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Legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 (BUR n. 45/1987)
Modificazioni della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 'Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi'
Sommario
“Legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 (BUR n. 45/1987) - Testo vigente”
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, n. 53 “NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI”.
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , è così sostituito:
omissis ( 1)
Art. 2
1. Le funzioni in materia di raccolta di funghi già esercitate dall'Ispettorato regionale delle foreste ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , sono svolte dai servizi forestali regionali competenti per territorio.
Art. 3
1. L'articolo 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , è soppresso e la materia dello stesso già prevista è regolata dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4 (2)
Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana nonché, per il territorio di propria competenza dall'Azienda regionale delle foreste.
A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei Servizi forestali e dell'Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.
Il Presidente della regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , è così sostituito:
omissis ( 1)
Art. 2
1. Le funzioni in materia di raccolta di funghi già esercitate dall'Ispettorato regionale delle foreste ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , sono svolte dai servizi forestali regionali competenti per territorio.
Art. 3
1. L'articolo 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , è soppresso e la materia dello stesso già prevista è regolata dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4 (2)
Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana nonché, per il territorio di propria competenza dall'Azienda regionale delle foreste.
A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei Servizi forestali e dell'Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.
Il Presidente della regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
1) Testo riportato al primo comma dell’articolo 17 della
legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 .
(
2) Articolo sostituito da articolo 2 della
legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15 .
SOMMARIO
- Legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 (BUR n. 45/1987) (Novellazione)
- MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, n. 53 “NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI”.
Sommario
“Legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 (BUR n. 45/1987) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, n. 53 "NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI"
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 17 della
legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , è così sostituito:
"Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 3 e 5;
b) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 ;
c) da L. 10.000 a L. 60.000 per la violazione ai divieti di cui agli articoli 8 e 15;
d) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 7;
e) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 10 e 12, primo comma. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 12, primo comma, la sanzione si applica per ogni 2 Kg. di funghi eccedenti la quantità consentita.
Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma si applica inoltre la confisca amministrativa dei funghi e delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge".
"Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 3 e 5;
b) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 ;
c) da L. 10.000 a L. 60.000 per la violazione ai divieti di cui agli articoli 8 e 15;
d) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 7;
e) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 10 e 12, primo comma. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 12, primo comma, la sanzione si applica per ogni 2 Kg. di funghi eccedenti la quantità consentita.
Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma si applica inoltre la confisca amministrativa dei funghi e delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge".
Art. 2
1. Le funzioni in materia di raccolta di funghi già esercitate dall'Ispettorato regionale delle foreste ai sensi degli articoli 13 e 15 della
legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , sono svolte dai servizi forestali regionali competenti per territorio.
Art. 3
1. L'articolo 18 della
legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , è soppresso e la materia dello stesso già prevista è regolata dalla
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4
1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del d.p.r. 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitati anche dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana della Giunta regionale.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economia montana e dei servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla presente legge sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economia montana e dei servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla presente legge sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 (BUR n. 45/1987)
- MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, n. 53 "NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI"