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Legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 (BUR n. 82/1996)
Norme generali sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari
Sommario
“Legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 (BUR n. 82/1996) - Testo vigente”
NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
Legge abrogata da articolo 19, comma 1 della
legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 (BUR n. 82/1996) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 (BUR n. 82/1996)
- NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Dipartimento per le relazioni comunitarie.
- Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
- Art. 4 - Istituzione presso il Consiglio regionale di una struttura per l'informazione comunitaria.
- Art. 5 - Partecipazione al processo normativo.
- Art. 6 - Procedure relative all'attuazione degli interventi comunitari.
- Art. 7 - Modalità di realizzazione degli interventi.
- Art. 8 - Norma finanziaria.
NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal DPR 31 marzo 1994 e dall'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del Veneto nel processo di integrazione europea intende assicurare:
a) la partecipazione attiva della Regione alle iniziative comunitarie;
b) una organica informazione sulle politiche regionali comunitarie;
c) un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea.
2. La presente legge disciplina altresì l'adempimento, da parte della Regione, degli obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato alla Unione europea, nonché le procedure da osservarsi in ambito regionale per l'attuazione degli interventi comunitari.
Art. 2 - Dipartimento per le relazioni comunitarie.
1. É istituito nell'ambito della Segreteria generale della programmazione il Dipartimento per le relazioni comunitarie con sede in Bruxelles che opera in collaborazione con la cabina di regia regionale di cui al dl 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341 e al dpr 6 febbraio 1996, n. 102.
2. Il dipartimento svolge attività di collegamento fra la regione e le istituzioni comunitarie sulle materie di competenza regionale nonché:
a) favorisce la presenza e la partecipazione di rappresentanti della regione negli organismi, gruppi o comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie;
b) informa e fornisce consulenza agli organi e agli enti della regione sulle norme e i provvedimenti comunitari;
c) realizza studi e approfondimenti sulle norme e i provvedimenti comunitari di interesse per la regione;
d) coordina le relazioni ed i contatti tra le istituzioni pubbliche venete, gli enti locali, le associazioni e gli altri organismi rappresentativi di interessi collettivi e l'Unione europea relative alla presentazione di progetti, partecipazione a programmi e alle iniziative comunitarie.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica del dipartimento, nell'ambito dell'organico del personale regionale, i criteri e le modalità di funzionamento del dipartimento, nonché le condizioni per la nomina ed il trasferimento del relativo personale e il trattamento economico spettante allo stesso.
Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
1. All'articolo 4, comma 2 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è aggiunta la seguente lettera:
"a bis) dipartimento per le relazioni comunitarie;".
Art. 4 - Istituzione presso il Consiglio regionale di una struttura per l'informazione comunitaria.
1. É istituita, nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio regionale, una struttura per l'informazione e lo studio delle problematiche comunitarie.
2. L'Ufficio di Presidenza ne organizza le funzioni e ne determina la dotazione organica nell'ambito dell'organico del personale regionale.
Art. 5 - Partecipazione al processo normativo.
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, interviene nel processo normativo comunitario.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1 il Consiglio regionale formula osservazioni da presentare al Governo sui progetti di regolamento, di raccomandazione e di direttiva dell'Unione europea.
Art. 6 - Procedure relative all'attuazione degli interventi comunitari.
1. La proposta generale relativa ai documenti unici di programmazione (Docup) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Veneto interessate dagli obiettivi 2 e 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 viene predisposta dalla Giunta regionale e sulla proposta, il Consiglio regionale approva una specifica risoluzione.
2. La Giunta regionale svolge l'attività di partenariato con lo Stato e l'Unione europea sulla base della risoluzione di cui al comma 1. La Giunta regionale provvede ad assicurare quanto necessario all'approvazione degli interventi previsti nella proposta di cui al comma 1, nonché a fornire all'autorità comunitaria i chiarimenti e le eventuali modifiche ed integrazioni richieste.
3. Gli atti definitivi conseguenti all'attività di partenariato sono comunicati al Consiglio regionale ed attuati dalla Giunta. Gli adeguamenti e le rimodulazioni di assi e misure dei Docup, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni comunitarie, sono definiti ed attuati direttamente dagli organismi responsabili dell'attuazione. Eventuali successive modificazioni sostanziali degli atti definitivi consistenti nell'introduzione o nell'abolizione di assi o misure sono approvate con la stessa procedura prevista per l'atto originario.
4. Ogni anno in occasione della presentazione del bilancio di previsione la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sugli interventi assunti, sulle integrazioni adottate e sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario. Inoltre, ogni semestre, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sintetica sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario.
5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure, compatibili con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni comunitarie e statali, per l'esame, in Commissione ed in Aula, degli atti di cui alla presente legge.
Art. 7 - Modalità di realizzazione degli interventi.
1. Per i programmi o altre iniziative di intervento e per i quali sia rilevante l'apporto degli enti locali, sia in funzione diretta che come riferimento alle iniziative presenti sul territorio, la Giunta regionale può attuare, in via convenzionale, particolari forme di coinvolgimento anche assegnando alle province compiti istruttori.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ove ravvisi l'opportunità di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo concernente le provvidenze comunitarie, può promuovere la conclusione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, convocando una apposita conferenza di servizi tra i soggetti interessati.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in lire 800 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo n. 84748 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1996, e contemporanea istituzione del capitolo n. 3464 denominato "Spese connesse all'istituzione e al funzionamento del Dipartimento per le relazioni comunitarie".
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- Legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 (BUR n. 82/1996)
- NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Dipartimento per le relazioni comunitarie.
- Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
- Art. 4 - Istituzione presso il Consiglio regionale di una struttura per l'informazione comunitaria.
- Art. 5 - Partecipazione al processo normativo.
- Art. 6 - Procedure relative all'attuazione degli interventi comunitari.
- Art. 7 - Modalità di realizzazione degli interventi.
- Art. 8 - Norma finanziaria.