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Legge regionale 10 dicembre 1985, n. 63 (BUR n. 52/1985)
Tasse sulle concessioni regionali e altri tributi regionali. Aumento delle aliquote dall'1 gennaio 1986
Sommario
“Legge regionale 10 dicembre 1985, n. 63 (BUR n. 52/1985) - Testo vigente”
S O M M A R I O
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI E ALTRI TRIBUTI REGIONALI. AUMENTO DELLE ALIQUOTE DALL’1 GENNAIO 1986.
Legge abrogata per effetto della abrogazione dell’articolo 1, operata dall’articolo 13, della
legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 , e della
legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , operata dall’articolo 39, della
legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 10 dicembre 1985, n. 63 (BUR n. 52/1985) - Testo storico”
S O M M A R I O
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI E ALTRI TRIBUTI REGIONALI. AUMENTO DELLE ALIQUOTE DALL'1 GENNAIO 1986.
Art. 1
Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti nella tariffa allegata alla
legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 , modificati con
legge regionale 26 ottobre 1983, n. 51 e
legge regionale 12 dicembre 1984, n. 61 , sono aumentati a decorrere dall'1 gennaio 1986 del 6 per cento.
Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle 500 lire superiori a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.
Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle 500 lire superiori a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 36 della
legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 è così modificato:
"L'importo della tassa di cui al primo comma è fissato a partire dall'anno 1986 in L. 74.000. Detto importo potrà subire aumenti per gli anni successivi a seguito di apposita legge regionale".
"L'importo della tassa di cui al primo comma è fissato a partire dall'anno 1986 in L. 74.000. Detto importo potrà subire aumenti per gli anni successivi a seguito di apposita legge regionale".
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
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