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Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20 (BUR n. 54/1993)
Norme sulle tariffe relative a prestazioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina veterinaria, di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifica degli articoli 8 e 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e dell'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54
Sommario
“Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20 (BUR n. 54/1993) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20 (BUR n. 54/1993)
- NORME SULLE TARIFFE RELATIVE A PRESTAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI MEDICINA VETERINARIA, DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, N. 78 E DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1982, N. 54
NORME SULLE TARIFFE RELATIVE A PRESTAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI MEDICINA VETERINARIA, DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, n. 78 E DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1982, n. 54
Art. 1 Determinazione delle tariffe.
1. Le tariffe per gli accertamenti, indagini e prestazioni medicolegali, effettuate nell'interesse di privati in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, di cui alle leggi regionali
31 maggio 1980, n. 77 e
31 maggio 1980, n. 78 nonchè gli accertamenti e le indagini di cui alla
legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 , sono determinate dalla Giunta regionale, tenute presenti anche le determinazioni delle tariffe e dei diritti emanati con il decreto del Ministero della sanità del 14 febbraio 1991.
2. Le tariffe di cui al comma 1 possono essere aumentate annualmente in tutto o in parte, dalla Giunta regionale in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non superiore alla percentuale eventualmente disposta con norma specifica definita dallo Stato.
2. Le tariffe di cui al comma 1 possono essere aumentate annualmente in tutto o in parte, dalla Giunta regionale in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non superiore alla percentuale eventualmente disposta con norma specifica definita dallo Stato.
Art. 2 Abrogazione di norme.
1. E' abrogato il secondo comma dell'
articolo 8 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 .
2. E' abrogato il secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 .
3. E' abrogato il secondo comma dell' articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 .
2. E' abrogato il secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 .
3. E' abrogato il secondo comma dell' articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 .
SOMMARIO
- Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20 (BUR n. 54/1993)
- NORME SULLE TARIFFE RELATIVE A PRESTAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI MEDICINA VETERINARIA, DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, n. 78 E DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1982, n. 54
Sommario
“Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20 (BUR n. 54/1993) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20 (BUR n. 54/1993)
- NORME SULLE TARIFFE RELATIVE A PRESTAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI MEDICINA VETERINARIA, DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, N. 78 E DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1982, N. 54
NORME SULLE TARIFFE RELATIVE A PRESTAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI MEDICINA VETERINARIA, DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, n. 78 E DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1982, n. 54
Art. 1 Determinazione delle tariffe.
1. Le tariffe per gli accertamenti, indagini e prestazioni medicolegali, effettuate nell'interesse di privati in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, di cui alle leggi regionali leggi regionali 31 maggio 1980, n. 77 e 31 maggio 1980, n. 78 - nonchè gli accertamenti e le indagini di cui alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 nonchè gli accertamenti e le indagini di cui alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 , sono determinate dalla Giunta regionale, tenute presenti anche le determinazioni delle tariffe e dei diritti emanati con il decreto del Ministero della sanità del 14 febbraio 1991.
2. Le tariffe di cui al comma 1 possono essere aumentate annualmente in tutto o in parte, dalla Giunta regionale in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non superiore alla percentuale eventualmente disposta con norma specifica definita dallo Stato.
Art. 2 Abrogazione di norme.
1. E' abrogato il secondo comma dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 .
2. E' abrogato il secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 .
3. E' abrogato il secondo comma dell’articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 .
SOMMARIO
- Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20 (BUR n. 54/1993)
- NORME SULLE TARIFFE RELATIVE A PRESTAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI MEDICINA VETERINARIA, DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, n. 78 E DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1982, n. 54