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Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 (BUR n. 55/1989)
Nuove norme in materia di associazionismo artigiano
Sommario
“Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 (BUR n. 55/1989) - Testo vigente”
- Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 (BUR n. 55/1989)
- NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO.
- Capo I Provvedimenti per sostenere l’autofinanziamento dell’associazionismo artigiano
- Art. 1 - (Finalità).
- Art. 2 - (Destinatari).
- Art. 3 - (Contributi).
- Art. 4 - (Norme procedurali).
- Capo II Contributi per agevolare il consolidamento o la riconversione e l’avvio di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale
- Art. 5 - (Finalità).
- Art. 6 - (Destinatari).
- Art. 7 - (Contributi di consolidamento o riconversione).
- Art. 8 - (Contributi di avvio).
- Art. 9 - (Presentazione delle domande).
- Art. 10 - (Procedure).
- Capo III Provvedimenti per lo sviluppo dei centri di assistenza dell’Associazionismo Artigiano
- Art. 11 - (Finalità).
- Art. 12 - (Destinatari).
- Art. 13 - (Presentazione delle domande).
- Capo IV Centro regionale animazione economica
- Art. 14 - (Finalità).
- Art. 15 - (Contributo e modalità di ammissione).
- Capo V Disposizioni finali
- Art. 16 - (Abrogazione).
- Art. 17
- Art. 18 - (Norma finanziaria).
- Art. 19 - (Dichiarazione d'urgenza).
NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO.
Capo I
Provvedimenti per sostenere l’autofinanziamento dell’associazionismo artigiano
Art. 1 - (Finalità).
Art. 2 - (Destinatari).
2. Possono inoltre fruire dei contributi gli organismi costituiti da almeno cinque cooperative, consorzi e società consortili, che singolarmente possiedono i requisiti di cui al comma 1.
Art. 3 - (Contributi).
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva annualmente le linee programmatiche.
3. Per l’anno in corso saranno ammessi al contributo regionale i programmi dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di cui all’art. 2 della presente legge, che operano nei settori dell’autotrasporto, delle costruzioni edili e affini, dell’impiantistica, dei servizi ambientali, dell’erogazione dei servizi informatici e di consulenza alle imprese e alle forme cooperative associate.
Art. 4 - (Norme procedurali).
2. Per l’anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso di programmi pluriennali l’approvazione è limitata alla parte di programma riferita all’esercizio finanziario di presentazione della domanda o di rinnovo della stessa.
4. Sulle domande presentate la Giunta regionale decide precisando l’entità dei contributi autorizzati.
5. L’erogazione del contributo concesso avviene con provvedimento del dirigente del Dipartimento per l’artigianato a seguito della presentazione del bilancio, approvato e depositato a termini di legge dal quale risultino l’ammontare del debito del consorzio verso i soci e gli interessi erogati.
Capo II
Contributi per agevolare il consolidamento o la riconversione e l’avvio di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale
Art. 5 - (Finalità).
2. La Giunta regionale stabilisce con propria delibera le aree e i settori che di anno in anno beneficiano del contributo regionale. ( 2)
3. Le domande di contributo saranno indirizzate al Presidente della Giunta regionale nei termini stabiliti dalla Giunta medesima con la delibera di indicazione dei settori beneficiari degli interventi previsti. ( 3)
Art. 6 - (Destinatari).
2. Gli organismi di cui al comma 1, possono accedere ai contributi di avvio previsti all’articolo 8 solo se costituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - (Contributi di consolidamento o riconversione).
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per tre anni anche non consecutivi dall'esercizio di ammissione. ( 4)
Art. 8 - (Contributi di avvio).
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi:
3. Le provvidenze possono essere concesse solo per i primi tre esercizi rendicontati dalla data di costituzione dei consorzi e subordinatamente alla presentazione del bilancio, approvato e depositato a termini di legge, dal quale devono risultare le specifiche voci di spesa elencate al comma 1.
Art. 9 - (Presentazione delle domande).
2. Per l’anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 - (Procedure).
2. I contributi sugli investimenti sono erogati, nel limite del 35%, all’atto dell’ammissione e, per il restante 65%, dopo che i beneficiari avranno prodotto le fatture e quietanze richieste.
3. I contributi sulle spese di gestione sono erogati previa acquisizione di copia del bilancio approvato e depositato a termine di legge e dal quale devono risultare le spese ammissibili.
Capo III
Provvedimenti per lo sviluppo dei centri di assistenza dell’Associazionismo Artigiano
Art. 11 - (Finalità).
Art. 12 - (Destinatari).
Art. 13 - (Presentazione delle domande).
2. Per l’anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 bis. Il contributo è annualmente ripartito tra i centri di assistenza beneficiari sulla base del numero dei consorzi associati. ( 7)
Capo IV
Centro regionale animazione economica
Art. 14 - (Finalità).
Art. 15 - (Contributo e modalità di ammissione).
2. La domanda per la concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del Centro, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredata dal programma delle attività.
Art. 16 - (Abrogazione).
Art. 17
Art. 18 - (Norma finanziaria).
Art. 19 - (Dichiarazione d'urgenza).
- Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 (BUR n. 55/1989)
- NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO.
-
- Capo I Provvedimenti per sostenere l’autofinanziamento dell’associazionismo artigiano
- Art. 1 - (Finalità).
- Art. 2 - (Destinatari).
- Art. 3 - (Contributi).
- Art. 4 - (Norme procedurali).
- Capo II Contributi per agevolare il consolidamento o la riconversione e l’avvio di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale
- Art. 5 - (Finalità).
- Art. 6 - (Destinatari).
- Art. 7 - (Contributi di consolidamento o riconversione).
- Art. 8 - (Contributi di avvio).
- Art. 9 - (Presentazione delle domande).
- Art. 10 - (Procedure).
- Capo III Provvedimenti per lo sviluppo dei centri di assistenza dell’Associazionismo Artigiano
- Art. 11 - (Finalità).
- Art. 12 - (Destinatari).
- Art. 13 - (Presentazione delle domande).
- Capo IV Centro regionale animazione economica
- Art. 14 - (Finalità).
- Art. 15 - (Contributo e modalità di ammissione).
- Capo V Disposizioni finali
- Art. 16 - (Abrogazione).
- Art. 17
- Art. 18 - (Norma finanziaria).
- Art. 19 - (Dichiarazione d'urgenza).
Sommario
“Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 (BUR n. 55/1989) - Testo storico”
- Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 (BUR n. 55/1989)
- NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO.
- Capo I Provvedimenti per sostenere l’autofinanziamento dell’associazionismo artigiano
- Art. 1 - (Finalità).
- Art. 2 - (Destinatari).
- Art. 3 - (Contributi).
- Art. 4 - (Norme procedurali).
- Capo II Contributi per agevolare il consolidamento o la riconversione e l’avvio di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale
- Art. 5 - (Finalità).
- Art. 6 - (Destinatari).
- Art. 7 - (Contributi di consolidamento o riconversione).
- Art. 8 - (Contributi di avvio).
- Art. 9 - (Presentazione delle domande).
- Art. 10 - (Procedure).
- Capo III Provvedimenti per lo sviluppo dei centri di assistenza dell’Associazionismo Artigiano
- Art. 11 - (Finalità).
- Art. 12 - (Destinatari).
- Art. 13 - (Presentazione delle domande).
- Capo IV Centro regionale animazione economica
- Art. 14 - (Finalità).
- Art. 15 - (Contributo e modalità di ammissione).
- Capo V Disposizioni finali
- Art. 16 - (Abrogazione).
- Art. 17
- Art. 18 - (Norma finanziaria).
- Art. 19 - (Dichiarazione d' urgenza).
NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO.
Capo I
Provvedimenti per sostenere l’autofinanziamento dell’associazionismo artigiano
Art. 1 - (Finalità).
Art. 2 - (Destinatari).
2. Possono inoltre fruire dei contributi gli organismi costituiti da almeno cinque cooperative, consorzi e società consortili, che singolarmente possiedono i requisiti di cui al comma 1.
Art. 3 - (Contributi).
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva annualmente le linee programmatiche.
3. Per l’anno in corso saranno ammessi al contributo regionale i programmi dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di cui all’art. 2 della presente legge, che operano nei settori dell’autotrasporto, delle costruzioni edili e affini, dell’impiantistica, dei servizi ambientali, dell’erogazione dei servizi informatici e di consulenza alle imprese e alle forme cooperative associate.
Art. 4 - (Norme procedurali).
2. Per l’anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso di programmi pluriennali l’approvazione è limitata alla parte di programma riferita all’esercizio finanziario di presentazione della domanda o di rinnovo della stessa.
4. Sulle domande presnetate la Giunta regionale decide precisando l’entità dei contributi autorizzati.
5. L’erogazione del contributo concesso avviene con provvedimento del dirigente del Dipartimento per l’artigianato a seguito della presentazione del bilancio, approvato e depositato a termini di legge dal quale risultino l’ammontare del debito del consorzio verso i soci e gli interessi erogati.
Capo II
Contributi per agevolare il consolidamento o la riconversione e l’avvio di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale
Art. 5 - (Finalità).
2. Le aree e/ o i settori di intervento sono approvati dal Consiglio regionale, annualmente, su proposta della Giunta regionale.
3. Per l' anno in corso beneficiano del contributo regionale i seguenti settori:
Art. 6 - (Destinatari).
2. Gli organismi di cui al comma 1, possono accedere ai contributi di avvio previsti all’articolo 8 solo se costituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - (Contributi di consolidamento o riconversione).
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per non più di tre anni consecutivi dall'esercizio di ammissione.
Art. 8 - (Contributi di avvio).
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi:
3. Le provvidenze possono essere concesse solo per i primi tre esercizi rendicontati dalla data di costituzione dei consorzi e subordinatamente alla presentazione del bilancio, approvato e depositato a termini di legge, dal quale devono risultare le specifiche voci di spesa elencate al comma 1.
Art. 9 - (Presentazione delle domande).
2. Per l’anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 - (Procedure).
2. I contributi sugli investimenti sono erogati, nel limite del 35%, all’atto dell’ammissione e, per il restante 65%, dopo che i beneficiari avranno prodotto le fatture e quietanze richieste.
3. I contributi sulle spese di gestione sono erogati previa acquisizione di copia del bilancio approvato e deopositato a termine di legge e dal quale devono risultare le spese ammissibili.
Capo III
Provvedimenti per lo sviluppo dei centri di assistenza dell’Associazionismo Artigiano
Art. 11 - (Finalità).
Art. 12 - (Destinatari).
Art. 13 - (Presentazione delle domande).
2. Per l’anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Capo IV
Centro regionale animazione economica
Art. 14 - (Finalità).
Art. 15 - (Contributo e modalità di ammissione).
2. La domanda per la concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del Centro, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredata dal programma delle attività.
Art. 16 - (Abrogazione).
Art. 17
Art. 18 - (Norma finanziaria).
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con la denominazione e con gli stanziamenti per competenza e per cassa, a lato indicati:
Per gli esercizi successivi all’anno 1989 gli stanziamenti dei capitoli istituiti dal presente articolo sono determinati dalle leggi finanziarie di cui all’articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 19 - (Dichiarazione d' urgenza).
- Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 (BUR n. 55/1989)
- NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO.
-
- Capo I Provvedimenti per sostenere l’autofinanziamento dell’associazionismo artigiano
- Art. 1 - (Finalità).
- Art. 2 - (Destinatari).
- Art. 3 - (Contributi).
- Art. 4 - (Norme procedurali).
- Capo II Contributi per agevolare il consolidamento o la riconversione e l’avvio di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale
- Art. 5 - (Finalità).
- Art. 6 - (Destinatari).
- Art. 7 - (Contributi di consolidamento o riconversione).
- Art. 8 - (Contributi di avvio).
- Art. 9 - (Presentazione delle domande).
- Art. 10 - (Procedure).
- Capo III Provvedimenti per lo sviluppo dei centri di assistenza dell’Associazionismo Artigiano
- Art. 11 - (Finalità).
- Art. 12 - (Destinatari).
- Art. 13 - (Presentazione delle domande).
- Capo IV Centro regionale animazione economica
- Art. 14 - (Finalità).
- Art. 15 - (Contributo e modalità di ammissione).
- Capo V Disposizioni finali
- Art. 16 - (Abrogazione).
- Art. 17
- Art. 18 - (Norma finanziaria).
- Art. 19 - (Dichiarazione d' urgenza).