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Legge regionale 8 marzo 1988, n. 13 (BUR n. 14/1988)

Sostituzione dell'articolo 22ter della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 'Norme per la costituzione e il funzionamento delle unità locali socio-sanitarie in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833'

Legge regionale 8 marzo 1988, n. 13 (BUR n. 14/1988) (Abrogata)

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 22TER DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 "NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA’ LOCALI SOCIO-SANITARIE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833"

Legge abrogata a decorrere dall’1 maggio 1995 dall’articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 marzo 1988, n. 13 (BUR n. 14/1988) (Novellazione)

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 22 TER DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 "NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' LOCALI SOCIO-SANITARIE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833".

Articolo unico
1. L'articolo 22 ter della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , come aggiunto dall'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 21 , è così sostituito:
"Articolo 22 ter
Le indennità al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Comitato di gestione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 sono calcolate secondo i criteri di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816".


SOMMARIO