Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 29 aprile 1985, n. 40 (BUR n. 18/1985)
Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , relativa a 'Norme per la costituzione e il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833'
Sommario
“Legge regionale 29 aprile 1985, n. 40 (BUR n. 18/1985) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 , RELATIVA A "NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA’ SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833"
Legge abrogata a decorrere dall'1 maggio1995 dall'articolo 33, commi 1 e 2, della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
SOMMARIO
- Legge regionale 29 aprile 1985, n. 40 (BUR n. 18/1985) (Abrogata)
- MODIFICA DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 , RELATIVA A "NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA’ SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833"
Sommario
“Legge regionale 29 aprile 1985, n. 40 (BUR n. 18/1985) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICA DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 , RELATIVA A "NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833".
Articolo unico
L'articolo 23 della
legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è così sostituito:
"Le indennità di carica del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione non sono cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso gli enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza.".
"Le indennità di carica del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione non sono cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso gli enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza.".
SOMMARIO
- Legge regionale 29 aprile 1985, n. 40 (BUR n. 18/1985) (Novellazione)
- MODIFICA DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 , RELATIVA A "NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833".