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Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992)

Norme in materia di variazioni provinciali e comunali

Sommario: Legge Regionale 25/1992
S O M M A R I O
Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992)

NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI (1) (2)

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (L'oggetto e le finalità).

1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonchè il mutamento delle denominazioni dei comuni.
2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione esercita i propri poteri tenendo presenti:
a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunità;
b) l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi.

Art. 2 (I diversi procedimenti legislativi).

1. La variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni dei comuni all'interno di una provincia avviene con legge regionale, previo referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo II.
2. La variazione delle circoscrizioni provinciali avviene per iniziativa dei comuni secondo la disciplina prevista al capo III della presente legge e a norma dell'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO II
Le variazioni comunali
SEZIONE I
Il procedimento

Art. 3 (Le fattispecie possibili).

1. La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere:
a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni;
b) nella istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni; ( 3)
c) nella fusione per incorporazione di uno o più comuni all’interno di altro comune contiguo; ( 4)
d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.
2. Le variazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.
3. La variazione della denominazione dei comuni consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.

Art. 4 (L'iniziativa legislativa).

1. L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 3, spetta ai soggetti di cui all' articolo 20 dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale di cui all’articolo 10 bis. ( 5)
2. Quando, ai fini della aggregazione di parte del territorio di un comune a favore di altro, l'iniziativa legislativa popolare non possa aver luogo per mancanza del numero legale delle sottoscrizioni, pur rappresentando le stesse almeno un quinto dei cittadini elettori del territorio da aggregare, il comune d'origine, previo accertamento del numero e della regolarità delle sottoscrizioni anche in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, ( 6) è tenuto a far propria o a respingere la richiesta popolare entro sessanta giorni. Nel primo caso, la richiesta è presentata alla Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 3; nel secondo caso, il procedimento è interrotto.
3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.
4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3, l'iniziativa popolare o comunale non può essere rinnovata prima del decorso di tre anni.
5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all’articolo 10 bis motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale. ( 7)
6. Per quanto concerne la denominazione dei comuni, l'iniziativa legislativa spetta ai soggetti indicati dall' articolo 20 dello Statuto ( 8) e, in caso di impossibilità per un comune ad esercitarla, si applicano le norme previste al comma 3; la relazione illustrativa dei progetti di legge deve indicare le ragioni toponomastiche, storiche, culturali, artistiche, sociali ed economiche che sono alla base della proposta.
6 bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 3 , devono essere presentate alla regione entro e non oltre il termine del 30 aprile ( 9) dell’anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo anche di uno solo ( 10) dei comuni interessati. ( 11)

Art. 5 (Procedimento e giudizio di meritevolezza). (12) (13)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde, individua le popolazioni interessate ai sensi dell’articolo 6, delibera il referendum consultivo delle popolazioni e il relativo quesito, qualora il progetto di legge presentato al Consiglio regionale sia conforme al programma regionale oppure nell’ipotesi in cui, ricorrendo una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, il progetto di legge ( 14) riguardi l’iniziativa di fusione tra:
a) comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte all’unanimità dei consiglieri votanti, l’iniziativa di fusione;
b) comuni che sono parte della stessa unione di comuni da almeno tre anni;
c) comuni che esercitano da almeno cinque anni forme di esercizio associato di funzioni e di servizi diverse dalle unioni di comuni. ( 15)
1 bis. Le iniziative di cui alla lettera b) e alla lettera c) del comma 1, concernono tutti, e soltanto, i comuni che sono parte, rispettivamente, della stessa unione di comuni e dell’esercizio associato di funzioni e di servizi. ( 16)
2. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale emana il provvedimento, dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, ai fini dell’ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo. ( 17)
3. Al fine dell’espressione del giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali ( 18) interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinchè questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustifichino la difformità dalle indicazioni del programma.
3 bis. Qualora i Consigli comunali ( 19) non esprimano il parere entro il termine di 30 giorni ( 20) dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso. ( 21)
4. Il voto negativo del Consiglio regionale ( 22) comporta gli effetti previsti dall' art. 47 del regolamento del Consiglio regionale.
5. In tema di mutamento delle denominazioni comunali, l'indizione del referendum consultivo è deliberata dalla Giunta regionale con le modalità di cui ai commi 2 e 3( 23). Si prescinde dal referendum, qualora la popolazione del comune interessato, si sia già espressa nell'anno precedente, sullo stesso quesito, secondo le modalità consultive stabilite dallo Statuto comunale.
5 bis. Non è comunque ammessa, in sede di variazione delle circoscrizioni comunali, la assunzione di denominazioni recanti, esclusivamente, toponimi geografici. ( 24)
5 ter. La aggiunta alla denominazione del Comune di suffisso recante toponimo geografico è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa richiesta del Sindaco corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. ( 25)

Art. 6 – Procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum. (26)

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 3 ( 27) , l’individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare l’intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell’area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l’insieme dell’ente locale.
2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell’articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l’intera popolazione dei comuni interessati.
3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata; nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, si applicano i commi 3 bis e 5 bis del presente articolo. ( 28)
3 bis. Nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun comune nel quale il referendum si è validamente svolto ai sensi del comma 5 bis, al fine di consentire la fusione tra i soli comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. ( 29)
4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all’articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione dell’intero comune.
5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e successive modificazioni, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.
5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita nella misura del 25 per cento, ove gli iscritti all’AIRE siano superiori al 20 per cento degli aventi diritto al voto. Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi. ( 30)
5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo 3 ( 31), o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 ottobre dell’anno antecedente quello di scadenza naturale dell’amministrazione. ( 32)

Art. 7 (Le delibere comunali).

1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull’iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte, salvo quanto disposto per le deliberazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), a maggioranza dei consiglieri assegnati. ( 33)
2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante i quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di adesione, nonchè ai pareri.
3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate, nonchè alle eventuali controdeduzioni del comune.
4. Analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge, le delibere comunali devono essere motivate, in riferimento ai diversi oggetti, sui punti espressamente previsti ai commi 5 e 6 dell'art. 4.

Art. 7 bis - Sondaggi della popolazione e delle parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati. (34)

omissis ( 35)

Art. 7 ter - Procedimento speciale di fusione per incorporazione. (36)

1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo è avviato con deliberazione adottata con le modalità e le procedure previste dall’articolo 7, preceduta dall’espletamento del referendum consultivo comunale di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
2. I comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi consigli comunali, indicono il referendum qualora in ciascun comune interessato all’incorporazione ne faccia richiesta il numero degli aventi diritto al voto previsto dal rispettivo regolamento comunale. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito della richiesta e la regolarità di quest’ultima viene accertata dal comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell’esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali.
4. Il referendum, svolto nel rispetto dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai competenti organi comunali. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.
5. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se, in ciascuno dei comuni, ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono predisposti i modelli della scheda di votazione e fornite ulteriori indicazioni operative.
7. Gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.
8. A fronte dell’esito dei referendum i comuni interessati alla procedura di incorporazione deliberano, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere con l’approvazione dell’istanza di fusione per incorporazione da presentare alla Giunta regionale. L’istanza attesta l’avvenuto espletamento dei referendum e la regolarità delle operazioni referendarie ed è corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.
9. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale approva il relativo progetto di legge e lo presenta al Consiglio regionale.
10. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, ad esclusione degli articoli 4, 5 e 6.

Art. 8 (Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni).

1. Con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
2. Possono altresì essere previste forme di partecipazione attraverso organismi di consultazione, quando le popolazioni aggregate presentino caratteristiche di identità collettiva e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 1, può essere prevista, in alternativa, l'istituzione di municipi ai sensi dello stesso art. 9 e dell'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. La legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale delle nuove circoscrizioni e stabilire le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione circoscrizionale.

Art. 8 bis - Spese per lo svolgimento dei referendum. (37)

1. Alle spese per lo svolgimento dei referendum previsti dalla presente sezione concorre anche il comune, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, ove l’iniziativa sia assunta, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, dagli elettori, dal Consiglio delle autonomie locali oppure dagli enti locali. ( 38)

Art. 8 ter - Misure premiali. (39)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, nei bandi regionali, anche di settore, che prevedono la concessione di risorse a favore dei comuni, sono stabilite misure premiali per i comuni istituiti a seguito di fusione di due o più comuni secondo la disciplina di cui alla presente legge regionale.

SEZIONE II
I municipi e le unioni di comuni

Art. 9 (I municipi).

1. Può essere istituito un municipio:
a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione, quando la popolazione di un centro abitato presenti caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie;
b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in alternativa alla istituzione di una circoscrizione di decentramento, quando vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti di cui alla lett. a) e la popolazione del centro abitato non sia inferiore a 1.000 abitanti.
2. Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di operare un decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione e la gestione dei servizi di base e di quelli delegati dal comune ad un comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori, eletti fra candidati residenti nel municipio.
3. Il municipio è istituito con legge regionale, che ne determina l'ambito territoriale e i servizi di base.
4. Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione popolare del comitato, la sfera di competenza dell'organo collegiale e dei singoli componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune, in armonia con quanto previsto all'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e patrimoniali.

Art. 10 (L'unione di comuni).

omissis ( 40)

Art. 10 bis - Programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni. (41)

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, predispone il programma di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.
2. Il programma è redatto sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) appartenenza alla stessa Provincia o Città metropolitana;
b) superamento della frammentazione territoriale;
c) contiguità territoriale;
d) omogeneità economico, sociale e culturale;
e) rispetto di soglie demografiche minime;
f) appartenenza dei Comuni a più ambiti territoriali.

Art. 10 ter - Norma di prima applicazione. (42)

1. In sede di prima applicazione della previsione di definizione del programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni di cui all’articolo 10 bis della presente legge, la proposta di programma è definita dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed una volta approvata dal Consiglio regionale conserva validità fino alla sua modifica ed integrazione con la stessa procedura di cui all’articolo 10 bis.

SEZIONE III
Il programma

Art. 11 (I contenuti).

omissis ( 43)

Art. 12 (I criteri).

omissis ( 44)

Art. 13 (Il procedimento).

omissis ( 45)

Art. 14 (L'efficacia).

omissis ( 46)

Art. 14bis - Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana

omissis ( 47)

CAPO III
Variazione delle circoscrizioni provinciali

Art. 15 (L'iniziativa comunale).

1. L'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia o per il mutamento di una o più circoscrizioni provinciali nell'ambito della Regione può essere assunta da uno o più comuni compresi nell'area interessata o promossa dalla Giunta regionale sulla base di indicazioni espressamente fornite dal Consiglio regionale o dai documenti della programmazione regionale.
2. In ambedue i casi, l'iniziativa è idonea a promuovere il procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali, a norma dell'art. 133, comma 1, della Costituzione, quando abbiano partecipato o aderito all'iniziativa la maggioranza dei comuni, e gli stessi rappresentino altresì la maggioranza della popolazione dell'area di variazione della circoscrizione provinciale.
3. A tale fine le deliberazioni dei consigli comunali, assunte col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e motivate con riferimento agli altri criteri indicati dall'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, devono contenere:
a) l'elenco dei comuni interessati all'istituzione della nuova provincia o alla loro aggregazione ad altra provincia;
b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata secondo i dati dell'ultimo censimento;
c) l'individuazione della sede in caso di nuova provincia;
d) la delimitazione cartografica della nuova circoscrizione e le conseguenti variazioni delle restanti.
4. Le deliberazioni comunali di promozione e di adesione devono avere omologo contenuto e non essere sottoposte a modifiche o condizioni.

Art. 16 (Il parere regionale).

1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti all'art. 15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro un anno dalla data di adozione della prima delibera comunale di promozione dell'iniziativa o, nel secondo caso, dalla data di invio ai comuni interessati della delibera della Giunta regionale con cui l'iniziativa è promossa; l'inutile decorso del termine comporta l'interruzione del procedimento, che non può essere ripetuto prima di tre anni.
2. La Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per la prosecuzione del procedimento, presenta al Consiglio, entro sessanta giorni, la proposta di parere.
3. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, delibera il parere di cui all'art. 133, comma 1, della Costituzione e, qualora sia di avviso favorevole, può trasformarlo in proposta di legge ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.

CAPO IV
Delega alle province

Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all' art. 8.

Art. 18 (Fusione o separazione delle rendite e passività).

1. Qualora lo richiedano esigenze generali di un comune o di una frazione, la provincia dispone di propria iniziativa o su richiesta dei comuni o frazioni interessate o su iniziativa della Giunta regionale, la fusione o la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di una frazione con quelle del comune cui appartiene.

Art. 19 (Regolamento di confini e apposizione di termini).

1. Quando il confine fra due o più comuni sia incerto o non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili, la provincia competente per territorio provvede, per delega della Regione, su richiesta di uno dei comuni interessati, al regolamento del confine o all'apposizione dei termini, ammesse le osservazioni degli altri comuni interessati.
2. Qualora i comuni appartengano a province diverse, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 20 (Termini, direttive, vigilanza e spese).

1. I Consigli provinciali adottano i provvedimenti di cui al presente capo, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima richiesta dei consigli comunali interessati.
2. La Giunta regionale, in ordine alle funzioni delegate, esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza.
3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale si sostituisce alla provincia nell'esercizio delle funzioni delegate; in caso di diversi e reiterati inadempimenti promuove il provvedimento di revoca.
4. La Giunta regionale trasferisce alle Province, con proprio provvedimento, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.

Art. 20bis - Vigenza degli atti regolamentari

1. In caso di fusione di due o più comuni in uno nuovo, sino all'adozione da parte di quest'ultimo delle determinazioni di competenza, continuano ad aver vigore, negli ambiti territoriali originari, i regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune. ( 48)

Art. 21 (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
- per quanto concerne le spese per l'effettuazione dei referendum consultivi regionali con i fondi stanziati al cap. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio approvato con legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 ( 49) ;
- per quanto concerne i contributi di cui al capo II con i fondi che verranno iscritti, a partire dall'esercizio finanziario 1993, ai sensi dell' art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , ( 50) come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , al cap. 3474 di nuova istituzione denominato "Contributi regionali per l'unione e fusione di comuni";
- per le spese relative alle funzioni delegate alle province di cui al capo IV con lo stanziamento iscritto al cap. 4100 del bilancio 1992.

CAPO V
Norme transitorie e finali

Art. 22 (Norma transitoria).

omissis ( 51)

Art. 23 (Abrogazione).

1.E' abrogata la legge regionale 16 luglio 1973, n. 17 , recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali.

Art. 24 (Dichiarazione d'urgenza).

1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Vedi quanto disposto dall’articolo 10 in tema di “Contributo straordinario per le fusioni di comuni” a valere per gli esercizi 2022 e 2023 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”.
( 2) L’art. 68 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 prevede che nell’ambito delle finalità previste dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 sia istituito presso la Segreteria generale della programmazione un gruppo tecnico interdisciplinare di supporto e di aiuto ai comuni per le proposte di variazione, fusione e unione comunali.
( 3) Lettera così modificata da art. 1 legge regionale 30 settembre 1994, n. 61 .
( 4) Lettera modificata da comma 1 art. 1 legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 5) Comma modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha sostituito le parole: “all’art. 38 dello Statuto” con le parole: “all’art. 20 dello Statuto” e le parole: “anche in difformità dal programma regionale disciplinato alla sezione III del presente capo” con le parole: “anche in difformità dal programma regionale di cui all’articolo 10 bis”.
( 6) Comma modificato da comma 2 art. 2 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha sostituito le parole: “all’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15” con le seguenti: “al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)””.
( 7) Comma sostituito da comma 3 art. 2 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 8) Comma modificato da comma 4 art. 2 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha sostituito le parole: “dall’art. 38 dello Statuto” con le parole: “dall’art. 20 dello Statuto”.
( 9) Comma modificato da comma 5 art. 2 legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha sostituito le parole: “30 giugno” con le seguenti: “30 aprile”.
( 10) Comma modificato da comma 1 art. 8 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha inserito le parole “anche di uno solo” dopo le parole “mandato amministrativo”.
( 11) Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 .
( 12) Rubrica sostituita da comma 1 art. 3 legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 13) Con riferimento alle iniziative legislative di variazione per fusione presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 l’articolo 11 della medesima legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 detta norme transitorie: “Art. 11 - Norma transitoria.
1.Sono fatte salve le iniziative legislative di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le iniziative dei Comuni già deliberate e trasmesse alla Giunta regionale: ad esse si applica la disciplina di cui agli articoli 5, 6 e 8 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 così come, rispettivamente, modificati dagli articoli 3 e 4 ed inserito dall’articolo 8 della presente legge.”
( 14) Comma modificato da comma 1 art. 9 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha soppresso le parole “, di iniziativa legislativa degli enti locali,”.
( 15) Comma sostituito da comma 2 art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 . In precedenza comma sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 .
( 16) Comma inserito da comma 3 art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 17) Comma sostituito da comma 4 art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 18) Comma modificato da comma 5 art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha sostituito le parole: “Per il fine di cui al comma 2” con le seguenti: “Al fine dell’espressione del giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale” e ha soppresso le parole: “e provinciali”.
( 19) Comma modificato da comma 6 art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha soppresso le parole: “e provinciali”.
( 20) Comma così modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 che ha sostituito le parole: “di 90 giorni” con le parole: “di 30 giorni”.
( 21) Comma aggiunto da art. 2 legge regionale 30 settembre 1994, n. 61 .
( 22) Comma modificato da comma 7 art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha inserito dopo la parola “Consiglio” la seguente: “regionale”
( 23) Comma modificato da comma 8 art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha sostituito le parole: “al comma 2” con le seguenti: “ai commi 2 e 3”.
( 24) Comma inserito da comma 9 art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 25) Comma inserito da comma 10 art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 26) Articolo sostituito relativamente ai commi da 1 a 5, da comma 1 art. 2 legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 . In precedenza la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimi con sentenza n. 94/2000 i commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 . La legge regionale 30 settembre 1994, n. 61 , con gli articoli 3 e 4, aveva rispettivamente abrogato il comma 4 e sostituito il comma 5.
( 27) Comma modificato da comma 1 art. 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha sostituito le parole: “di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3” con le seguenti: “di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 3”.
( 28) Comma sostituito da comma 2 art. 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 . In precedenza comma così modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 24 settembre 2013, n. 22 .
( 29) Comma inserito da comma 3 art. 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3
( 30) Comma sostituito da comma 1 art. 10 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 . Il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 dispone: “2. Le disposizioni di cui al comma 5 bis dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a valere per le iniziative legislative, presentate ed in esame, ivi comprese quelle già oggetto di indizione del referendum, alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
In precedenza comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 24 settembre 2013, n. 22 e sostituito da comma 4 art. 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 31) Comma modificato da comma 5 art. 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha sostituito le parole: “ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3,” con le seguenti: “ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo 3,”
( 32) Comma modificato da comma 5 art. 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che ha sostituito le parole: “31 dicembre” con le seguenti: “31 ottobre”. In precedenza comma inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 .
( 33) Comma modificato da comma 1 art. 5 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 che dopo le parole: “sono assunte” e prima delle parole: “a maggioranza dei consiglieri assegnati” ha inserito le seguenti: “, salvo quanto disposto per le deliberazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a),”. In precedenza comma sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 .
( 34) Articolo inserito da comma 1 art. 6 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 35) Articolo abrogato da comma 1 art. 12 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
( 36) Articolo inserito da comma 1 art. 7 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 37) Articolo inserito da comma 1 art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 38) L’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 detta norme transitorie: “Art. 11 - Norma transitoria.
1.Sono fatte salve le iniziative legislative di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le iniziative dei Comuni già deliberate e trasmesse alla Giunta regionale: ad esse si applica la disciplina di cui agli articoli 5, 6 e 8 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 così come, rispettivamente, modificati dagli articoli 3 e 4 ed inserito dall’articolo 8 della presente legge.”
( 39) Articolo inserito da comma 1 art. 11 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
( 40) Articolo abrogato da lett. b), comma 1, art. 16 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
( 41) Articolo inserito da comma 1 art. 9 legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 42) Articolo inserito da comma 1 art. 10 legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 43) Articolo abrogato da comma 1 art. 12 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 . In precedenza articolo modificato da art. 16, legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
( 44) Articolo abrogato da comma 1 art. 12 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 . In precedenza articolo modificato da art. 16, legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
( 45) Articolo abrogato da comma 1 art. 12 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 46) Articolo abrogato da comma 1 art. 12 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
( 47) Articolo abrogato da comma 1 art. 12 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .In precedenza articolo aggiunto da art. 5 legge regionale 30 settembre 1994, n. 61 .
( 48) Articolo aggiunto da art. 6 legge regionale 30 settembre 1994, n. 61 .
( 49) La legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 è stata abrogata da articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
( 50) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall’articolo 62, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
( 51) Articolo abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992)

NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI (1)


CAPO I
Disposizioni generali


Art. 1 (L'oggetto e le finalità).

1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonchè il mutamento delle denominazioni dei comuni.
2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione esercita i propri poteri tenendo presenti:
a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunità;
b) l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi.
Art. 2 (I diversi procedimenti legislativi).

1. La variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni dei comuni all'interno di una provincia avviene con legge regionale, previo referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo II.
2. La variazione delle circoscrizioni provinciali avviene per iniziativa dei comuni secondo la disciplina prevista al capo III della presente legge e a norma dell'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO II
Le variazioni comunali
SEZIONE I
Il procedimento


Art. 3 (Le fattispecie possibili).

1. La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere:
a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni;
b) nella istituzione di un nuovo comune a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
c) nella incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro comune;
d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.
2. Le variazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.
3. La variazione della denominazione dei comuni consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.
Art. 4 (L'iniziativa legislativa).

1. L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'articolo 3, spetta ai soggetti di cui all’articolo 38 dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale disciplinato alla sezione III del presente capo.
2. Quando, ai fini della aggregazione di parte del territorio di un comune a favore di altro, l'iniziativa legislativa popolare non possa aver luogo per mancanza del numero legale delle sottoscrizioni, pur rappresentando le stesse almeno un quinto dei cittadini elettori del territorio da aggregare, il comune d'origine, previo accertamento del numero e della regolarità delle sottoscrizioni anche in conformità all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è tenuto a far propria o a respingere la richiesta popolare entro sessanta giorni. Nel primo caso, la richiesta è presentata alla Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 3; nel secondo caso, il procedimento è interrotto.
3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.
4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3, l'iniziativa popolare o comunale non può essere rinnovata prima del decorso di tre anni.
5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all’articolo 12, motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale.
6. Per quanto concerne la denominazione dei comuni, l'iniziativa legislativa spetta ai soggetti indicati dall’articolo 38 dello Statuto e, in caso di impossibilità per un comune ad esercitarla, si applicano le norme previste al comma 3; la relazione illustrativa dei progetti di legge deve indicare le ragioni toponomastiche, storiche, culturali, artistiche, sociali ed economiche che sono alla base della proposta.
Art. 5 (Il giudizio di meritevolezza).

1. Quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale, la Giunta delibera d'ufficio il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito.
2. In caso diverso, il provvedimento è deliberato dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo.
3. Per il fine di cui al comma 2, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali e provinciali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustifichino la difformità dalle indicazioni del programma.
4. Il voto negativo del Consiglio comporta gli effetti previsti dall’articolo 47 del regolamento del Consiglio regionale.
5. In tema di mutamento delle denominazioni comunali, l'indizione del referendum consultivo è deliberata dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 2. Si prescinde dal referendum, qualora la popolazione del comune interessato, si sia già espressa nell'anno precedente, sullo stesso quesito, secondo le modalità consultive stabilite dallo Statuto comunale.
Art. 6 (Il referendum delle popolazioni interessate).

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 3, il referendum per la consultazione delle popolazioni interessate deve riguardare:
a) l'intera popolazione del comune di origine o di quello di destinazione, se la popolazione o il territorio, che è oggetto di trasferimento, costituisce rispettivamente almeno il 30% della popolazione o il 10% del territorio del comune di origine o di quello di destinazione; l'intera popolazione dei comuni interessati, se la percentuale sopraindicata ricorra in ciascun comune;
b) la sola popolazione del territorio che è oggetto di trasferimento, negli altri casi.
2. Quando il territorio oggetto di trasferimento sia disabitato e abbia una superficie inferiore alla percentuale di cui alla lett. a) del comma 1, si prescinde dal referendum. ( 2)
3. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lett. d) dell'articolo 3, il referendum deve riguardare la popolazione dei comuni interessati.
4. In caso di consultazione parziale della popolazione di un comune, la Giunta regionale acquisisce, contestualmente alla deliberazione del referendum, il parere del consiglio comunale, sempre che lo stesso non si sia già espresso al riguardo nei tre mesi precedenti.
5. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali, quando siano estesi all' intera popolazione di uno o più comuni e riguardino le variazioni di cui alla lett. a) del comma 1, sono evidenziati sia nel loro risultato complessivo sia disaggregati in base alla suddivisione dei risultati per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
6. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'articolo 3, comma 2, deve riguardare la popolazione dell'intero comune.
7. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.
Art. 7 (Le delibere comunali).

1. Le delibere comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, sia che consistano in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, devono essere assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 6 le delibere devono essere assunte a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante i quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di adesione, nonché ai pareri.
3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate, nonché alle eventuali controdeduzioni del comune.
4. Analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge, le delibere comunali devono essere motivate, in riferimento ai diversi oggetti, sui punti espressamente previsti ai commi 5 e 6 dell'articolo 4.
Art. 8 (Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni).

1. Con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
2. Possono altresì essere previste forme di partecipazione attraverso organismi di consultazione, quando le popolazioni aggregate presentino caratteristiche di identità collettiva e, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, può essere prevista, in alternativa, l'istituzione di municipi ai sensi dello stesso articolo 9 e dell'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. La legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale delle nuove circoscrizioni e stabilire le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione circoscrizionale.

SEZIONE II
I municipi e le unioni di comuni


Art. 9 (I municipi).

1. Può essere istituito un municipio:
a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione, quando la popolazione di un centro abitato presenti caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie;
b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in alternativa alla istituzione di una circoscrizione di decentramento, quando vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti di cui alla lett. a) e la popolazione del centro abitato non sia inferiore a 1.000 abitanti.
2. Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di operare un decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione e la gestione dei servizi di base e di quelli delegati dal comune ad un comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori, eletti fra candidati residenti nel municipio.
3. Il municipio è istituito con legge regionale, che ne determina l'ambito territoriale e i servizi di base.
4. Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione popolare del comitato, la sfera di competenza dell'organo collegiale e dei singoli componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune, in armonia con quanto previsto all'articolo. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e patrimoniali.
Art. 10 (L'unione di comuni).

1. L'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è una associazione fornita di personalità giuridica, mediante la quale più comuni contigui, nell'ambito di una stessa provincia, si accordano per l'esercizio comune di una o più funzioni istituzionali e per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione comune di più servizi pubblici, attraverso una forma di governo fondata sull'elezione popolare diretta e in vista di una loro fusione.
2. La Regione, nel quadro del programma volto ad agevolare la costituzione di ambiti territoriali comunali adeguati, individua, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, i comuni rispetto ai quali intende promuovere l'associazione di cui al comma 1.
3. A tal fine, la Giunta regionale avvia i contatti, fornisce le collaborazioni utili sul piano tecnico e scientifico, assegna i contributi straordinari e determina i criteri preferenziali per l'erogazione dei contributi ordinari nei settori di intervento regionale, indicati nello stesso programma regionale.
4. Nel caso di contributi regionali aggiuntivi, qualora non si sia realizzata la fusione ad iniziativa dei comuni alla scadenza del decennio dalla costituzione dell'unione, la Giunta regionale indice d'ufficio il referendum consultivo, previa presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge per la relativa fusione.

SEZIONE III
Il programma


Art. 11 (I contenuti).

1. Per attuare la revisione delle circoscrizioni comunali, secondo i criteri di cui all'articolo 1, la Regione adotta apposito programma.
2. Il programma individua:
a) le parti del territorio di uno o più comuni, che devono essere aggregate ad altro comune;
b) i comuni nei confronti dei quali la Regione intende promuovere l'unione dei comuni ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in vista di una loro eventuale incorporazione o fusione sia nelle zone di pianura sia all'interno o per l'intera estensione di una comunità montana;
c) i comuni di cui la Regione, per consenso degli enti stessi o a seguito del decorso di un decennio dalla costituzione dell'unione dei comuni, proponga la fusione mediante l'istituzione di un nuovo comune o la loro incorporazione in altro comune.
3. Il programma può essere articolato secondo previsioni temporali e deve contenere l'indicazione complessiva delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dello stesso.
Art. 12 (I criteri).

1. Il programma è predisposto sulla base dei seguenti criteri:
a) in caso di aggregazione di cui alla lett. a) dell'articolo 3, che la località o parte del territorio di un comune, avente comunque caratteri propri di identità, in relazione alla condizione di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi e alla conseguente non economica distribuzione dei servizi, o anche in relazione alle tradizioni culturali o alle consuetudini locali, possa più utilmente essere aggregata ad altro comune;
b) in caso di istituzione di un nuovo comune a seguito di scorporo ai sensi della lett. b) dell'articolo 3:
1) che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e, per converso, ciascuno degli altri conservi una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti;
2) che il nuovo comune presenti disponibilità di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei pubblici servizi;
3) che sussista un'obiettiva separazione, in rapporto alla condizione dei luoghi e alle tradizioni locali, tra il nuovo comune e i comuni originari;
c) in caso di fusione e di incorporazione ai sensi delle lettere c) e d) dell'articolo 3, che sia valutata:
1) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riferimento a Unioni di comuni, a comunità montane, a unità locali socio-sanitarie, ad autorità di bacino e a gestioni associate di servizi;
2) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;
3) l'esigenza di realizzare una più adeguata organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, anche in rapporto ai piani e programmi regionali;
4) l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati.
2. Al fine di favorire la fusione tra comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti e la incorporazione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in un comune con popolazione superiore, il programma riconosce ai comuni interessati per un periodo massimo di dieci anni:
a) priorità nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di settore;
b) contributi regionali aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri:
1) appartenenza ad una comunità montana;
2) numero dei comuni interessati;
3) entità della popolazione, favorendo la fusione o l'incorporazione fra comuni con minor popolazione;
4) partecipazione ad una unione di comuni.
Art. 13 (Il procedimento).

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, sulla base dei criteri determinati all'art. 12, il programma di variazione delle circoscrizioni comunali.
2. La proposta è inviata ai comuni compresi nel programma ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi 60 giorni, i comuni possono presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette al Consiglio con le proprie controdeduzioni nei successivi 60 giorni.
3. Il programma è approvato con provvedimento del Consiglio regionale ed è aggiornato ogni 5 anni con le stesse modalità; nel tempo intermedio può essere variato a seguito di favorevole giudizio di meritevolezza espresso dal Consiglio regionale sui singoli progetti di legge, presentati dai soggetti di cui all'articolo 38 dello Statuto e a norma dell'articolo 4 .
Art. 14 (L'efficacia).

1. A seguito dell'approvazione del programma, la Giunta regionale, in conformità, presenta i disegni di legge, avvia le attività di promozione delle unioni dei comuni, delibera l'indizione dei referendum consultivi ed eroga i contributi ordinari e straordinari.
2. I disegni di legge di cui al comma 1 non sono soggetti a giudizio di meritevolezza ai sensi dell'articolo 5 nè al preventivo parere dei comuni interessati, salvo i casi di cui all'articolo 6, comma 4.
3. L'approvazione del programma non preclude al Consiglio regionale la facoltà di esprimere, in sede di giudizio di meritevolezza e a seguito di specifica istruttoria, parere favorevole su un progetto di legge, da chiunque presentato, in difformità dal programma.

CAPO III
Variazione delle circoscrizioni provinciali



Art. 15 (L'iniziativa comunale).

1. L'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia o per il mutamento di una o più circoscrizioni provinciali nell'ambito della Regione può essere assunta da uno o più comuni compresi nell'area interessata o promossa dalla Giunta regionale sulla base di indicazioni espressamente fornite dal Consiglio regionale o dai documenti della programmazione regionale.
2. In ambedue i casi, l'iniziativa è idonea a promuovere il procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali, a norma dell'art. 133, comma 1, della Costituzione, quando abbiano partecipato o aderito all'iniziativa la maggioranza dei comuni, e gli stessi rappresentino altresì la maggioranza della popolazione dell'area di variazione della circoscrizione provinciale.
3. A tale fine le deliberazioni dei consigli comunali, assunte col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e motivate con riferimento agli altri criteri indicati dall'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, devono contenere:
a) l'elenco dei comuni interessati all'istituzione della nuova provincia o alla loro aggregazione ad altra provincia;
b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata secondo i dati dell'ultimo censimento;
c) l'individuazione della sede in caso di nuova provincia;
d) la delimitazione cartografica della nuova circoscrizione e le conseguenti variazioni delle restanti.
4. Le deliberazioni comunali di promozione e di adesione devono avere omologo contenuto e non essere sottoposte a modifiche o condizioni.
Art. 16 (Il parere regionale).

1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti all'art. 15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro un anno dalla data di adozione della prima delibera comunale di promozione dell'iniziativa o, nel secondo caso, dalla data di invio ai comuni interessati della delibera della Giunta regionale con cui l'iniziativa è promossa; l'inutile decorso del termine comporta l'interruzione del procedimento, che non può essere ripetuto prima di tre anni.
2. La Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per la prosecuzione del procedimento, presenta al Consiglio, entro sessanta giorni, la proposta di parere.
3. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, delibera il parere di cui all'art. 133, comma 1, della Costituzione e, qualora sia di avviso favorevole, può trasformarlo in proposta di legge ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.

CAPO IV
Delega alle province


Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'articolo 8.
Art. 18 (Fusione o separazione delle rendite e passività).

1. Qualora lo richiedano esigenze generali di un comune o di una frazione, la provincia dispone di propria iniziativa o su richiesta dei comuni o frazioni interessate o su iniziativa della Giunta regionale, la fusione o la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di una frazione con quelle del comune cui appartiene.
Art. 19 (Regolamento di confini e apposizione di termini).

1. Quando il confine fra due o più comuni sia incerto o non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili, la provincia competente per territorio provvede, per delega della Regione, su richiesta di uno dei comuni interessati, al regolamento del confine o all'apposizione dei termini, ammesse le osservazioni degli altri comuni interessati.
2. Qualora i comuni appartengano a province diverse, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Presidente della Regione.
Art. 20 (Termini, direttive, vigilanza e spese).

1. I Consigli provinciali adottano i provvedimenti di cui al presente capo, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima richiesta dei consigli comunali interessati.
2. La Giunta regionale, in ordine alle funzioni delegate, esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza.
3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale si sostituisce alla provincia nell'esercizio delle funzioni delegate; in caso di diversi e reiterati inadempimenti promuove il provvedimento di revoca.
4. La Giunta regionale trasferisce alle Province, con proprio provvedimento, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.
Art. 21 (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
- per quanto concerne le spese per l'effettuazione dei referendum consultivi regionali con i fondi stanziati al cap. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio approvato con legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 ;
- per quanto concerne i contributi di cui al capo II con i fondi che verrano iscritti, a partire dall'esercizio finanziario 1993, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , al cap. 3474 di nuova istituzione denominato "Contributi regionali per l'unione e fusione di comuni";
- per le spese relative alle funzioni delegate alle province di cui al capo IV con lo stanziamento iscritto al cap. 4100 del bilancio 1992.

CAPO V
Norme transitorie e finali


Art. 22 (Norma transitoria).

1. Fino all'approvazione del programma di cui alla sezione III del capo II, le iniziative legislative pendenti in materia sono soggette al giudizio di meritevolezza a norma della presente legge.
Art. 23 (Abrogazione).

1.E' abrogata la legge regionale 16 luglio 1973, n. 17 , recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali.
Art. 24 (Dichiarazione d'urgenza).

1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Con sentenza n. 94/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’articolo 6.
( 2) Con sentenza n. 94/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’articolo 6.


SOMMARIO