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Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 1 (BUR n. 2/1986)
Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato o posto a disposizione presso gli uffici regionali, ivi compreso quello previsto dall'articolo 15 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48
Sommario
“Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 1 (BUR n. 2/1986) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE COMANDATO O POSTO A DISPOSIZIONE PRESSO GLI UFFICI REGIONALI, IVI COMPRESO QUELLO PREVISTO DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1983, n. 48
Legge abrogata dall’articolo 189, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 1 (BUR n. 2/1986) - Testo storico”
S O M M A R I O
INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE COMANDATO O POSTO A DISPOSIZIONE PRESSO GLI UFFICI REGIONALI, IVI COMPRESO QUELLO PREVISTO DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1983, n. 48 .
Art. 1
Nei posti vacanti dell'organico regionale potrà essere inquadrato in ruolo, previo nulla-osta dell'Amministrazione di provenienza, a domanda da prodursi al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio, in posizione di comando presso gli uffici regionali in data antecedente all'entrata in vigore della
legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 , anche ai sensi dell'articolo 15 della
legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 , nonché il personale posto a disposizione della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 2 della
legge regionale 28 agosto 1981, n. 55 .
Art. 2
All'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui al precedente articolo, viene conservata la posizione giuridica ed economica acquisita, a norma dell'articolo 12 - primo comma - della
legge regionale 30 luglio 1984, n. 30 .
In particolare i dipendenti delle amministrazioni statali e degli enti portuali verranno inquadrati rispettivamente in conformità alla tabella di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 20 , come modificata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e alla tabella di equiparazione allegata alla presente legge.
In particolare i dipendenti delle amministrazioni statali e degli enti portuali verranno inquadrati rispettivamente in conformità alla tabella di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 20 , come modificata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e alla tabella di equiparazione allegata alla presente legge.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Allegato:
Tabella di corrispondenza fra qualifiche funzionali del personale - ai sensi della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 - e i livelli del personale degli enti portuali
Allegato:
Tabella di corrispondenza fra qualifiche funzionali del personale - ai sensi della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 - e i livelli del personale degli enti portuali
Qualifiche funzionali
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Livelli
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Dirigente regionale
|
VII - VIII
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Funzionario
|
VI
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Istruttore direttivo
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V
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Istruttore
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IV
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Collaboratore professionale
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|
Esecutore
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III
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Operatore
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II
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Ausiliario
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I
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Addetto alle pulizie
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