei rifiuti a tecnologia complessa, in particolare quelli volti al recupero energetico e/o di materiale, e/o alla produzione di fertilizzanti, e/o di combustibili, nel rispetto degli articoli 20, 27 e 28 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 ;
c) di impianti per il trattamento di rifiuti tossici e nocivi e per la depurazione di acque contaminate dalle sostanze, di cui alla tabella allegata al dpr 10 settembre 1982, n. 915;
la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, è autorizzata ad assegnare contributi in conto capitale fino all'ammontare complessivo di lire 31.000.000 nel triennio 1984-86, di cui L. 15.000.000.000 nel 1984.
I contributi di cui alle lettere a) e b) sono concessi a favore dei Comuni e delle Comunità Montane e loro Consorzi; i contributi di cui alla lettera c) sono concessi a favore di Enti Pubblici locali e/o di Imprese Industriali o Artigianali. I contributi sono concessi sulla base di una completa valutazione del rapporto costi/benefici e in conformità a un programma complessivo di allocazioni che consenta una prima distribuzione funzionale sul territorio delle discariche e degli impianti di cui sopra, in relazione alle situazioni di più rilevante emergenza, tenendo conto della pericolosità, tossicità e dei quantitativi di rifiuti attualmente prodotti.
L'entità dei contributi viene determinata per ogni singola realizzazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fissando anche, ove opportuno, tetti massimi di spesa correlati al numero degli interventi effettivamente realizzandi.
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano di riparto dei contributi di cui ai precedenti commi.
Detto piano di riparto definisce:
a) l'individuazione degli Enti e soggetti beneficiari;
b) la misura del contributo;
c) le modalità, i tempi di erogazione dei contributi, i casi e i termini di decadenza dai benefici regionali.
Ove alle realizzazioni concorrano finanziariamente altri enti oltre a quelli indicati in precedenza, il contributo regionale, fermi restando i limiti massimi di cui sopra, è cumulabile solo fino al raggiungimento del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Qualora la costruzione della discarica interessi aree di cave abbandonate o dismesse, essa è da intendersi sostitutiva degli interventi di ricomposizione ambientale e degli adempimenti previsti dagli artt. 34, 35 e 36 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
I contributi previsti dall'art. 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , sono cumulabili con quelli previsti dal primo comma, lettera a), del presente articolo, fino a raggiungere un massimo del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricomposizione; detti contributi non possono venire erogati favore di chi abbia indirettamente o direttamente beneficiato della gestione della cava.
a) di discariche controllate per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e/o rifiuti speciali;
b) di impianti di trattamento dei rifiuti a tecnologia complessa, in particolare quelli volti al recupero energetico e/o di materiale, e/o alla produzione di fertilizzanti, e/o di combustibili, nel rispetto degli articoli 20, 27 e 28 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 ;
c) di impianti per il trattamento di rifiuti tossici e nocivi e per la depurazione di acque contaminate dalle sostanze, di cui alla tabella allegata al dpr 10 settembre 1982, n. 915;
la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, è autorizzata ad assegnare contributi in conto capitale fino all'ammontare complessivo di lire 31.000.000 nel triennio 1984-86, di cui L. 15.000.000.000 nel 1984.
I contributi di cui alle lettere a) e b) sono concessi a favore dei Comuni e delle Comunità Montane e loro Consorzi; i contributi di cui alla lettera c) sono concessi a favore di Enti Pubblici locali e/o di Imprese Industriali o Artigianali. I contributi sono concessi sulla base di una completa valutazione del rapporto costi/benefici e in conformità a un programma complessivo di allocazioni che consenta una prima distribuzione funzionale sul territorio delle discariche e degli impianti di cui sopra, in relazione alle situazioni di più rilevante emergenza, tenendo conto della pericolosità, tossicità e dei quantitativi di rifiuti attualmente prodotti.
L'entità dei contributi viene determinata per ogni singola realizzazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fissando anche, ove opportuno, tetti massimi di spesa correlati al numero degli interventi effettivamente realizzandi.
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano di riparto dei contributi di cui ai precedenti commi.
Detto piano di riparto definisce:
a) l'individuazione degli Enti e soggetti beneficiari;
b) la misura del contributo;
c) le modalità, i tempi di erogazione dei contributi, i casi e i termini di decadenza dai benefici regionali.
Ove alle realizzazioni concorrano finanziariamente altri enti oltre a quelli indicati in precedenza, il contributo regionale, fermi restando i limiti massimi di cui sopra, è cumulabile solo fino al raggiungimento del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Qualora la costruzione della discarica interessi aree di cave abbandonate o dismesse, essa è da intendersi sostitutiva degli interventi di ricomposizione ambientale e degli adempimenti previsti dagli artt. 34, 35 e 36 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
I contributi previsti dall'art. 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , sono cumulabili con quelli previsti dal primo comma, lettera a), del presente articolo, fino a raggiungere un massimo del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricomposizione; detti contributi non possono venire erogati favore di chi abbia indirettamente o direttamente beneficiato della gestione della cava.
Art. 6 - Riserve a favore della Regione.
La concessione di cui ai precedenti articoli è subordinata all'impegno degli Enti beneficiari di riservare il 20 per cento della capacità di trattamento per gli interventi che vengono indicati dalla Giunta regionale, fermo restando il disposto dell'art. 35 della
legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 .
Art. 7 - Modalità per la concessione dei contributi.
L'assegnazione dei contributi avviene secondo le modalità previste dalle vigente norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale, fermo restando che in sede di prima applicazione la Giunta regionale è autorizzata a determinare i termini per la presentazione delle domande, la formulazione delle graduatorie e la compilazione dei progetti.
Art. 8 - Norme generali.
Qualora per la realizzazione dell'impianto di trattamento si rendano necessari lavori di escavazione, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della
legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , il provvedimento regionale di approvazione viene emesso sentito il Dipartimento regionale per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, sono approvate le formula per la quantificazione dei contributi annui, di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 5 marzo 1982, n. 62, e dell'art. 6, primo comma, lettera b), del dpr 10 settembre 1982, n. 915.
Le somme derivanti dall'applicazione di dette formule non possono comunque superare il 10 per cento del costo effettivo di smaltimento, qualora si tratti di discariche, ovvero il 5 per cento per tutti gli altri tipi di impianti di smaltimento.
Nelle convenzioni per la realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti la Giunta regionale può stabilire l'attribuzione al Comune dove è situato l'impianto di una indennità ragguagliata al volume del materiale trattato.
Agli oneri devianti dai precedenti commi secondo e quarto la Giunta regionale provvede con i fondi stanziati nel capitolo 50201 del bilancio 1984.
Gli impianti di smaltimento sono realizzati su aree appositamente individuate nello strumento urbanistico generale o nell'ambito delle quantità minime di spazi per servizi nelle singole zone territoriali omogenee produttive.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di cui al precedente articolo 5 da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a servizi pubblici, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei progetti di cui al precedente comma costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.
La pubblicazione, qualora dovuta, viene effettuata con le modalità previste dagli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Le funzioni consultive sono esercitate dalla Commissione tecnica regionale.
Per tali progetti non è richiesto il parere della Commissione consiliare, previsto dal punto 4 dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
Nei casi previsti dal settimo comma l'approvazione del progetto costituisce approvazione di variante, ove richiesta.
La Commissione di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 , è integrata con il Presidente della Provincia competente per territorio, o da un Assessore delegato, con funzioni di Vice Presidente.
Al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 , è soppressa la parola "legislativo".
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, sono approvate le formula per la quantificazione dei contributi annui, di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 5 marzo 1982, n. 62, e dell'art. 6, primo comma, lettera b), del dpr 10 settembre 1982, n. 915.
Le somme derivanti dall'applicazione di dette formule non possono comunque superare il 10 per cento del costo effettivo di smaltimento, qualora si tratti di discariche, ovvero il 5 per cento per tutti gli altri tipi di impianti di smaltimento.
Nelle convenzioni per la realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti la Giunta regionale può stabilire l'attribuzione al Comune dove è situato l'impianto di una indennità ragguagliata al volume del materiale trattato.
Agli oneri devianti dai precedenti commi secondo e quarto la Giunta regionale provvede con i fondi stanziati nel capitolo 50201 del bilancio 1984.
Gli impianti di smaltimento sono realizzati su aree appositamente individuate nello strumento urbanistico generale o nell'ambito delle quantità minime di spazi per servizi nelle singole zone territoriali omogenee produttive.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di cui al precedente articolo 5 da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a servizi pubblici, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei progetti di cui al precedente comma costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.
La pubblicazione, qualora dovuta, viene effettuata con le modalità previste dagli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Le funzioni consultive sono esercitate dalla Commissione tecnica regionale.
Per tali progetti non è richiesto il parere della Commissione consiliare, previsto dal punto 4 dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
Nei casi previsti dal settimo comma l'approvazione del progetto costituisce approvazione di variante, ove richiesta.
La Commissione di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 , è integrata con il Presidente della Provincia competente per territorio, o da un Assessore delegato, con funzioni di Vice Presidente.
Al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 , è soppressa la parola "legislativo".
Art. 9 - Norma finanziaria.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata una spesa complessiva di lire 34.500.000.000 di cui L. 19.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, L. 12.400.000.00 a carico dell'esercizio finanziario 1985 e L. 3.100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986.
L'Amministrazione regionale fa fronte alla spesa di cui al primo comma mediante il prelievo delle somme corrispondenti dal cap. 80230 "Fondo globale spese di investimento e di sviluppo" dei bilanci relativi agli esercizi finanziari sopraindicati, nel rispetto della specifica destinazione attribuita alla partita n. 14 - Interventi nel settore dell'ecologia - del fondo globale medesimo, che presentano una disponibilità complessiva nel triennio 1984-1986 di L. 34.500.000.000 (19.000.000.000 nel 1984, lire 12.400.000.000 nel 1985; L. 3.100.000.000 nel 1986).
La spesa autorizzata per complessive L. 34.500.000.000 è destinata a finanziare i singoli interventi di cui alla presente legge, mediamente l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennali che si riferiscono agli interventi di cui:
all'art. 2, finanziamenti, studi, ricerche e rilevamenti, L. 3.500.000.000;
all'art. 5, realizzazione di discariche controllate e di impianti di trattamento dei rifiuti, L. 31000.000.000 (L. 15.500.000.000 nel 1984, L. 12.400.000.000 nel 1985, L. 3.100.000.000 nel 1986).
L'Amministrazione regionale fa fronte alla spesa di cui al primo comma mediante il prelievo delle somme corrispondenti dal cap. 80230 "Fondo globale spese di investimento e di sviluppo" dei bilanci relativi agli esercizi finanziari sopraindicati, nel rispetto della specifica destinazione attribuita alla partita n. 14 - Interventi nel settore dell'ecologia - del fondo globale medesimo, che presentano una disponibilità complessiva nel triennio 1984-1986 di L. 34.500.000.000 (19.000.000.000 nel 1984, lire 12.400.000.000 nel 1985; L. 3.100.000.000 nel 1986).
La spesa autorizzata per complessive L. 34.500.000.000 è destinata a finanziare i singoli interventi di cui alla presente legge, mediamente l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennali che si riferiscono agli interventi di cui:
all'art. 2, finanziamenti, studi, ricerche e rilevamenti, L. 3.500.000.000;
all'art. 5, realizzazione di discariche controllate e di impianti di trattamento dei rifiuti, L. 31000.000.000 (L. 15.500.000.000 nel 1984, L. 12.400.000.000 nel 1985, L. 3.100.000.000 nel 1986).
Art. 10 - Variazione di bilancio.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportare le seguenti modifiche:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 80230, "Fondo globale spese di investimento e di sviluppo"
Partita n. 14: disegno di legge regionale "Interventi nel settore dell'ecologia"
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 80230, "Fondo globale spese di investimento e di sviluppo"
Partita n. 14: disegno di legge regionale "Interventi nel settore dell'ecologia"
Bilancio annuale
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Bilancio pluriennale
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||
Competenza
|
19.000.000.000
|
1984
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19.000.000.000
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Cassa
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19.000.000.000
|
1985
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12.400.000.000
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1986
|
3.100.000.000
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Variazioni in aumento:
Cap. 50160, "Spese per studi, ricerche, indagini e rilevamenti per la tutela dell'ambiente"
Bilancio annuale
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Bilancio pluriennale
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Competenza
|
3.500.000.000
|
1984
|
3.500.000.000
|
Cassa
|
3.500.000.000
|
1985
|
----
|
|
|
1986
|
----
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Tit. 07 Cat. 01 Sez. 02
Cod. ISTAT 2.1.2.10.3.08.16
Cap. 50164, "Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti"
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
||
Competenza
|
15.500.000.000
|
1984
|
15.500.000.000
|
Cassa
|
15.500.000.000
|
1985
|
12.400.000.000
|
|
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1986
|
3.100.000.000
|
Tit. 07 Cat. 01 Sez.02
Cod. ISTAT 2.1.1.34.3.08.16
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 (BUR n. 24/1984)
- INTERVENTI NEL SETTORE ECOLOGIA
-
- Art. 1 - Finalità della legge.
- Art. 2 - Studi, indagini e ricerche, censimento degli insediamenti produttivi e catasto dei rifiuti.
- Art. 3 - Rete di controllo e costituzione del Centro regionale di informatica ambientale.
- Art. 4 - Contributi per impianti di depurazione.
- Art. 5 - Discariche controllate e impianti di trattamento dei rifiuti.
- Art. 6 - Riserve a favore della Regione.
- Art. 7 - Modalità per la concessione dei contributi.
- Art. 8 - Norme generali.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
- Art. 10 - Variazione di bilancio.
- Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza.