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Legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (BUR n. 34/1990)
Instaurazione rapporti a collaborazione professionale con personale esperto di formazione professionale
Sommario
“Legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (BUR n. 34/1990) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INSTAURAZIONE RAPPORTI A COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON PERSONALE ESPERTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Legge abrogata dall’articolo 189, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (BUR n. 34/1990) - Testo storico”
S O M M A R I O
INSTAURAZIONE RAPPORTI A COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON PERSONALE ESPERTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo unico
1. La Giunta regionale, in caso di assoluta necessità e per specifiche esigenze didattiche e organizzative, può instaurare rapporti di collaborazione professionale con esperti, esterni all'amministrazione regionale, da utilizzare presso i centri regionali.
2. Tali rapporti non possono, in ogni caso, avere una durata superiore alle singole attività formative di riferimento.
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