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Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 (BUR n. 53/1993)

Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale

Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 (BUR n. 53/1993)

INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL VENETO ORIENTALE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in armonia con gli articoli 3, 6, 8 e 11, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale. ( 1)
2. Ai fini della presente legge l'area del Veneto orientale comprende i Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Cavallino - Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, ( 2) S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.
3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi promossi dalla Conferenza permanente dei sindaci di cui all’articolo 6 e decisi con la partecipazione degli enti locali previsti dal comma 2, in forma singola o associata, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale con particolare riferimento:
a) agli enti locali, per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio;
b) all’industria, all’artigianato, al turismo, al commercio, ai servizi, all’agricoltura ed al settore agroalimentare, a beneficio delle imprese, dei consorzi, delle cooperative, delle società consortili e delle associazioni, per la promozione economica e l’occupazione. ( 3)

Art. 2 - Progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale.

omissis ( 4)

Art. 3 - Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese.

omissis ( 5)

Art. 4 - Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione. (6)

1. Per le finalità e con le modalità delle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 19 e 8 aprile 1986, n. 16, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori contributi a consorzi, cooperative e società consortili con sede legale nella Città metropolitana di Venezia ( 7) per iniziative localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1.
2. Per l'attuazione di iniziative previste all' art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 ,( 8) localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ulteriori interventi a favore dei soggetti di cui al medesimo art. 2 aventi sede nella Città metropolitana di Venezia. ( 9)
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi per la realizzazione di progetti commerciali realizzati da consorzi di cooperative e associazioni di produttori del Veneto orientale in osservanza delle disposizioni regionali, nazionali ed europee. ( 10)
4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono estesi ai consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, nonché ad altre amministrazioni pubbliche con sede legale nella Città metropolitana di Venezia e operanti nel Veneto orientale nel settore del credito turistico. ( 11)

Art. 4 bis - Interventi di formazione.

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite anche mediante contributi per l'avvio e lo svolgimento nell'ambito del Veneto orientale di attività didattiche e formative di livello universitario idonee a promuovere l'occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la Fondazione Portogruaro Campus. ( 12) I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su presentazione di apposita domanda da parte del soggetto attuatore delle iniziative didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate della descrizione degli interventi programmati e da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione consuntiva sull’attività svolta e sulle spese sostenute. ( 13)

Art. 4 ter - Interventi per lo sviluppo del settore turistico - ricettivo del Veneto orientale. (14)

1. Per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo del Veneto ( 15) orientale, la Giunta regionale è autorizzata, a concedere contributi in conto interessi per programmi di investimento su immobili a destinazione turistica di proprietà, locazione o comodato, a favore di piccole e medie imprese come definite dall’Unione europea.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l’esercizio 2003 la spesa di euro 300.000,00 a valere sull’u.p.b. U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo. ( 16)

Art. 5 - Interventi a favore dell'autoparco di Portogruaro.

omissis ( 17)

Art. 5 bis - Completamento del centro servizi ed incubatore di imprese di Alvisopoli.

omissis ( 18)

Art. 5 ter - Interventi a favore della promozione dell’agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale.

omissis ( 19)

Art. 5 quater - Contributo straordinario al Comune di San Donà di Piave.

omissis ( 20)

Art. 6 - Decentramento amministrativo e Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale. (21)

1. Il territorio di cui all’articolo 1 comma 2 è individuato quale ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.
2. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la Città metropolitana di Venezia e le amministrazioni statali, per il decentramento nel territorio di cui al comma 1, di uffici e servizi di tali amministrazioni.
3. La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale fra i comuni dell'area di cui all’articolo 1 comma 2.
4. La Conferenza ha i seguenti compiti:
a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area, anche con riferimento agli interventi previsti dall’articolo 1, comma 3;
b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale di carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica nell'area;
c) proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione economico-sociale;
d) proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato, della Regione, della Città metropolitana di Venezia, nonché di altri enti pubblici anche economici.
5. Il parere di cui al comma 4, lettera b), è reso dalla Conferenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione; in difetto il parere medesimo si intende positivo.

Art. 6 bis - Strumenti di coordinamento. (22)

1. Al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli interventi afferenti il rispettivo territorio, la Giunta regionale individua e disciplina strumenti di raccordo tra la Conferenza di cui all’articolo 6 e la Conferenza dei sindaci del litorale veneto istituita dall’articolo 85 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

Art. 7 - Finanziamento regionale. (23)

1. La Giunta regionale, fermi restando i contributi disciplinati dagli articoli 4, 4 bis e 4 ter, definisce annualmente, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità per l’erogazione delle somme da destinare agli interventi previsti dall’articolo 1.

Art. 8 - Norma finanziaria.

omissis ( 24)

Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Comma sostituito da lettera a) comma 1 art. 1 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6
( 2) Comma modificato da lettera b) comma 1 art. 1 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 che ha inserito dopo la parola: “Caorle,” le seguenti: “Cavallino - Treporti,” e dopo la parola: “Pramaggiore,” ha inserito le seguenti: “Quarto d’Altino,”
( 3) Comma sostituito da lettera c) comma 1 art. 1 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 .
( 4) Articolo abrogato da comma 1 art. 7 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 .
( 5) Articolo abrogato da comma 1 art. 15 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 6) Vedasi interpretazione autentica recata da articolo 7 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 . Il citato art. 7 dispone che “le parole “ulteriori contributi” e “ulteriori interventi” contenute nell’art. 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”, “vanno intese nel senso che tutte le provvidenze di cui alla citata legge possono essere cumulabili con altri benefici economici regionali, statali o comunitari nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria””.
( 7) Comma modificato da lettera a) comma 1 art. 2 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 che ha sostituito le parole: “nella Provincia di Venezia” con le seguenti: “nella Città metropolitana di Venezia”;
( 8) La legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 è stata abrogata dall'art. 13 legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 che ha ridisciplinato la materia.
( 9) Comma modificato da lettera b) comma 1 art. 2 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 che ha sostituito le parole: “in Provincia di Venezia” con le seguenti: “nella Città metropolitana di Venezia”
( 10) Comma modificato da lettera c) comma 1 art. 2 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 che ha soppresso le parole: “Per le finalità e con le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ” e dopo le parole: “Veneto orientale” ha aggiunto le parole: “in osservanza delle disposizioni regionali, nazionali ed europee”. In precedenza comma modificato da comma 1 art. 70 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 11) Comma sostituito da lettera d) comma 1 art. 2 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 . In precedenza comma così modificato dall'art. 12 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 12) Comma così modificato da comma 1 art. 99 legge regionale 27 febbraio 2008, n, 1, che ha aggiunto le parole “attraverso la Fondazione Portogruaro Campus”.
( 13) Secondo e terzo periodo sostituiti da comma 2 art. 99 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 . In precedenza l’articolo è stato sostituito da comma 1 art. 38 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , in precedenza modificato da comma 1 art. 71 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , in precedenza introdotto da art. 53 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
( 14) Rubrica modificata da comma 1 art. 3 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 3 che ha sostituito le parole: “della Venezia” con le seguenti: “del Veneto”.
( 15) Comma modificato da comma 2 art. 3 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 che ha soppresso le parole: “nelle aree balneari” e ha sostituito le parole: “della Venezia” con le seguenti: “del Veneto”.
( 16) Articolo aggiunto da comma 3 art. 15 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 17) Articolo abrogato da comma 1 art. 7 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 .
( 18) Articolo abrogato da comma 1 art. 7 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 .
( 19) Articolo abrogato da comma 1 art. 7 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 .
( 20) Articolo abrogato da comma 1 art. 7 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 .
( 21) Articolo sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 . In precedenza modificato da comma 1 art. 33 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
( 22) Articolo inserito da comma 1 art. 5 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 .
( 23) Articolo sostituito da comma 1 art. 6 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 . In precedenza modificato da comma 2 art. 38 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
( 24) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 (BUR n. 53/1993)

INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL VENETO ORIENTALE



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, in armonia con l’articolo 4 dello Statuto e in attuazione degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo, con la presente legge promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.
2. Ai fini della presente legge l'area del Veneto orientale comprende i Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.
3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione degli Enti locali, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonchè a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi.
Art. 2 - Progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale.

1. La Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1, predispone un progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale, da approvarsi a norma dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40 .
2. Il progetto di cui al comma 1 è approvato previa consultazione della Conferenza permanente dei sindaci di cui al comma 4 dell'art. 6.
Art. 3 - Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese.

1. In relazione alle finalità previste dalla presente legge, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale ad associazioni imprenditoriali, alla società Veneto Innovazione S.p.A., a consorzi e società consortili, anche a capitale misto, tra imprese per la realizzazione, anche con la collaborazione di Università ed enti di ricerca, di centri servizi alle imprese. Tali centri svolgono attività di formazione, ricerca, consulenza e promozione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti ambiti:
a) sistemi di telecomunicazione;
b) tutela dell'ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) scambi commerciali con i Paesi dell'Est;
d) innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto.
2. I contributi sono concessi sulle spese per l'acquisto, la realizzazione e/o ristrutturazione della sede nella misura massima di lire 1 miliardo nonchè sugli oneri per la realizzazione di specifiche iniziative nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa. Ad ogni centro servizi non può comunque essere erogato un contributo complessivo superiore a lire 1,5 miliardi in ciascun triennio.
3. I benefici previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da norme statali e comunitarie nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammessa.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle domande nonchè per l'erogazione dei contributi.
5. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.
6. In sede di prima applicazione della legge, tra le attività di cui al comma 1 è data priorità ai sistemi di telecomunicazione.
Art. 4 - Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione.

1. Per le finalità e con le modalità delle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 19 e 8 aprile 1986, n. 16, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori contributi a consorzi, cooperative e società consortili con sede legale nella Provincia di Venezia per iniziative localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1.
2. Per l'attuazione di iniziative previste all’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ulteriori interventi a favore dei soggetti di cui al medesimo art. 2 aventi sede in provincia di Venezia.
3. Per le finalità e con le modalità previste dall’articolo 19 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi per la realizzazione di progetti commerciali realizzati da consorzi di cooperative e associazioni di produttori operanti nel territorio del Veneto orientale.
4. Gli interventi di cui ai commi precedenti vengono estesi ai consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, con sede legale nella Provincia di Venezia e operanti nel Veneto orientale esclusivamente nel settore del Credito turistico.
Art. 5 - Interventi a favore dell'autoparco di Portogruaro.

1. Allo scopo di completare le opere necessarie all'avvio dell'autoparco di Portogruaro, ammesso ai benefici già previsti dalla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 , la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo di lire 300 milioni.
Art. 6 - Decentramento amministrativo.

1. Il territorio di cui al comma 2 dell'articolo 1 è individuato quale ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.
2. La Regione favorisce, con riferimento all'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'istituzione del circondario del Veneto orientale.
3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la Provincia di Venezia e le Amministrazioni Statali, per il decentramento nel territorio di cui al comma 1, di uffici e servizi di tali amministrazioni.
4. La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei sindaci fra i comuni dell'area di cui al comma 1.
5. La Conferenza ha i seguenti compiti:
a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area;
b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale di carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica nell'area;
c) proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione economicosociale;
d) proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato, della Regione, della Provincia di Venezia, nonchè di altri enti pubblici anche economici.
6. Il parere di cui alla lettera b) del comma 5 è reso dalla Conferenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione, in difetto il parere medesimo si intende positivo.
7. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire anche finanziariamente per la costituzione ed individuazione della sede delle strutture di decentramento.
Art. 7 - Programma degli interventi.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale, stabilisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio stesso, l'ammontare delle somme da destinare agli interventi previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 6, comma 7.
2. In sede di prima applicazione il riparto è deliberato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 5.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1993 si fa fronte mediante:
a) utilizzo della somma di lire 4 miliardi, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della vigente legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 della partita n. 17 del fondo globale spese d'investimento capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992;
b) utilizzo della somma di lire 1 miliardo, per competenza e per cassa, iscritta nella partita n. 9 del medesimo capitolo 80230 fondo globale spese d'investimento del bilancio per l'anno 1993;
c) utilizzo dell'importo di lire 200 milioni, per competenza e per cassa iscritto al capitolo 3424 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993 è istituito il capitolo 20006 "Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale" con lo stanziamento di lire 5.200 milioni per competenza e per cassa. La copertura dello stanziamento di cassa per l'importo di lire 4.000 milioni è assicurata mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento di cassa iscritto al capitolo 80030 "Fondo di riserva di cassa" del medesimo stato di previsione del bilancio per l'anno 1993.
3. Per gli esercizi successivi al 1993 lo stanziamento del capitolo 20006 denominato "Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale", verrà determinato ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO