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Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993)

Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993)

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro abbandono.

Art. 2 - Tutela e vigilanza.

1. La tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unità locali socio-sanitarie ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, punto 17) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 . ( 1)

Art. 3 - Anagrafe canina.

1. Presso il settore veterinario di ogni Unità locale socio-sanitaria è istituita l'anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.
2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.
2 bis. Omissis ( 2)
3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria competente per il territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.
4. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.

Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento. (3)

1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale e con spese a carico dell'utente.
2. Le operazioni di tatuaggio, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell'Unità locale socio-sanitaria o da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unità locale socio-sanitaria.
3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.
4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.

Art. 5 - Profilassi.

1. Le Unità locali socio-sanitarie, ai fini dell'attuazione della presente legge, predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute.
2. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con metodi chirurgici idonei.
3. I presidi veterinari multizonali di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , e successive modificazioni ed integrazioni, e i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, sentiti i rappresentanti unici provinciali delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, nell'ambito delle convenzioni con esse stipulate, organizzano, in collaborazione con le stesse, programmi per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi. ( 4)
4. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani randagi e dei gatti presenti nelle colonie riconosciute sono effettuati da veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale presso gli ambulatori dei presidi veterinari multizonali e dei settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, adeguatamente attrezzati o da veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art. 6 - Recupero dei cani randagi.

1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.
2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
3. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell'animale catturato ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l'associazione stessa.
4. La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari multizonali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate.
5. La cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente in modo indolore.
6. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria o provvede direttamente alla consegna al canile sanitario più vicino.
7. La direzione dei rifugi e la direzione dei canili sanitari devono tenere un registro nel quale sono indicati la data di entrata, di uscita e di morte degli animali ed i nominativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.
8. Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 possono essere soppressi solo i cani di comprovata pericolosità, quelli gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.

Art. 7 - Informazione e aggiornamento.

1. I servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i comuni, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, predispongono e attuano programmi annuali di informazione ed educazione rivolti alle scuole e alla popolazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente. Nei suddetti programmi, particolare attenzione deve essere dedicata al problema del randagismo, alle sue conseguenze e alla possibilità di prevenirlo.
2. La Regione, le Unità locali socio-sanitarie e i Comuni organizzano periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione destinati al proprio personale addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonché alle guardie zoofile volontarie.

Art. 8 - Canili sanitari e rifugi.

1. I comuni, singoli o associati, d'intesa con le competenti Unità locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'articolo 84 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall' articolo 14 della presente legge, anche avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione.
2. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì, alla costruzione dei rifugi per cani secondo i medesimi criteri di cui all' articolo 14.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata alle Unità locali socio-sanitarie.
4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.
5. La gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'articolo 9, tramite apposite convenzioni.
6. E' fatto obbligo ai presidi veterinari multizonali ed ai settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie di garantire una adeguata assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.
6 bis. Omissis ( 5)
6 ter. Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali,[ ambientali,] ( 6) urbanistici ed edilizi. ( 7)

Art. 9 - Albo regionale delle associazioni protezionistiche.

1. E' istituito presso la Giunta regionale, struttura regionale competente in materia di sanità animale, ( 8) un albo regionale al quale possono essere iscritte esclusivamente le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, anche in base all'attività in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto, aventi personalità giuridica.
2. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità di tenuta dell’albo di cui al comma 1. ( 9)
3. Le associazioni devono indicare un rappresentante unico provinciale.
4. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell’istruttoria svolta, provvede all’iscrizione all’albo dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti. ( 10)
5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
6. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione necessaria, ai sensi del comma 2. ( 11)
7. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la cancellazione dall'albo e deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione protezionistica. La cancellazione è disposta con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale. ( 12)
8. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale provvede, altresì, alla ( 13) cancellazione dall'albo delle associazioni per l'accertata e perdurante inidoneità igienico-sanitaria dei rifugi gestiti dalle associazioni.
9. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale ( 14) comunica alle associazioni, motivandolo, il diniego dell'iscrizione ovvero la cancellazione dal registro regionale, dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.
9 bis. Le disposizioni della presente legge riferite alle associazioni iscritte all’albo regionale di cui al presente articolo si applicano anche alle associazioni protezionistiche iscritte al solo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore purché in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo regionale. ( 15)

Art. 10 - Attività in convenzione.

1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9, mediante convenzione con i Comuni e con le Unità locali socio-sanitarie, svolgono le seguenti funzioni:
a) gestire i rifugi per cani secondo quanto previsto dall'articolo 8;
b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione;
c) svolgere compiti di assistenza volontaria;
d) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
e) partecipare alle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
f) costruire rifugi per cani e gatti secondo i criteri di cui agli articoli 14 e 16.
2. Le attività oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni protezionistiche, hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di lucro.
3. Le associazioni protezionistiche di cui al comma 1 possono, altresì, custodire cani con oneri a carico del proprietario.

Art. 11 - Canili gestiti da privati.

1. La custodia dei cani di proprietà può essere affidata ad operatori privati che dispongano di strutture di ricovero in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Unità locale socio-sanitaria territorialmente competente. Le strutture sono sottoposte a vigilanza veterinaria ai sensi dell'articolo 24, comma primo, lettera f), del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 12 - Guardie zoofile.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dall' articolo 2 possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai presidi veterinari multizonali o promosso dalle associazioni protezioniste previa autorizzazione della Giunta regionale.
3. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della validità.
4. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale.
5. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni della presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
6. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .

Art. 13 - Modalità di ricovero e custodia dei cani.

1. I cani randagi catturati, non appena affidati al canile sanitario, sono sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie. Quando si tratti di cani tatuati la struttura stessa deve darne immediata comunicazione al proprietario.
2. Nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, e nei casi di pericolosità o comunque di malattia, il ricovero, la cura, la custodia ed il mantenimento avvengono temporaneamente nel canile sanitario a cura dell'Unità locale socio-sanitaria.
3. Le spese per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari sulla base delle tariffe determinate dall'Unità locale socio-sanitaria ovvero nel caso di rifugi, sulla base delle tariffe determinate dal comune o previste dalle convenzioni di cui all'articolo 8 comma 5.

Art. 14 - Criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani.

1. I canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti in aree idonee.
2. In attuazione dell'articolo 3 comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:
a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
c) indicazione delle associazioni protezionistiche di cui all' articolo 9.
3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.
4. La delibera della Giunta regionale è adottata su parere del comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati.
5. I comuni, nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano i singoli progetti, da situare in zone appartenenti alla categoria E del vigente strumento urbanistico e nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 o dal vigente Piano territoriale regionale di coordinamento.
6. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.
7. I canili sanitari e i rifugi devono essere dotati almeno di:
a) un numero di box, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali, rapportato all'area territoriale interessata aventi le dimensioni adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box. Ogni box deve essere dotato di una propria area esterna delimitata;
b) un locale destinato all'ufficio direzionale per la gestione del canile;
c) alcuni box adeguatamente attrezzati, destinati alla custodia dei cani ammalati, in periodo di degenza post-operatoria, e dei cuccioli, annessi a un locale infermeria;
d) se necessario, un locale per la custodia degli automezzi destinati alla disinfezione e alla disinfestazione, con connesse strutture accessorie;
e) adeguato forno inceneritore o comunque impianto frigorifero per la custodia delle carcasse;
f) un recinto esterno, comprendente alcuni box da adibire a gattile, per la degenza successiva all'intervento di sterilizzazione;
g) l'allacciamento alla rete fognaria comunale o un idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue.
8. Le aree devono essere completamente recintate e, per quanto necessario, provviste di adeguati mezzi fonoassorbenti.
9. La superficie fondiaria complessiva delle strutture deve garantire uno standard minimo di mq. 20 per animale ospitato.
10. Le strutture devono osservare le seguenti distanze:
a) distanza minima dai confini di proprietà m. 20;
b) distanza minima da nuclei abitati m. 150;
10 bis. I parametri sulla distanza di cui al comma 10 non valgono per i rifugi con un numero di cani inferiori a 20. ( 16)
11. L'indice di copertura massimo deve corrispondere al trenta per cento della superficie complessiva.
12. Le strutture di cui all' articolo 11, devono rispettare i criteri sopra illustrati salvo quanto previsto con apposita delibera di attuazione della Giunta regionale.
13. Per i canili sanitari e i rifugi esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque ammesse le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione nonché l'ampliamento nei limiti del trenta per cento della superficie fondiaria esistente.

Art. 15 - Compiti delle Unità locali socio-sanitarie.

1. I settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono all'attuazione e all'aggiornamento dell'anagrafe canina e all'identificazione dei cani di proprietà mediante tatuaggio, dandone notifica mensile ai presidi veterinari multizonali;
b) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, allo scopo di verificarne l'idoneità igienico sanitaria;
c) controllano lo stato di salute dei cani catturati presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.
2. I presidi veterinari multizonali svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono alla cattura dei cani randagi;
b) tatuano i cani randagi che pervengono al presidio, dandone notizia ai settori veterinari ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe;
c) organizzano, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, programmi di intervento sanitario per il controllo demografico e la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti e attuano i relativi interventi sanitari;
d) controllano lo stato di salute dei cani catturati, presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.

Art. 16 - Protezione dei gatti.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.
2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all' articolo 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento.
3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unità locale socio-sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.
4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio-sanitaria competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.
5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.
6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio.
7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.

Art. 16 bis - Misure di protezione degli animali da compagnia. (17)

1. Chiunque detenga o conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della salute e del benessere dell’animale medesimo, deve provvedere alla sua sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici dell’animale da compagnia, secondo l’età, il sesso, la specie, la razza ed in particolare deve:
a) rifornirlo di cibo ad acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) consentirgli un’idonea possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
2. A tal fine, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato nei confronti degli animali da compagnia:
a) causare sofferenze;
b) privare gli animali da compagnia della quotidiana attività motoria, adeguata alla loro indole e alle loro caratteristiche etologiche;
c) trasportare animali da compagnia nei vani portabagagli degli autoveicoli privi di osservazione e ventilazione;
d) addestrare animali da compagnia ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti che impediscono all’animale da compagnia di manifestare i comportamenti tipici della specie, ovvero l’uso di collari a punte, elettronici o elettrici e ogni azione tesa a esaltare l’aggressività dell’animale da compagnia;
e) promuovere qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
f) esercitare la pratica dell’accattonaggio o l’arte di strada con animali da compagnia;
g) cedere o vendere animali da compagnia ai minorenni;
h) praticare il commercio in forma ambulante di animali da compagnia;
i) esporre animali da compagnia a ridosso delle vetrine degli esercizi commerciali o all’esterno degli stessi;
l) consentire la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi;
m) offrire animali da compagnia in premio, in omaggio o come vincita di giochi nell’ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche o pubblicitarie;
n) lasciare ripetutamente incustoditi animali da compagnia in ambienti e per tempi prolungati tali da essere incompatibili con le loro esigenze fisiologiche ed etologiche di specie;
o) utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

Art. 17 - Contributi.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario, accertate dal servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria competente.
2. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera della Giunta regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 18 - Circolazione e trasporto dei cani.

1. Le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. In caso contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia.
2. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione di animali.

Art. 18 bis - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia. (18)

1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
1 bis. I comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l’accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo comunque per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso e la permanenza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme della presente legge. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente per territorio le misure limitative all’accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi interessi coinvolti. ( 19)
1 ter. Ai fini di un’ampia e articolata informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, la Giunta regionale, in accordo con i comuni costieri, realizza iniziative di comunicazione e di informazione, anche sotto il profilo igienico-sanitario.”. ( 20)
2. Agli animali da compagnia è vietato l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, i comuni ( 21) possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 19 - Presidi veterinari multizonali.

1. In relazione alle competenze previste dalla presente legge le Unità locali socio-sanitarie dei capoluoghi di provincia provvedono a potenziare le risorse dei presidi veterinari multizonali, sia per quanto attiene il personale che le attrezzature.
2. Nell'ambito della necessaria collaborazione tra i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i presidi veterinari multizonali, qualora questi ultimi non siano temporaneamente in grado di assolvere ai compiti a essi attribuiti dalla presente legge, per carenza di risorse, i compiti stessi sono svolti dai competenti settori veterinari.

Art. 20 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge è punito con una sanzione amministrativa di lire 150 mila.
1 bis. Omissis ( 22)
1 ter. Chiunque violi le disposizioni contenute nell’articolo 16 bis della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1200,00 euro. ( 23)
1 quater. La sanzione di cui al presente articolo non si applica laddove il fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa nazionale”. ( 24)

Art. 21 - Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le Unità locali socio-sanitarie, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatori regionali di cui all'articolo 14.
2. Per le finalità della presente legge e per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993, il capitolo 1603 denominato "Assegnazione statale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo", nel quale confluiscono le entrate derivanti dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 è istituito il capitolo 60307 denominato "Fondo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo". ( 25)
3. Le entrate derivanti dall'articolo 20 della presente legge e riscosse dai Comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , sono da considerarsi vincolate per le finalità e gli interventi della presente legge.

Art. 22 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le leggi regionali 3 settembre 1987, n. 48 e 22 dicembre 1989, n. 56.
2. L' articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , resta vigente nel testo così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 . ( 26)

Art. 23 - Norma transitoria.

1. I canili sanitari previsti dalle Unità locali socio-sanitarie e già finanziati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge sono progettati e realizzati a cura delle Unità locali socio-sanitarie stesse.
2. In fase di prima attuazione della presente legge mantengono la loro efficacia le convenzioni in atto tra le Unità locali socio-sanitarie e le associazioni protezionistiche.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 non possono in ogni caso essere prorogate oltre la data del 31 dicembre 1995.
4. Le Unità locali socio-sanitarie, per le spese di mantenimento, potranno rivalersi sui comuni di provenienza dei cani.

Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) L'articolo 1, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 è stato abrogato dall'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che nell'articolo 23 ha dettato la disciplina del dipartimento di prevenzione cui sono state trasferite le funzioni amministrative già disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 .
( 2) Comma abrogato da comma 1 art. 18 della legge regionale 09 agosto 20024, n. 20. In precedenza comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 . Sul punto vedi anche quanto disposto dall’articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 che con norma transitoria disponeva che “1. Ai fini di consentire al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 , così come introdotto dall’articolo 1, non si applica per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”
( 3) Con sentenza n. 193/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 30/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 (Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani) nella parte in cui, rinviando all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), consente che si possa procedere alla identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio, in contrasto sia con l’articolo 4, comma 1, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 998/2003 del 26 maggio 2003 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di Polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio) che a decorrere dal 3 luglio 2012 consente quale mezzo di identificazione dei cani solo il sistema elettronico di identificazione (cosiddetto trasponditore o microchip), sia con l’ordinanza ministeriale 6 agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza ministeriale 14 febbraio 2013, la quale dispone che il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, solo mediante l'applicazione di microchip.
( 4) L'articolo 1, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 è stato abrogato dall'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che nell'articolo 23 ha dettato la disciplina del dipartimento di prevenzione cui sono state trasferite le funzioni amministrative già disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 .
( 5) Comma abrogato da comma 1 art. 19 della legge regionale 09 agosto 20024, n. 20. In precedenza comma aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 .
( 6) Con sentenza n. 99/2015 (G.U. 1ª serie speciale n. 23/2015) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 “Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni”, nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 , limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali, in quanto ha inteso regolare direttamente la materia ambientale, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dettando disposizioni volte a stabilire, in via generale ed astratta, quali interventi dovrebbero essere sottratti agli ordinari strumenti di tutela ambientale, intervento che deve ritenersi comunque precluso alla legislazione delle Regioni. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 69/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 46/2014), con il quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, per violazione dell’articolo 117, primo e seconda comma, lettera s), della Costituzione.
( 7) Comma aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 .
( 8) Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 19 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituito le parole: “dipartimento per i servizi veterinari” con le parole: “struttura regionale competente in materia di sanità animale”.
( 9) Comma sostituito da lett. b) comma 1 art. 19 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 .
( 10) Comma sostituito da lett. c) comma 1 art. 19 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 .
( 11) Comma modificato da lett. d) comma 1 art. 19 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituito le parole: “di cui al comma 2” con le parole: “necessaria, ai sensi del comma 2”.
( 12) Comma modificato da lett. e) comma 1 art. 19 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituito le parole: “con deliberazione della Giunta regionale.” Con le parole: “con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale.”.
( 13) Comma modificato da lett. f) comma 1 art. 19 della legge regionale 27 gennaio 2022, n. 12 che ha sostituito le parole: “La Giunta regionale delibera, altresì, la” con le parole: “Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale provvede, altresì, alla”.
( 14) Comma modificato da lett. g) comma 1 art. 19 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituito le parole: “La Giunta regionale” con le parole: “Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale”.
( 15) Comma aggiunto da lett. h) comma 1 art. 19 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 .
( 16) Comma aggiunto dall’articolo 56, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 17) Articolo inserito da comma 1 art. 17 della legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 .
( 18) Articolo aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 .
( 19) Comma inserito da comma 1 art. 5 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
( 20) Comma inserito da comma 1 art. 5 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
( 21) Comma così modificato da comma 2 art. 5 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole “I comuni” con le parole “Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, i comuni”.
( 22) Comma abrogato da comma 1 art. 20 della legge regionale 09 agosto 20024, n. 20. In precedenza comma aggiunto da comma 1 art. 4 legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 . Sul punto vedi anche quanto disposto dall’articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 che con norma transitoria disponeva che “1. Ai fini di consentire al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 , così come introdotto dall’articolo 1, non si applica per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”.
( 23) Comma inserito da comma 2 art. 20 della legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 .
( 24) Comma inserito da comma 2 art. 20 della legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 .
( 25) Comma così sostituito dall’articolo 3, della legge regionale 22 luglio 1994, n. 27 .
( 26) L'articolo 1, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 è stato abrogato dall'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che nell'articolo 23 ha dettato la disciplina del dipartimento di prevenzione cui sono state trasferite le funzioni amministrative già disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993)

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro abbandono.
Art. 2 - Tutela e vigilanza.

1. La tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unità locali socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, punto 17) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 .
Art. 3 - Anagrafe canina.

1. Presso il settore veterinario di ogni Unità locale socio-sanitaria è istituita l'anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.
2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.
3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria competente per il territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.
4. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.
Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento.

1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale e con spese a carico dell'utente.
2. Le operazioni di tatuaggio, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell'Unità locale socio-sanitaria o da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unità locale socio-sanitaria.
3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.
4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.
Art. 5 - Profilassi.

1. Le Unità locali socio-sanitarie, ai fini dell'attuazione della presente legge, predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute.
2. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con metodi chirurgici idonei.
3. I presidi veterinari multizonali di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , e successive modificazioni ed integrazioni, e i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, sentiti i rappresentanti unici provinciali delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, nell'ambito delle convenzioni con esse stipulate, organizzano, in collaborazione con le stesse, programmi per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi.
4. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani randagi e dei gatti presenti nelle colonie riconosciute sono effettuati da veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale presso gli ambulatori dei presidi veterinari multizonali e dei settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, adeguatamente attrezzati o da veterinari liberi professionisti convenzionati.
Art. 6 - Recupero dei cani randagi.

1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.
2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
3. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell'animale catturato ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l'associazione stessa.
4. La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari multizonali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate.
5. La cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente in modo indolore.
6. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria o provvede direttamente alla consegna al canile sanitario più vicino.
7. La direzione dei rifugi e la direzione dei canili sanitari devono tenere un registro nel quale sono indicati la data di entrata, di uscita e di morte degli animali ed i nominativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.
8. Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 possono essere soppressi solo i cani di comprovata pericolosità, quelli gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.
Art. 7 - Informazione e aggiornamento.

1. I servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i comuni, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, predispongono e attuano programmi annuali di informazione ed educazione rivolti alle scuole e alla popolazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente. Nei suddetti programmi, particolare attenzione deve essere dedicata al problema del randagismo, alle sue conseguenze e alla possibilità di prevenirlo.
2. La Regione, le Unità locali socio-sanitarie e i Comuni organizzano periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione destinati al proprio personale addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonché alle guardie zoofile volontarie.
Art. 8 - Canili sanitari e rifugi.

1. I comuni, singoli o associati, d'intesa con le competenti Unità locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'articolo 84 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14 della presente legge, anche avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione.
2. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì, alla costruzione dei rifugi per cani secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 14.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata alle Unità locali socio-sanitarie.
4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.
5. La gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'articolo 9, tramite apposite convenzioni.
6. E' fatto obbligo ai presidi veterinari multizonali ed ai settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie di garantire una adeguata assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.
Art. 9 - Albo regionale delle associazioni protezionistiche.

1. E' istituito presso la Giunta regionale, dipartimento per i servizi veterinari, un albo regionale al quale possono essere iscritte esclusivamente le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, anche in base all'attività in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto, aventi personalità giuridica.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e il numero degli iscritti.
3. Le associazioni devono indicare un rappresentante unico provinciale.
4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria svolta dal dipartimento per i servizi veterinari, provvede all'iscrizione all'albo dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.
5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
6. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2.
7. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la cancellazione dall'albo e deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione protezionistica. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale delibera, altresì, la cancellazione dall'albo delle associazioni per l'accertata e perdurante inidoneità igienico-sanitaria dei rifugi gestiti dalle associazioni.
9. La Giunta regionale comunica alle associazioni, motivandolo, il diniego dell'iscrizione ovvero la cancellazione dal registro regionale, dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.
Art. 10 - Attività in convenzione.

1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9, mediante convenzione con i Comuni e con le Unità locali socio-sanitarie, svolgono le seguenti funzioni:
a) gestire i rifugi per cani secondo quanto previsto dall'articolo 8;
b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione;
c) svolgere compiti di assistenza volontaria;
d) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
e) partecipare alle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
f) costruire rifugi per cani e gatti secondo i criteri di cui agli articoli 14 e 16.
2. Le attività oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni protezionistiche, hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di lucro.
3. Le associazioni protezionistiche di cui al comma 1 possono, altresì, custodire cani con oneri a carico del proprietario.
Art. 11 - Canili gestiti da privati.

1. La custodia dei cani di proprietà può essere affidata ad operatori privati che dispongano di strutture di ricovero in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Unità locale socio-sanitaria territorialmente competente. Le strutture sono sottoposte a vigilanza veterinaria ai sensi dell'articolo 24, comma primo, lettera f), del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320.
Art. 12 - Guardie zoofile.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2 possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai presidi veterinari multizonali o promosso dalle associazioni protezioniste previa autorizzazione della Giunta regionale.
3. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della validità.
4. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale.
5. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni della presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
6. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 13 - Modalità di ricovero e custodia dei cani.

1. I cani randagi catturati, non appena affidati al canile sanitario, sono sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie. Quando si tratti di cani tatuati la struttura stessa deve darne immediata comunicazione al proprietario.
2. Nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, e nei casi di pericolosità o comunque di malattia, il ricovero, la cura, la custodia ed il mantenimento avvengono temporaneamente nel canile sanitario a cura dell'Unità locale socio-sanitaria.
3. Le spese per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari sulla base delle tariffe determinate dall'Unità locale socio-sanitaria ovvero nel caso di rifugi, sulla base delle tariffe determinate dal comune o previste dalle convenzioni di cui all'articolo 8 comma 5.
Art. 14 - Criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani.

1. I canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti in aree idonee.
2. In attuazione dell'articolo 3 comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:
a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
c) indicazione delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.
3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.
4. La delibera della Giunta regionale è adottata su parere del comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati.
5. I comuni, nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano i singoli progetti, da situare in zone appartenenti alla categoria E del vigente strumento urbanistico e nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 o dal vigente Piano territoriale regionale di coordinamento.
6. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.
7. I canili sanitari e i rifugi devono essere dotati almeno di:
a) un numero di box, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali, rapportato all'area territoriale interessata aventi le dimensioni adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box. Ogni box deve essere dotato di una propria area esterna delimitata;
b) un locale destinato all'ufficio direzionale per la gestione del canile;
c) alcuni box adeguatamente attrezzati, destinati alla custodia dei cani ammalati, in periodo di degenza post-operatoria, e dei cuccioli, annessi a un locale infermeria;
d) se necessario, un locale per la custodia degli automezzi destinati alla disinfezione e alla disinfestazione, con connesse strutture accessorie;
e) adeguato forno inceneritore o comunque impianto frigorifero per la custodia delle carcasse;
f) un recinto esterno, comprendente alcuni box da adibire a gattile, per la degenza successiva all'intervento di sterilizzazione;
g) l'allacciamento alla rete fognaria comunale o un idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue.
8. Le aree devono essere completamente recintate e, per quanto necessario, provviste di adeguati mezzi fonoassorbenti.
9. La superficie fondiaria complessiva delle strutture deve garantire uno standard minimo di mq. 20 per animale ospitato.
10. Le strutture devono osservare le seguenti distanze:
a) distanza minima dai confini di proprietà m. 20;
b) distanza minima da nuclei abitati m. 150;
11. L'indice di copertura massimo deve corrispondere al trenta per cento della superficie complessiva.
12. Le strutture di cui all'articolo 11, devono rispettare i criteri sopra illustrati salvo quanto previsto con apposita delibera di attuazione della Giunta regionale.
13. Per i canili sanitari e i rifugi esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque ammesse le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione nonché l'ampliamento nei limiti del trenta per cento della superficie fondiaria esistente.
Art. 15 - Compiti delle Unità locali socio-sanitarie.

1. I settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono all'attuazione e all'aggiornamento dell'anagrafe canina e all'identificazione dei cani di proprietà mediante tatuaggio, dandone notifica mensile ai presidi veterinari multizonali;
b) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, allo scopo di verificarne l'idoneità igienico sanitaria;
c) controllano lo stato di salute dei cani catturati presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.
2. I presidi veterinari multizonali svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono alla cattura dei cani randagi;
b) tatuano i cani randagi che pervengono al presidio, dandone notizia ai settori veterinari ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe;
c) organizzano, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, programmi di intervento sanitario per il controllo demografico e la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti e attuano i relativi interventi sanitari;
d) controllano lo stato di salute dei cani catturati, presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.
Art. 16 - Protezione dei gatti.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.
2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento.
3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unità locale socio-sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.
4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio-sanitaria competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.
5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.
6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio.
7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.
Art. 17 - Contributi.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario, accertate dal servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria competente.
2. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera della Giunta regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.
Art. 18 - Circolazione e trasporto dei cani.

1. Le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. In caso contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia.
2. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione di animali.
Art. 19 - Presidi veterinari multizonali.

1. In relazione alle competenze previste dalla presente legge le Unità locali socio-sanitarie dei capoluoghi di provincia provvedono a potenziare le risorse dei presidi veterinari multizonali, sia per quanto attiene il personale che le attrezzature.
2. Nell'ambito della necessaria collaborazione tra i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i presidi veterinari multizonali, qualora questi ultimi non siano temporaneamente in grado di assolvere ai compiti a essi attribuiti dalla presente legge, per carenza di risorse, i compiti stessi sono svolti dai competenti settori veterinari.
Art. 20 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge è punito con una sanzione amministrativa di lire 150 mila.
Art. 21 - Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le Unità locali socio-sanitarie, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatori regionali di cui all'articolo 14.
2. Per le finalità della presente legge e per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993, il capitolo 2787 denominato "Assegnazione statale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo", nel quale confluiscono le entrate derivanti dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 è istituito il capitolo 60305 denominato "Fondo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo".
3. Le entrate derivanti dall'articolo 20 della presente legge e riscosse dai Comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , sono da considerarsi vincolate per le finalità e gli interventi della presente legge.
Art. 22 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le leggi regionali 3 settembre 1987, n. 48 e 22 dicembre 1989, n. 56.
2. L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , resta vigente nel testo così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 .
Art. 23 - Norma transitoria.

1. I canili sanitari previsti dalle Unità locali socio-sanitarie e già finanziati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge sono progettati e realizzati a cura delle Unità locali socio-sanitarie stesse.
2. In fase di prima attuazione della presente legge mantengono la loro efficacia le convenzioni in atto tra le Unità locali socio-sanitarie e le associazioni protezionistiche.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 non possono in ogni caso essere prorogate oltre la data del 31 dicembre 1995.
4. Le Unità locali socio-sanitarie, per le spese di mantenimento, potranno rivalersi sui comuni di provenienza dei cani.
Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO