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Legge regionale 21 marzo 1995, n. 14 (BUR n. 27/1995)
Istituzione del nuovo comune di Due Carrare mediante fusione dei Comuni di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano della provincia di Padova
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“Legge regionale 21 marzo 1995, n. 14 (BUR n. 27/1995) - Testo vigente”
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“Legge regionale 21 marzo 1995, n. 14 (BUR n. 27/1995) - Testo storico”
S O M M A R I O
ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI DUE CARRARE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CARRARA SAN GIORGIO E CARRARA SANTO STEFANO DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Art. 1 - Istituzione.
1. É istituito, nella provincia di Padova, il comune di Due Carrare mediante fusione dei comuni di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo comune avrà sede in quella attuale di Carrara San Giorgio.
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Art. 2 - Risultati della consultazione.
1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
|
comune di
Carrara
San Giorgio
|
comune di
Carrara Santo Stefano |
Totale |
elettori aventi diritto al voto
|
n.
|
4.226
|
n.
|
1.648
|
n.
|
5.874
|
votanti
|
n.
|
3.208
|
n.
|
1.389
|
n.
|
4.597
|
voti validamente espressi
|
n.
|
3.167
|
n.
|
1.367
|
n.
|
4.534
|
voti favorevoli
|
n.
|
2.102
|
n.
|
688
|
n.
|
2.790
|
voti contrari
|
n.
|
1.065
|
n.
|
679
|
n.
|
1.744
|
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.
1. I rapporti conseguenti alla istituzione del comune di Due Carrare sono definiti ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, dalla provincia di Padova, con deliberazione della Giunta, sulla base in particolare del criterio, secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
2. In deroga al comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è concesso, al comune di Due Carrare, il contributo straordinario di lire 200 milioni al fine di concorrere alle spese connesse al procedimento di fusione.
3. All'onere di cui al comma precedente, si fa fronte con lo stanziamento già autorizzato al capitolo n. 3474 "Contributi regionali per l'unione e fusione di comuni" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale 1 febbraio 1995, n. 7 .
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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