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Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989)
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1989)
Sommario
“Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989)
- PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1989).(1)
- Art. 1 - (Rifinanziamenti).
- Art. 2 - (Attuazione interventi dei P.I.M.).
- Art. 3 - (Zootecnia delle aree montane).
- Art. 4 - (Rete di telerilevamento delle caratteristiche del fiume Sile).
- Art. 5 - (Fondo di programmazione turistica).
- Art. 6 - (Viabilità in montagna).
- Art. 7 - (Copertura finanziaria).
- Art. 8 -(Dichiarazione d' urgenza).
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1989).(1)
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 e nel bilancio pluriennale 1989-1991 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’
articolo 32 bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla
legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 (
2) , sono determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.(
3)
Art. 2 - (Attuazione interventi dei P.I.M.).
1. E' autorizzata l’iscrizione in bilancio, per il triennio 1989-1991, delle spese occorrenti all’attuazione degli interventi relativi al PIM-VENETO, di cui al Regolamento CEE n. 2088/1985, approvato con decisione CEE e in esecuzione del contratto di programma del 28 luglio 1988 sottoscritto dai legali rappresentanti della Commissione delle comunità europee, del Governo italiano e della Regione Veneto (capitoli 15805, 15809, 15813, 15817, 15821, 15825).
2. All’erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , e dalle vigenti leggi regionali di settore, in quanto applicabili. ( 4)
2. All’erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , e dalle vigenti leggi regionali di settore, in quanto applicabili. ( 4)
Art. 3 - (Zootecnia delle aree montane).
Omissis (
5)
Art. 4 - (Rete di telerilevamento delle caratteristiche del fiume Sile).
1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, con le modalità di cui alla
legge 16 agosto 1984, n. 42, uno o più progetti finalizzati all’installazione di una rete di telerilevamento delle caratteristiche idrologiche del fiume Sile per una spesa complessiva di lire 335 milioni (cap 53430). (
6)
Art. 5 - (Fondo di programmazione turistica).
omissis (
7)
Art. 6 - (Viabilità in montagna).
1. Per il completamento di opere a protezione della viabilità di accesso alla Val Visdende in località Le Fontane, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 375.000.000 da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (cap. 45614).
Art. 7 - (Copertura finanziaria).
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nella legge regionale “ Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 ”, ai sensi dell’
articolo 32 bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificato dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . (
8)
Art. 8 -(Dichiarazione d' urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Si omette la tabella allegata
(
2) La
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridiciplinato la materia.
(
3) La tabella è stata modificata dall'art. 1
legge regionale 14 settembre 1989, n. 32
(
4) La
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(
5) Articolo abrogato da comma 1 art. 1
legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(
6) La
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(
7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 30 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 abrogata dall'art. 130 comma 1 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia. Il comma 3 era stato abrogato da art. 30, comma 1, lett. d) della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 . Successivamente la
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è stata abrogata dall’art. 130, comma 1 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
(
8) La
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridiciplinato la materia.
SOMMARIO
- Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989)
- PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1989).(1)
-
- Art. 1 - (Rifinanziamenti).
- Art. 2 - (Attuazione interventi dei P.I.M.).
- Art. 3 - (Zootecnia delle aree montane).
- Art. 4 - (Rete di telerilevamento delle caratteristiche del fiume Sile).
- Art. 5 - (Fondo di programmazione turistica).
- Art. 6 - (Viabilità in montagna).
- Art. 7 - (Copertura finanziaria).
- Art. 8 -(Dichiarazione d' urgenza).
Sommario
“Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989)
- PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1989).(1)
- Art. 1 - (Rifinanziamenti).
- Art. 2 - (Attuazione interventi dei P.I.M.).
- Art. 3 - (Zootecnia delle aree montane).
- Art. 4 - (Rete di telerilevamento delle caratteristiche del fiume Sile).
- Art. 5 - (Fondo di programmazione turistica).
- Art. 6 - (Viabilità in montagna).
- Art. 7 - (Copertura finanziaria).
- Art. 8 -(Dichiarazione d' urgenza).
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1989).(1)
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 e nel bilancio pluriennale 1989-1991 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’articolo 32bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla
legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , sono determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2 - (Attuazione interventi dei P.I.M.).
1. E' autorizzata l’iscrizione in bilancio, per il triennio 1989-1991, delle spese occorrenti all’attuazione degli interventi relativi al PIM-VENETO, di cui al Regolamento CEE n. 2088/1985, approvato con decisione CEE e in esecuzione del contratto di programma del 28 luglio 1988 sottoscritto dai legali rappresentanti della Commissione delle comunità europee, del Governo italiano e della Regione Veneto (capitoli 15805, 15809, 15813, 15817, 15821, 15825).
2. All’erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , e dalle vigenti leggi regionali di settore, in quanto applicabili.
2. All’erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , e dalle vigenti leggi regionali di settore, in quanto applicabili.
Art. 3 - (Zootecnia delle aree montane).
1. La spesa ammissibile per le iniziative previste dall’articolo1, lettera B, della
legge regionale 7 maggio 1976, n. 14 “ Legge programma per lo sviluppo della zootecnia ” è elevata, per le zone montane, a lire 60.000.000.
Art. 4 - (Rete di telerilevamento delle caratteristiche del fiume Sile).
1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, con le modalità di cui alla legge 16 agosto 1984, n. 42, uno o più progetti finalizzati all’installazione di una rete di telerilevamento delle caratteristiche idrologiche del fiume Sile per una spesa complessiva di lire 335 milioni (cap 53430).
Art. 5 - (Fondo di programmazione turistica).
1. Il fondo di programmazione turistica di cui all’articolo 27 della
legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , modificato dall’art. 10 della
legge regionale 8 novembre 1988, n. 52 , è determinato per l’esercizio 1989 in lire 10 miliardi (cap. 31054).
2. Tra le spese di funzionamento delle aziende di promozione turistica, al cui finanziamento detto fondo è destinato a concorrere, sono comprese le spese per il personale.
3. A integrazione dell' articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , gli atti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti e le assunzioni di personale a vario titolo sono deliberati dal Comitato esecutivo delle aziende di promozione turistica e sono soggetti a riscontro di legittimità della Giunta regionale a eccezione di quelli, concernenti la predetta materia, specificatamente indicati all' articolo 6 della legge regionale 17 giugno 1986, n. 24 , che divengono esecutivi dalla data della loro adozione.
2. Tra le spese di funzionamento delle aziende di promozione turistica, al cui finanziamento detto fondo è destinato a concorrere, sono comprese le spese per il personale.
3. A integrazione dell' articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , gli atti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti e le assunzioni di personale a vario titolo sono deliberati dal Comitato esecutivo delle aziende di promozione turistica e sono soggetti a riscontro di legittimità della Giunta regionale a eccezione di quelli, concernenti la predetta materia, specificatamente indicati all' articolo 6 della legge regionale 17 giugno 1986, n. 24 , che divengono esecutivi dalla data della loro adozione.
Art. 6 - (Viabilità in montagna).
1. Per il completamento di opere a protezione della viabilità di accesso alla Val Visdende in località Le Fontane, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 375.000.000 da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (cap. 45614).
Art. 7 - (Copertura finanziaria).
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nella legge regionale “ Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 ”, ai sensi dell’articolo 32bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificato dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 8 -(Dichiarazione d' urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Si omette la tabella allegata
SOMMARIO
- Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989)
- PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1989).(1)
-
- Art. 1 - (Rifinanziamenti).
- Art. 2 - (Attuazione interventi dei P.I.M.).
- Art. 3 - (Zootecnia delle aree montane).
- Art. 4 - (Rete di telerilevamento delle caratteristiche del fiume Sile).
- Art. 5 - (Fondo di programmazione turistica).
- Art. 6 - (Viabilità in montagna).
- Art. 7 - (Copertura finanziaria).
- Art. 8 -(Dichiarazione d' urgenza).