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Legge regionale 1 luglio 1986, n. 25 (BUR n. 33/1986)
Autorizzazione all'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) a concedere per l'anno 1986 le fidejussioni regionali ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e successive modifiche e integrazioni
Sommario
“Legge regionale 1 luglio 1986, n. 25 (BUR n. 33/1986) - Testo vigente”
S O M M A R I O
AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (E.S.A.V.) A CONCEDERE PER L'ANNO 1986 LE FIDEJUSSIONI REGIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1982, n. 48 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
SOMMARIO
- Legge regionale 1 luglio 1986, n. 25 (BUR n. 33/1986) (Abrogata)
- AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (E.S.A.V.) A CONCEDERE PER L'ANNO 1986 LE FIDEJUSSIONI REGIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1982, n. 48 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Sommario
“Legge regionale 1 luglio 1986, n. 25 (BUR n. 33/1986) - Testo storico”
S O M M A R I O
AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (E.S.A.V.) A CONCEDERE PER L'ANNO 1986 LE FIDEJUSSIONI REGIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1982, n. 48 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Art. 1
Ai sensi dell'articolo 25, terzultimo comma, della
legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e successive modifiche e integrazioni e in deroga alla procedura ivi prevista, l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è autorizzato per l'anno 1986 a concedere la fidejussione regionale sulle operazioni previste dall'articolo 25 della
legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni sino a un importo massimo - in linea capitale - di lire 97 miliardi di cui lire 35 miliardi per operazioni di credito di miglioramento e lire 62 miliardi per operazioni di credito di servizio.
La garanzia è prestata entro i limiti sottospecificati della perdita per capitale e interessi accertata a norma del secondo comma dell'articolo 25 della legge sopracitata, per le seguenti operazioni:
La garanzia è prestata entro i limiti sottospecificati della perdita per capitale e interessi accertata a norma del secondo comma dell'articolo 25 della legge sopracitata, per le seguenti operazioni:
1) Mutui di miglioramento
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80 per cento
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2) Prestiti agrari di conduzione
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80 per cento
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3) Prestiti di dotazione
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70 per cento
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4) Prestiti agrari per acquisto socio utili alle aziende dei soci
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100 per cento
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5) Prestiti agrari per anticipazioni ai soci
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70 per cento
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6) Prestiti ordinari per necessità di gestione
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100 per cento
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Nei termini previsti dai commi precedenti - per quanto concerne le cooperative agricole e della pesca, loro consorzi e associazioni di produttori - l'intervento fidejussorio potrà essere effettuato, qualora gli organismi interessati al rilascio della relativa garanzia si trovino in una situazione di difficoltà economico-finanziaria, che si traduca anche in perdite di gestione, purchè tali organismi rivestano un ruolo significativo nel contesto degli indirizzi e degli obiettivi individuati negli strumenti programmatori regionali, in ordine ai quali la garanzia attraverso la funzione di sostegno e di recupero dell'organismo medesimo, persegue una finalità di particolare interesse per la politica di settore.
Per gli organismi che svolgono attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione i criteri di cui sopra potranno trovare applicazione a condizione che i valori di liquidazione, riconosciuti ai soci per i prodotti conferiti, non superino le ordinarie quotazioni di mercato.
Nella concessione delle fidejussioni, l'E.S.A.V. dovrà tenere nella dovuta considerazione la partecipazione dei Soci all'assetto economico-finanziario dell'Organismo cui aderiscono, fatta eccezione per le Cooperative e i Consorzi ad ampia base associative o che, comunque esplichino, a livello di area e/o settore, una funzione socio-economica determinante per le aziende agricole che a essi fanno riferimento anche sotto il profilo del conseguente indotto occupazionale e reddituale.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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