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Legge regionale 4 marzo 1996, n. 8 (BUR n. 24/1996)

Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6: 'Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto' e successive modifiche e integrazioni

Legge regionale 4 marzo 1996, n. 8 (BUR n. 24/1996) (Abrogata)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 6 : "ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ISTITUTO" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , operata dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 marzo 1996, n. 8 (BUR n. 24/1996) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 6 : "ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI ISTITUTO" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.



Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da
ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 .

1. La lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 è così sostituita:
"a) un rimborso spese di soggiorno di lire 290.000, maggiorate di una diaria giornaliera di lire 60.000 per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti o speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei capigruppo;".
Art. 2 - Aggiunta di articolo.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente articolo:
"Art 1 bis - Adeguamento importi.
1. Gli importi riferiti al rimborso spese di soggiorno e alla diaria giornaliera di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono adeguati annualmente, con arrotondamento alle mille lire superiori, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza, sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 .

1. L'importo relativo al rimborso delle spese di soggiorno di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 è determinato in lire 380.000.
Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con i fondi annualmente iscritti sul capitolo n. 10 del bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e successivi.




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