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Legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 (BUR n. 30/1984)

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica alle procedure di spesa e alle modalità di intervento di leggi regionali nei diversi settori, assunto in coincidenza con la legge regionale di approvazione del primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986

Legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 (BUR n. 30/1984)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICA ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE MODALITà DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 E PLURIENNALE 1984- 1986.

Art. 1 - (Imprese artigiane in aree attrezzate).

(omissis) ( 1)

Art. 2 - (Irrigazione e bonifica).

Per gli interventi nel settore della irrigazione e della bonifica di cui all’ art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 sono applicate le procedure di cui all’ art. 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . ( 2)

Art. 3 - (Modifica alla legge regionale di contabilità)

omissis ( 3)

Art. 4 - (Esecuzione di opere nel settore dello sport nei territori montani)

Ai fini dell’attuazione del piano straordinario di interventi previsto dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna ” è autorizzato per la esecuzione delle opere nel settore dello sport un contributo regionale secondo le procedure di cui all’ art. 4 della citata legge di L. 2.750.000.000 di cui L. 750 milioni nel 1984, L. 1.000 milioni nel 1985 e L. 1.000 milioni nel 1986. (Cap. 73620).

Art. 5 - (Modifica dell’art. 25 della legge regionale n. 48/1982 , concernente la concessione di fidejussioni regionali nei settori dell’agricoltura e della pesca)

Il primo comma dell’ art. 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 è così sostituito:
(omissis). ( 4)

Art. 6 - (Modifica dell’art. 11 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 “ Interventi regionali di incentivazione per la qualificazione delle strutture turistico - ricettive ”)

L'art. 11 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 , è così modificato:
“Nella prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate, ai sensi del precedente art. 3, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge”. ( 5)


Note

( 1) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, legge regionale 22 luglio 1993, n. 16 .
( 2) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia, e l’art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato dal comma 1, art. 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 3) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
( 4) Testo riportato nell’art. 25 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48
( 5) La legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 è stata abrogata dall'art. 14 legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , abrogata da art. 18 legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 , abrogata da art. 130 comma 1 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 (BUR n. 30/1984)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICA ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE MODALITà DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 E PLURIENNALE 1984- 1986.

Art. 1 – Imprese artigiane in aree attrezzate.
I contributi concessi a norma dell' art. 4 della legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 “ Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate “ vengono accreditati secondo le modalità previste dall' art. 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificate dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 2 - Irrigazione e bonifica.
Per gli interventi nel settore della irrigazione e della bonifica di cui all’art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 sono applicate le procedure di cui all’art. 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 3 -Modifica alla legge regionale di contabilità.
Alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 in materia di contabilità regionale, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 sono apportate le seguenti modificazioni.
All' art. 76 della Legge (Ruoli spese fisse) dopo l' ultimo comma è aggiunto il seguente:
Le anticipazioni per pagamento di spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, anche in mancanza del relativo mandato, riguardanti imposte, stipendi e assegni al personale, contributi assistenziali e previdenziali, quote di ammortamento mutui e ogni altro pagamento a scadenza fissa in base a disposizioni di legge o contrattuali, sono effettuate dal Tesoriere su decreto del Presidente della Giunta. Le quietanze relative a tali pagamenti saranno riportate sul mandato di pagamento successivamente emesso dal Dipartimento per le Finanze i Tributi e la Ragioneria, con valuta riferita alla data della quietanza medesima.”.
Art. 4 -Esecuzione di opere nel settore dello sport nei territori montani.
Ai fini dell’attuazione del piano straordinario di interventi previsto dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna ” è autorizzato per la esecuzione delle opere nel settore dello sport un contributo regionale secondo le procedure di cui all’art. 4 della citata legge di L. 2.750.000.000 di cui L. 750 milioni nel 1984, L. 1.000 milioni nel 1985 e L. 1.000 milioni nel 1986. (Cap. 73620).
Art. 5 - Modifica dell’art. 25 della legge regionale n. 48/1982 , concernente la concessione di fidejussioni regionali nei settori dell’agricoltura e della pesca.
Il primo comma dell’art. 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 è così sostituito:
“ La Regione è autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria su operazioni di credito agrario e peschereccio - fruenti o meno del concorso pubblico nel pagamento degli interessi - a favore di imprenditori agricoli singoli e associati, cooperative agricole e della pesca, loro consorzi e associazioni di produttori che non siano in grado di prestare agli Istituti ed Enti di credito adeguate garanzie; la fidejussione può essere prestata anche per operazioni di credito ordinario, di durata non superiore ai dodici mesi, poste in essere dai medesimi soggetti per far fronte alle proprie necessità di gestione.
In ogni caso, la garanzia di cui al presente articolo, non può essere concessa a società di capitali, qualunque sia la natura dei soci azionisti.”.
Art. 6 - Modifica dell’art. 11 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 “Interventi regionali di incentivazione per la qualificazione delle strutture turistico - ricettive”.
L'art. 11 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 , è così modificato:
“Nella prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate, ai sensi del precedente art. 3, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.


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