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Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 (BUR n. 107/1993)
Norme sulla classificazione dei territori montani
Sommario
“Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 (BUR n. 107/1993) - Testo vigente”
S O M M A R I O
NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEI TERRITORI MONTANI
Legge abrogata da lett. a), comma 1, articolo 19, della
legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 .
SOMMARIO
- Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 (BUR n. 107/1993) (Abrogata)
- NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEI TERRITORI MONTANI
Sommario
“Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 (BUR n. 107/1993) - Testo storico”
S O M M A R I O
NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEI TERRITORI MONTANI
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina la competenza regionale in materia di classificazione dei territori montani.
Art. 2 - Classificazione.
1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee, classifica i territori da considerare montani.
2. La classificazione è attribuita su richiesta del Comune interessato, con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il parere della Conferenza permanente per la programmazione nelle zone montane, prevista dall'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 come modificato dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 37 ..
Art. 3 - Modifiche territoriali.
1. A seguito delle deliberazioni di classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2, con legge regionale si procede al conseguente riordino dei territori delle Comunità montane interessate.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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