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Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 (BUR n. 115/1991)

Adesione della Regione del Veneto all'associazione 'Centro internazionale di studi sull'economia turistica' promosso dall'Università di Venezia

Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 (BUR n. 115/1991)

ADESIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALL'ASSOCIAZIONE “CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA” PROMOSSO DALL'UNIVERSITA' DI VENEZIA.

Art. 1

1. La Regione del Veneto, al fine di promuovere ed incrementare le attività di studio, di ricerca, di informazione e di formazione sui temi e i problemi del turismo in tutte le sue dimensioni, internazionali e nazionali, regionali e locali, italiane e straniere, con particolare riferimento agli aspetti economici, aderisce all'associazione denominata "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (CISET) costituita tra l'Università degli Studi di Venezia "Cà Foscari" e il Touring Club Italiano, che ha per principali finalità statutarie la promozione e l'organizzazione di attività di ricerca, studio e formazione in materia di economia e politica turistica, in collaborazione con la Scuola di economia e turismo per operatori economici dei servizi turistici dell'Università di Venezia e con altre istituzioni universitarie e di ricerca italiane e straniere.

Art. 2

1. La partecipazione della Regione del Veneto al CISET comporta la nomina di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione del Centro.
2. Il rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale su indicazione della Giunta regionale e dura in carica 5 anni.

Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione.
2. E' altresì autorizzata a versare una quota associativa fino ad euro 120.000,00 ( 1) per la realizzazione dei programmi annuali di attività che devono essere anche funzionali alle iniziative previste dalla programmazione turistica della Regione ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. ( 2)

Art. 4

omissis ( 3)


Note

( 1) Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 94 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha sostituito le parole: “pari a lire 250 milioni” con le seguenti: “fino ad euro 120.000,00”.
( 2) Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 94 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha aggiunto dopo le parole: “per la realizzazione dei programmi annuali di attività” le parole: “che devono essere anche funzionali alle iniziative previste dalla programmazione turistica della Regione ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” ”.
( 3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 (BUR n. 115/1991)

ADESIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALL'ASSOCIAZIONE “CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA” PROMOSSO DALL'UNIVERSITA' DI VENEZIA

Art. 1

1. La Regione del Veneto, al fine di promuovere ed incrementare le attività di studio, di ricerca, di informazione e di formazione sui temi e i problemi del turismo in tutte le sue dimensioni, internazionali e nazionali, regionali e locali, italiane e straniere, con particolare riferimento agli aspetti economici, aderisce all'associazione denominata "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (CISET) costituita tra l'Università degli Studi di Venezia "Cà Foscari" e il Touring Club Italiano, che ha per principali finalità statutarie la promozione e l'organizzazione di attività di ricerca, studio e formazione in materia di economia e politica turistica, in collaborazione con la Scuola di economia e turismo per operatori economici dei servizi turistici dell'Università di Venezia e con altre istituzioni universitarie e di ricerca italiane e straniere.
Art. 2

1. La partecipazione della Regione del Veneto al CISET comporta la nomina di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione del Centro.
2. Il rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale su indicazione della Giunta regionale e dura in carica 5 anni.
Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione.
2. E' altresì autorizzata a versare una quota associativa annua pari a lire 250 milioni per la realizzazione dei programmi annuali di attività.
Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 250 milioni per l'anno 1991 si provvede mediante l'utilizzo di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 72040 "Attività di formazione professionale - finanziamento e contributi" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.
2. Per l'anno 1992 e successivi si farà fronte con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .


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