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Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 10 (BUR n. 5/1985)
Integrazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65
Sommario
“Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 10 (BUR n. 5/1985) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65
Legge abrogata dall’articolo 189, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
- Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 10 (BUR n. 5/1985) (Abrogata)
- INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65
Sommario
“Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 10 (BUR n. 5/1985) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 (1)
Art. 1
All'art. 45, lett. B), dopo il primo capoverso e prima del primo trattino, viene introdotto il seguente ulteriore meccanismo di inquadramento contestuale:
- il personale con qualifica al 30 settembre 1978 di Funzionario - che, ai sensi della tabella C) di cui al successivo art. 47, sarebbe inquadrato nel livello di Esperto - ove in possesso a tale data di una anzianità effettiva minima di servizio di anni 8 senza demerito in posizione giuridica direttiva, è ammesso d'ufficio a un concorso interno per soli titoli per l'inquadramento nel livello funzionale di Dirigente, semprechè sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore all'1 aprile 1976.
- il personale con qualifica al 30 settembre 1978 di Funzionario - che, ai sensi della tabella C) di cui al successivo art. 47, sarebbe inquadrato nel livello di Esperto - ove in possesso a tale data di una anzianità effettiva minima di servizio di anni 8 senza demerito in posizione giuridica direttiva, è ammesso d'ufficio a un concorso interno per soli titoli per l'inquadramento nel livello funzionale di Dirigente, semprechè sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore all'1 aprile 1976.
Art. 2
Alla Tabella A) di cui all'art. 47 della legge regionale n. 65 del 24 agosto 1979, modificata con legge regionale n. 67 del 7 settembre 1979, sono apportate le seguenti modifiche, comportanti la istituzione di 30 posti di Dirigente e la soppressione di altrettanti posti di Esperto.
Tabella A): Organico del personale della Regione del Veneto
Tabella A): Organico del personale della Regione del Veneto
Livelli funzionali
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Consiglio
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Amm. Reg.le (1)
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Totale
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Dirigente
Esperto Istruttore Collaboratore Applicato-Oper. spec. Operatore qualificato Commesso Ausiliario |
14
9 6 15 28 11 10 1 __ |
219
268 381 671 593 193 113 1 ___ |
233
277 387 686 621 204 123 2 ___ |
TOTALI GENERALI
|
94
|
2.439
|
2.533
|
(1) Per l'espletamento dei compiti di segreteria particolare dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e con obbigo di rientro all'ufficio di provenienza al cessare del mandato del componente presso la cui segreteria particolare sono distaccati, sono assegnati fino a n. 6 impiegati di livello non superiore a quello di esperto, tratti dall'organico dell'amministrazione regionale.
L'organico della Amministrazione regionale è così articolato:
a) contingente della Amministrazione generale:
Dirigente 207
Esperto 258
Istruttore 294
Collaboratore 516
Applicato-Oper. spec. 557
Operatore qualificato 193
Commesso 84
Ausiliario 1
____
Totale 2.110
b) contingente della Amministrazione del personale addetto alla formazione professionale:
Dirigente 12
Esperto 10
Istruttore 87
Collaboratore 155
Applicato-Oper. spec. 36
Operatore qualific. __
Commesso 29
Ausiliario __
_____
Totale 329
Art. 3 - Norma finanziaria
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativa a reinquadramenti del personale già in servizio, previsti per l'anno 1978, per l'anno 1979 e per l'anno 1980 in L. 36.000.000, fanno carico al capitolo 192019065 "Stipendi e assegni al personale e oneri relativi" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, che presenta sufficiente disponibilità.
Per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
Per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
1) Con sentenza n. 290/1984, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della presente legge.
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