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Legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 (BUR n. 41/1984)

Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali

Legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 (BUR n. 41/1984) (Abrogata)

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA’ CULTURALI. (1)

Titolo I
Oggetto e finalità della legge

[Art. 1 - (Principi generali).

La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell’ambito del territorio regionale.

Art. 2 - (Ambiti, destinatari e modalità d' intervento)

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello articolo precedente la Regione:
a) sostiene l’attività di enti e istituzioni di riconosciuta importanza culturale nell’ambito del suo territorio;
b) favorisce iniziative e attività culturali realizzate da Enti locali singoli o associati, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Cooperative senza scopo di lucro, e/ o loro aggregazioni a livello regionale;
c) promuove iniziative e manifestazioni culturali direttamente, in collaborazione con altri soggetti o per affidamento.

Titolo II
Istituzioni di rilevante importanza culturale

Art. 3 - (Riconoscimento)

omissis ( 2)

Art. 4 - (Documentazione delle attività)

omissis (3)

Titolo III

Art. 5 - (Iniziative culturali di Enti locali, Istituti, Associazioni)

La Regione Veneto favorisce attività di studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative culturali di Enti locali, Istituti, Associazioni o Cooperative senza fine di lucro operanti nel territorio regionale o aventi per fine lo studio della cultura veneta, con particolare riferimento alle attività e iniziative riguardanti le culture locali.

Art. 6 -(Concessione dei contributi)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici.
Nella concessione dei contributi saranno tenute in particolare conto le attività di notevole rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storica, artistica, etnica, scientifica e religiosa, nonchè alle varie peculiarità linguistiche della Regione.
(omissis) (4).
omissis (5)

Art. 7 -(Acquisto libri)

La Giunta regionale provvede all’acquisto,presso Case editrici, di libri di particolare rilevanza culturale, aventi per oggetto la civiltà e le culture locali nel Veneto.

Art. 8 - (Commissione consultiva)

Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e rilevanza culturale delle opere di cui al precedente articolo, è costituita una Commissione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:
a) il dirigente del Dipartimento competente;
b) cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
c) tre esperti designati dalla Giunta regionale.
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri della commissione durano in carica fino all’avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all’avvenuta sostituzione.

Titolo IV
Procedimenti

Art. 9 - (Modalità per la presentazione delle domande)

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 6 sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate da:
a) una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di realizzazione dell’attività culturale per la quale è richiesto il contributo;
b) l’indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri Enti;
c) un preventivo dettagliato di spesa.
Le domande dei soggetti interessati all’acquisto dei libri di cui al precedente art. 7 sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del primo settembre, corredate da n. 10 (dieci) copie per ciascuna delle opere con l’indicazione del prezzo di copertina.
I prezzi delle opere ammessi all’acquisto devono corrispondere a quelli praticati per la fornitura alle librerie.
Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Art. 10 - (Norme per l’erogazione dei contributi)

Per ogni iniziativa di cui al primo comma dell’art. 6 il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. ( 6)
Il soggetto richiedente deve, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione espressa e l’impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l’attuazione dell’iniziativa, nonchè di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.
L’erogazione del contributo è disposta in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale previa presentazione, da parte del soggetto di cui al comma precedente, di idonea documentazione attestante l’attività svolta.
La mancata presentazione di detta documentazione entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.
La concessione del contributo può essere altresì revocata con deliberazione della Giunta regionale qualora:
- non intervengano entro il termine stabilito l’accettazione e l’assicurazione di cui al secondo comma del presente articolo;
- l’iniziativa non venga realizzata in modo conforme alla relazione allegata alla domanda;
- vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- vengano apportare all’iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Titolo V
Iniziative della Regione

Art. 11 - (Iniziative della Regione)

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello art. 1 della presente legge, la Regione:
a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli Enti e Istituzioni di cui all’articolo 5, o per affidamento; (7)
b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dati relativi a tali beni culturali.

Art. 12 -(Approvazione del piano generale di riparto)

La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva, sentita la competente Commissione consiliare:
a) omissis (8) ;
b) il piano di riparto dei contributi agli Enti, Istituzioni, Associazioni e Cooperative di cui al precedente articolo 5;
c) il programma di acquisto libri di cui al precedente articolo 7;
d) il programma di massima delle iniziative di cui alla lettera a) del precedente articolo 11.
Qualora si ravvisi l’opportunità di procedere alla immediata realizzazione di una delle iniziative culturali di cui alla lettera a) del precedente art. 11), senza attendere l’approvazione del programma annuale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le conseguenti deliberazioni, dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Art. 13 - (Non cumulabilità)

In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.

Art. 14 - (Abrogazione di precedenti disposizioni)

Le leggi regionali:
- 28 aprile 1977, n. 36 “ Contributo della Regione a favore della Fondazione Giorgio Cini di Venezia ”,
- 18 maggio 1979, n. 38 “ Interventi della Regione per la conoscenza delle culture locali e delle civiltà del Veneto ”;
- 8 maggio 1980, n. 41 “ Contributo della Regione in favore dell’Accademia dei Concordi di Rovigo ”;
- 11 giugno 1981, n. 26 “ Concessione di un contributo annuale all’Istituto Veneto per la storia della resistenza ”;
- 22 dicembre 1981, n. 74 “ Contributo regionale all’Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti ”;
- 22 dicembre 1981, n. 75 “ Contributo della Regione Veneto a favore dell’Istituto internazionale " J. Maritain " per il centro studi e ricerche di Praglia ”;
sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi allo espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l’anno 1984.

Titolo VII
Norme transitorie

Art. 15 - (Domande di contributo)

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui al precedente art. 9 devono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

Art. 16 - (Contributo 1984 agli Enti e Istituzioni di rilevante importanza).

Per l’anno 1984 l’entità dei contributi concessi agli Istituti di particolare rilevanza culturale è determinata nella misura indicata nell’allegato A) della presente legge.
Agli Enti di cui alle leggi:
- 28 aprile 1977, n. 36 “ Contributo della Regione a favore della Fondazione Giorgio Cini di Venezia ”;
- 8 maggio 1980, n. 41 “ Contributo della Regione in favore della Accademia dei Concordi di Rovigo ”;
- 11 giugno 1981, n. 26 “ Concessione di un contributo annuale all’Istituto Veneto per la Storia della Resistenza ”;
- 22 dicembre 1981, n. 74 “ Contributo regionale alla Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti ”;
- 22 dicembre 1981, n. 75 “ Contributo della Regione Veneto a favore dell’Istituto internazionale " J. Maritain " per il centro studi e ricerche di Praglia ”;
è corrisposta per l’anno 1984 con deliberazione della Giunta regionale, l’eventuale integrazione tra la somma indicata nell’allegato A) e la somma già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.

Art. 17 - (Contributi integrativi).

La Giunta regionale è autorizzata per l’esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 38 , un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto riparto.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso l’erogazione di contributi anche a Enti e Associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate entro la data di approvazione della presente legge.
Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all’allegato A).
La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione consiliare competente dell’elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.

Art. 18 - (Commissione consultiva)

La Commissione nominata, prima dell’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 38 , resta in carica fino all'insediamento della Commissione consultiva di cui al precedente art. 8 e ne assume le relative funzioni.
Per la legalità delle sedute e la validità delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 8.

Titolo VIII

Art. 19 - (Norma finanziaria)

omissis (9)

Art. 20 -(Variazione di bilancio)

omissis (10)

Art. 21 - (Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



ALLEGATO A) 11


Note

( 1) La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
( 2) Articolo abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 . Il comma 3 dell’art. 8 della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.
( 3) Articolo abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 . Il comma 3 dell’art. 8 della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.
( 4) Comma abrogato dall’art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 . In precedenza il comma era stato inserito dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 8
( 5) Comma abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 . Il comma 3 dell’art. 8 della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.
( 6) Comma così modificato dall'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 , che ha abrogato l’espressione: “Fanno eccezione le iniziative riguardanti le diverse peculiarità etnico-linguistiche della Regione con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina, e tedesca per le quali il contributo può essere concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile”.
( 7) Lettera così modificata da comma 2 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che sostituisce le parole “di cui agli articoli 3 e 5” con le parole “di cui all’articolo 5”. Il comma 3 dell’art. 8 della medesima legge dispone che la modifica decorre dal 1° gennaio 2007.
( 8) Lettera abrogata da comma 1 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 . Il comma 3 dell’art. 8 della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.
( 9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 11) Allegato A) abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 . Il comma 3 dell’art. 8 della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.


SOMMARIO
Legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 (BUR n. 41/1984)

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA’ CULTURALI.


Titolo I
Oggetto e finalità della legge

Art. 1 - Principi generali
La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell’ambito del territorio regionale.
Art. 2 - Ambiti, destinatari e modalità d' intervento
Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello articolo precedente la Regione:
a) sostiene l’attività di enti e istituzioni di riconosciuta importanza culturale nell’ambito del suo territorio;
b) favorisce iniziative e attività culturali realizzate da Enti locali singoli o associati, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Cooperative senza scopo di lucro, e/ o loro aggregazioni a livello regionale;
c) promuove iniziative e manifestazioni culturali direttamente, in collaborazione con altri soggetti o per affidamento.

Titolo II
Istituzioni di rilevante importanza culturale

Art. 3 - Riconoscimento
La Regione Veneto riconosce la rilevante importanza delle Istituzioni elencate nell’allegato A) alla presente legge e ne favorisce l’attività mediante l’erogazione di un contributo annuo.
L’elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito provvedimento del Consiglio regionale.
Art. 4 - Documentazione delle attività
Le Istituzioni di cui al precedente articolo, sono tenute a presentare alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta anche ai fini della determinazione dell’entità del contributo da concedere per l’anno successivo.
Entro la stessa data dette istituzioni presentano anche il programma dell’attività per l’anno successivo.

Titolo III

Art. 5 - Iniziative culturali di Enti locali, Istituti, Associazioni
La Regione Veneto favorisce attività di studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative culturali di Enti locali, Istituti, Associazioni o Cooperative senza fine di lucro operanti nel territorio regionale o aventi per fine lo studio della cultura veneta, con particolare riferimento alle attività e iniziative riguardanti le culture locali.
Art. 6 - Concessione dei contributi
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici.
Nella concessione dei contributi saranno tenute in particolare conto le attività di notevole rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storica, artistica, etnica, scientifica e religiosa, nonchè alle varie peculiarità linguistiche della Regione.
Nella concessione dei contributi saranno tenute in particolare conto le attività di notevole rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storica, artistica, etnica, scientifica e religiosa, nonchè alle varie peculiarità linguistiche della Regione.
Non possono beneficiare delle provvidenze di cui al primo comma le Istituzioni di cui all’art. 3.
Art. 7 - Acquisto libri
La Giunta regionale provvede all’acquisto,presso Case editrici, di libri di particolare rilevanza culturale, aventi per oggetto la civiltà e le culture locali nel Veneto.
Art. 8 - Commissione consultiva
Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e rilevanza culturale delle opere di cui al precedente articolo, è costituita una Commissione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:
a) il dirigente del Dipartimento competente;
b) cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
c) tre esperti designati dalla Giunta regionale.
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri della commissione durano in carica fino all’avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all’avvenuta sostituzione.

Titolo IV
Procedimenti

Art. 9 - Modalità per la presentazione delle domande
Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 6 sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate da:
a) una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di realizzazione dell’attività culturale per la quale è richiesto il contributo;
b) l’indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri Enti;
c) un preventivo dettagliato di spesa.
Le domande dei soggetti interessati all’acquisto dei libri di cui al precedente art. 7 sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del primo settembre, corredate da n. 10 (dieci) copie per ciascuna delle opere con l’indicazione del prezzo di copertina.
I prezzi delle opere ammessi all’acquisto devono corrispondere a quelli praticati per la fornitura alle librerie.
Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Art. 10 - Norme per l’erogazione dei contributi
Per ogni iniziativa di cui al primo comma dell' art. 6 il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Fanno eccezione le iniziative riguardanti le diverse peculiarità etnico - linguistiche della regione con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina e tedesca per le quali il contributo può essere concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Il soggetto richiedente deve, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione espressa e l’impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l’attuazione dell’iniziativa, nonchè di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.
L’erogazione del contributo è disposta in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale previa presentazione, da parte del soggetto di cui al comma precedente, di idonea documentazione attestante l’attività svolta.
La mancata presentazione di detta documentazione entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.
La concessione del contributo può essere altresì revocata con deliberazione della Giunta regionale qualora:
- non intervengano entro il termine stabilito l’accettazione e l’assicurazione di cui al secondo comma del presente articolo;
- l’iniziativa non venga realizzata in modo conforme alla relazione allegata alla domanda;
- vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- vengano apportare all’iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Titolo V
Iniziative della Regione

Art. 11 - Iniziative della Regione
Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello art. 1 della presente legge, la Regione:
a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli Enti e Istituzioni di cui agli articoli 3 e 5, o per affidamento;
b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dati relativi a tali beni culturali.
Art. 12 - Approvazione del piano generale di riparto
La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva, sentita la competente Commissione consiliare:
a) il piano di riparto dei contributi alle Istituzioni di cui al precedente articolo 3;
b) il piano di riparto dei contributi agli Enti, Istituzioni, Associazioni e Cooperative di cui al precedente articolo 5;
c) il programma di acquisto libri di cui al precedente articolo 7;
d) il programma di massima delle iniziative di cui alla lettera a) del precedente articolo 11.
Qualora si ravvisi l’opportunità di procedere alla immediata realizzazione di una delle iniziative culturali di cui alla lettera a) del precedente art. 11), senza attendere l’approvazione del programma annuale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le conseguenti deliberazioni, dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente.
Art. 13 - Non cumulabilità
In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.
Art. 14 - Abrogazione di precedenti disposizioni
Le leggi regionali:
- 28 aprile 1977, n. 36 “ Contributo della Regione a favore della Fondazione Giorgio Cini di Venezia ”,
- 18 maggio 1979, n. 38 “ Interventi della Regione per la conoscenza delle culture locali e delle civiltà del Veneto ”;
- 8 maggio 1980, n. 41 “ Contributo della Regione in favore dell’Accademia dei Concordi di Rovigo ”;
- 11 giugno 1981, n. 26 “ Concessione di un contributo annuale all’Istituto Veneto per la storia della resistenza ”;
- 22 dicembre 1981, n. 74 “ Contributo regionale all’Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti ”;
- 22 dicembre 1981, n. 75 “ Contributo della Regione Veneto a favore dell’Istituto internazionale " J. Maritain " per il centro studi e ricerche di Praglia ”;
sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi allo espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l’anno 1984.

Titolo VII
Norme transitorie

Art. 15 - Domande di contributo
Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui al precedente art. 9 devono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.
Art. 16 - Contributo 1984 agli Enti e Istituzioni di rilevante importanza
Per l’anno 1984 l’entità dei contributi concessi agli Istituti di particolare rilevanza culturale è determinata nella misura indicata nell’allegato A) della presente legge.
Agli Enti di cui alle leggi:
- 28 aprile 1977, n. 36 “ Contributo della Regione a favore della Fondazione Giorgio Cini di Venezia ”;
- 8 maggio 1980, n. 41 “ Contributo della Regione in favore della Accademia dei Concordi di Rovigo ”;
- 11 giugno 1981, n. 26 “ Concessione di un contributo annuale all’Istituto Veneto per la Storia della Resistenza ”;
- 22 dicembre 1981, n. 74 “ Contributo regionale alla Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti ”;
- 22 dicembre 1981, n. 75 “ Contributo della Regione Veneto a favore dell’Istituto internazionale " J. Maritain " per il centro studi e ricerche di Praglia ”;
è corrisposta per l’anno 1984 con deliberazione della Giunta regionale, l’eventuale integrazione tra la somma indicata nell’allegato A) e la somma già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.
Art. 17 - Contributi integrativi
La Giunta regionale è autorizzata per l’esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 38 , un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto riparto.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso l’erogazione di contributi anche a Enti e Associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate entro la data di approvazione della presente legge.
Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all’allegato A).
La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione consiliare competente dell’elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.
Art. 18 - Commissione consultiva
La Commissione nominata, prima dell’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 38 , resta in carica fino all'insediamento della Commissione consultiva di cui al precedente art. 8 e ne assume le relative funzioni.
Per la legalità delle sedute e la validità delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 8.

Titolo VIII

Art. 19 - Norma finanziaria
Per l’attuazione della presente legge è autorizzata un' ulteriore spesa di L. 1.065.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, di cui:
a) L. 885.000.000 per contributi a istituzione di rilevante importanza culturale, ai sensi dell’art. 3 della presente legge;
b) L. 100.000.000 per contributi a favore delle iniziative culturali di enti locali, istituti e associazioni ai sensi dell’art. 5 della presente legge;
c) L. 80.000.000 per le iniziative culturali promosse dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 11 della presente legge.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono istituiti degli appositi capitoli per gli interventi previsti dai precedenti punti a, b, c.
Per l’esercizio finanziario 1984 i contributi di cui ai punti a) e b) del primo comma sono concessi secondo la procedura indicata rispettivamente nei precedenti artt. 16 e 17.
L’Amministrazione regionale fa fronte agli oneri di cui al primo comma mediante il prelievo di quota parte degli importi a tal uopo accantonati nel fondo globale per le spese correnti (cap.80210) secondo l’esatta destinazione attribuita alla partita n. 7 “Interventi nel settore culturale” del bilancio regionale relativamente all’esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984- 1986 per L. 995.000.000, e per L. 70.000.000 dalla partita n. 2 - Nuove iniziative culturali relativamente al 1984, e dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 80020) per il 1985 e 1986.
I capitoli istituiti dalle leggi regionali abrogate a norma dell’art. 14 della presente legge rimangono in essere solamente fino ad avvenuta erogazione dei contributi per l’anno 1984.
A partire dall’esercizio finanziario 1985 gli importi già iscritti nel bilancio pluriennale di tali capitoli, ammontanti a complessive L. 1.400.000.000 per il 1985 e L. 1.410.000.000 per il 1986, verranno stornati a favore dei capitoli di nuova istituzione creati a norma del presente articolo.
La spesa globale prevista per l’attuazione della presente legge è così determinata in L. 2.465.000.000 per lo esercizio finanziario 1985, e L. 2.475.000.000 per l’esercizio finanziario 1986.
Lo stanziamento dei capitoli di spesa istituiti dalla presente legge sarà determinato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale a norma dell’art 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , tenuto conto degli accantonamenti previsti sul bilancio pluriennale in corrispondenza alla partita di spese che hanno fissato la copertura finanziaria per l’esercizio finanziario 1984.
Art. 20 -Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti modifiche:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 70010 - Contributi a favore dell’Accademia dei Concordi di Rovigo
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza ---
1984 ---
Cassa ---
1985 40.000.000

1986 40.000.000

Cap. 70016 - Contributo regionale all’Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza ---
1984 ---
Cassa ---
1985 30.000.000

1986 30.000.000

Cap. 70022 - Contributo annuo all’Istituto Internazionale “ J. Maritain ” per la realizzazione e la gestione di un centro di alta cultura
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza ---
1984 ---
Cassa ---
1985 200.000.000

1986 200.000.000

Cap. 70028 - Contributo regionale all’Istituto Veneto per la Storia della Resistenza
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza ---
1984 ---
Cassa ---
1985 30.000.000

1986 30.000.000

Cap. 70150 - Contributi a favore della Fondazione Cini di Venezia
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza ---
1984 ---
Cassa ---
1985 500.000.000

1986 500.000.000

Cap. 70024 - Contributi a Enti e associazioni per lo svolgimento di attività culturali
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza ---
1984 ---
Cassa ---
1985 450.000.000

1986 450.000.000

Cap. 70026 - Contributi per il sostegno delle attività editoriali relative alla tradizione culturale veneta
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza ---
1984 ---
Cassa ---
1985 150.000.000

1986 160.000.000

Cap. 80020 - Fondo di riserva per le spese impreviste
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza ---
1984 ---
Cassa ---
1985 70.000.000

1986 70.000.000

Cap. 80210 - Fondo globale per le spese correnti - partita n. 7 “ Interventi nel settore culturale” - partita n. 2 “ Nuove iniziative culturali ”
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza 1.065.000.000
1984 1.065.000.000
Cassa 1.065.000.000
1985 995.000.000

1986 995.000.000

Variazione in aumento
Cap. 70110 - Contributi regionali a Istituzioni di grande rilevanza culturale (c.n.i.)
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza 885.000.000
1984 885.000.000
Cassa 885.000.000
1985 1.685.000.000

1986 1.685.000.000
Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.06.06
Cap. 70112 - Contributi regionali a Enti locali,istituti o associazioni per lo svolgimento di attività culturali (c.n.i.)
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza ---
1984 ---
Cassa ---
1985 700.000.000

1986 710.000.000
Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.06.06

Cap. 70114 - Iniziative regionali per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (cni)
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza 80.000.000
1984 80.000.000
Cassa 80.000.000
1985 80.000.000

1986 80.000.000
Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 1.1.1.41.2.06.06

Cap. 70024 - Contributi a Enti e Associazioni per lo svolgimento di attività culturale
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza 100.000.000
1984 100.000.000
Cassa 100.000.000
1985 ---

1986 ---
Art. 21 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ALLEGATO A)
relativo alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 :
“ Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali ”

ELENCO DELLE ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA CULTURALE
Fondazione “ Giorgio Cini ” L. 500.000.000
Istituto “ J. Maritain ” L. 200.000.000
Ateneo Veneto L. 40.000.000
Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti L. 75.000.000
Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti L. 30.000.000
Accademia dei Concordi di Rovigo
- Iniziative proprie L. 60.000.000
- Iniziative terzi L. 40.000.000
Accademia Olimpica di Vicenza L. 50.000.000
Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona L. 20.000.000
Società Letteraria di Verona L. 20.000.000
Centro Internazionale di Studi “ A. Palladio ” di Vicenza L. 100.000.000
Fondazione Levi di Venezia L. 30.000.000
Centro per la Storia dell’Università di Padova L. 30.000.000
Istituto di Ricerche di Storia Locale e Religiosa di Vicenza L. 30.000.000
Deputazione di Storia Patria per le Venezie L. 30.000.000
Istituto Bellunese di Ricerche Culturali e Sociali L. 40.000.000
Istituto Veneto per la Storia della Resistenza L. 30.000.000
Ente Nazionale “ Francesco Petrarca ” L. 20.000.000
Istituto N. Rezzara di Vicenza L. 60.000.000
Istituto A. Gramsci - Sezione Veneta L. 70.000.000
Fondazione E. Zancan di Padova L. 30.000.000
Fondazione G. Corazzin di Venezia L. 30.000.000
Centro Culturale G. Toniolo di Verona L. 30.000.000
Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Veneto L. 20.000.000
Centro Studi “ L’uomo e L’Ambiente ” di Padova L. 40.000.000
Comunità per le libere attività culturali di Padova L. 30.000.000
Comunità Israelitica di Venezia L. 30.000.000



SOMMARIO