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Legge regionale 22 luglio 1994, n. 27 (BUR n. 61/1994)

Variazione del bilancio di previsione 1994

Legge regionale 22 luglio 1994, n. 27 (BUR n. 61/1994) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1994

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 luglio 1994, n. 27 (BUR n. 61/1994) (Bilancio)

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1994



Articolo 1

1. Al bilancio di previsione per l'anno 1994, approvato con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 , sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella A.
Articolo 2

1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.092.312.521.651 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 , è elevato a lire 1.126.627.463.073 in conseguenza del trasferimento all'esercizio 1994 delle autorizzazioni di spesa, analiticamente individuate nell'allegata tabella A, corrispondenti ad assegnazioni statali a destinazione vincolata non impegnate nel corso del 1993.
Articolo 3

1. L'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 , è così sostituito:
"2. Per le finalità della presente legge e per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993, il capitolo 1603 denominato "Assegnazione statale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo", nel quale confluiscono le entrate derivanti dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 è istituito il capitolo 60307 denominato "Fondo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo.".
Articolo 4

1. Nel bilancio di previsione per l'anno 1994 sono istituiti i seguenti capitoli:
- stato di previsione dell'entrata: capp. 2213 - 2774 - 6022 -7512- 9817 - 9818;
- stato di previsione della spesa: capp. 12201-12203-7022-53039-60306-91001-91002 con la denominazione riportata nell'allegata tabella "A".
2. Nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1994 sono modificate le denominazioni dei capitoli nn. 51071 - 51073 - 51075 secondo il testo riportato nell'allegata tabella "A".
Articolo 5

1. Al bilancio pluriennale 1994-1996 approvato con l'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 sono approvate le seguenti variazioni in aumento relative all'esercizio finanziario 1995:
- stato di previsione dell'entrata:
Cap. 2020
"Assegnazione statale per incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone di confine (legge 9 gennaio 1991, n. 19 e articolo 1, comma 14 del DL 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237)"
L.
5.000.000.000

- stato di previsione della spesa:
Cap. 20011
"Interventi a favore di piccole e medie imprese industriali ed artigianali e di imprese alberghiere ubicate nel territorio della Provincia di Belluno (articolo 8, legge 9 gennaio 1991, n. 19 come modificato dalla legge 10 luglio 1993, n. 237)"
L.
5.000.000.000
Articolo 6

l. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SI OMETTONO GLI ALLEGATI


SOMMARIO