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Legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (BUR n. 76/1997)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997

Sommario: Legge Regionale 37/1997
S O M M A R I O
Legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (BUR n. 76/1997)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1997

Art. 1 - Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e successive modificazioni.

1. La tabella A, allegata alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge. ( 1)

Art. 2 - Interventi di incentivazione turistico ricettiva già ammessi al finanziamento della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

1. Ad integrazione degli interventi previsti dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, la Regione assume a proprio carico gli oneri conseguenti ai contributi corrisposti o da corrispondere agli istituti di credito per i mutui agevolati stipulati o da stipulare in attuazione dei provvedimenti finalizzati alla nuova costruzione di strutture turistiche, Tipologia C del PCR 23 febbraio 1990, n. 1048 per un totale di quattordici interventi per complessive lire 4.700.000.000, provvedimenti emanati con l'osservanza delle procedure di cui alla richiamata legge 30 dicembre 1989, n. 424 (capitolo n. 80382).
2. Omissis ( 2)
3. La Giunta regionale è autorizzata, per i contributi ancora da corrispondere agli istituti di credito, a deliberare la liquidazione degli stessi in applicazione dei provvedimenti di concessione già approvati e delle disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate fra la Regione e gli Istituti medesimi.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996» e successive modificazioni, in materia di proroga dei termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo regionale.

1. Al comma 2 dell' articolo 32 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , le parole "30 giugno 1997" sono sostituite dalle parole "30 giugno 1998".

Art. 4 - Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.

omissis ( 3)

Art. 5 - Disposizioni transitorie di leggi regionali.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1992, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 1998.
2. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1996, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2001.
3. L'inosservanza dei termini posti nei commi 1 e 2, comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. È fatta salva la responsabilità dell'Ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere dei termini stabiliti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano i procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:
r) legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
5. La lettera d) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 , è abrogata.

Art. 6 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 «Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale».

1. Il termine previsto dal comma 4 dell’ articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è stabilito in centottanta giorni, limitatamente agli interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e già ammessi a contributo per l’esercizio 1996.

Art. 7 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 «Interventi regionali per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie» e successive modificazioni e integrazioni.

omissis ( 4)

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo" e successive modificazioni.

omissis ( 5)

Art. 9 - Classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità socio-assistenziali.

1. La Regione, al fine di consentire il corretto funzionamento ed inquadramento del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla determinazione dei criteri di classificazione tipologica, per i conseguenti provvedimenti da adottarsi ai sensi dell’ articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A seguito della classificazione di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provvedono, laddove necessario, ad adeguare i propri ordinamenti secondo le prescrizioni del relativo provvedimento regionale.
3. Qualora il provvedimento regionale di classificazione di cui al comma 1 non comporti modificazione alcuna dell’assetto del personale dell’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, l’assetto medesimo si ritiene legittimamente disposto sin dal momento della sua formale adozione.

Art. 10 - Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 "Iniziative regionali nel quadro della Comunità di Lavoro Alpe-Adria".

1. L' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 6)
2. L' articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 7)

Art. 11 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre" e successive modificazioni.

1. Il comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 8)

Art. 12 - Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)» e successive modificazioni in materia di istituzione del fondo di rotazione per l'edilizia culturale.

1. Il comma 2 dell' articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , è così sostituito:
omissis ( 9)

Art. 13 - Modifiche della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni.

omissis ( 10)

Art. 14 - Modifiche della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 , "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto" e successive modificazioni.

omissis ( 11)

Art. 15 - Contributo straordinario al Comune di Costabissara (VI).

1. È concesso un contributo straordinario al Comune di Costabissara di lire 450.000.000 per i lavori straordinari di intervento sulla rete fognaria cittadina (capitolo n. 50102).

Art. 16 - Modifiche della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

1. L' articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:
omissis ( 12)

Art. 17 - Modifiche della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modificazioni.

1. All’ articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , l’espressione «Segreteria generale della programmazione» è sostituita con l’espressione «direzione regionale competente».
2. L’ articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è sostituito dal seguente articolo:
omissis ( 13)
3. L’ articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è abrogato.

Art. 18 - Cessione pacchetto azionario della Società «Valfiorentina spa» con sede in Selva di Cadore (BL).

1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito al Comune di Selva di Cadore la partecipazione azionaria detenuta dalla Regione nella Società «Valfiorentina spa» con sede a Selva di Cadore, senza alcun onere a carico della Regione.

Art. 19 - Finanziamento programmi ESAV di sperimentazione ed assistenza specialistica per lo sviluppo dell'attività faunistica e la salvaguardia della biodiversità animale.

omissis ( 14)

Art. 20 - Sovvenzione annuale al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara.

1. La sovvenzione annuale al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara di cui al punto 6 della lettera A dell’ articolo 43 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , determinata per l’anno 1997 in complessive lire 800 milioni, è così suddivisa: lire 100 milioni per le spese di funzionamento e fino a lire 700 milioni in relazione ai programmi specifici di attività del Centro medesimo.
2. Per gli esercizi successivi al 1997, la sovvenzione annuale al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara è determinata sulla base del criterio di cui al comma 1, con provvedimento di rifinanziamento di cui all’ articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.( 15)

Art. 21 - Modifiche degli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", in materia di interventi straordinari a favore della cunicultura e di contributi straordinari ai produttori olivicoli.

1. All' articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 16)
2. Al comma 3 dell' articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , le parole "commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "commi 1, 2 e 2 bis".
3. L' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è sostituito dal seguente articolo:
omissis ( 17)

Art. 22 - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni. (18)

1. Al primo capoverso del comma 5 dell' articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dopo le parole "nazionale o" è aggiunta la parola "regionale".
2. Alla lettera a) del comma 5 dell' articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , in fondo sono aggiunte le parole "o regionale".
3. Dopo il comma 5 dell' articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono aggiunti i seguenti commi 5 bis e 5 ter:
omissis ( 19)
4. È abrogato il comma 8 dell’ articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
5. Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali ed a oasi di protezione, ripopolamento e cattura, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalle province, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale.

Art. 23 - Estensione benefici in materia di interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e successive modificazioni.

omissis ( 20)

Art. 24 - Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 , "Disciplina e delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche".

1. I commi 4 e 5 dell' articolo 4 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 , sono abrogati.

Art. 25 - Contributo al Comune di Boscochiesanuova (VR).

1. Nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 170.000.000 al Comune di Boscochiesanuova per lo studio di riordino urbanistico della località San Giorgio e la costruzione della pista di sci da fondo ed i connessi parcheggi (capitolo n. 51044).

Art. 26 - Contributo all’Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi.

1. Nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 40 , è autorizzata la concessione di un contributo di lire 100.000.000 all’Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi per il recupero, la risistemazione e la pulizia delle fornaci in calce in Valcanzoi (capitolo n. 51048).

Art. 27 - Modifiche della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

1. I commi 3 e 4 dell' articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , sono abrogati.
2. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , è sostituito dal seguente comma:
omissis ( 21)
3. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è inserito il seguente articolo:
omissis ( 22)
4. Al comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , dopo le parole "innanzi al trasgressore" sono aggiunte le parole "o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza".

Art. 28 - Finanziamenti per il riconoscimento dell'idoneità alla commercializzazione di funghi.

1. Ai fini della realizzazione degli interventi diretti al riconoscimento dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate da parte dei soggetti di cui all' articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle strutture, dalla medesima individuate, sulla base di idonei progetti operativi.
2. Per l'anno 1997, la spesa autorizzata ammonta a lire 150.000.000 (capitolo n. 32270).

Art. 29 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , "Organizzazione turistica della Regione" e successive modificazioni.

omissis ( 23)

Art. 30 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modificazioni.

omissis ( 24)

Art. 31 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 , "Disposizione per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali".

1. Dopo il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 25)

Art. 32 - Proroga al Comune di Selva di Cadore (BL) del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , per la presentazione del progetto esecutivo della "Sistemazione dell'acquedotto comunale". (26)

1. Il termine di cui al quarto comma dell' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , per la presentazione del progetto esecutivo della sistemazione dell'acquedotto comunale da parte del Comune di Selva di Cadore, viene prorogato al 31 dicembre 1997.
2. Il contributo viene revocato, scaduto il termine previsto dal comma 1.

Art. 33 - Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , (27) come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .

1. Ai sensi del combinato disposto dell' articolo 2 e dell' articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , come sostituito dall'articolo 70, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , si intende che la sanzione prevista dal comma 1, lettera a) del citato articolo 8, decorre dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/1997 .

Art. 34 - Contributo straordinario alla Comunità montana dell’Alto Astico e Posina.

1. Per la realizzazione del nuovo ponte «Schiri» è concesso, in aggiunta a quanto previsto dall’ articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 e dall’ articolo 29 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , un contributo straordinario alla Comunità montana dell’Alto Astico e Posina di lire 1.000.000.000, con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (capitolo n. 45216).( 28)

Art. 35 - Cessione di immobile al Comune di Castelfranco Veneto (TV).

1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere al Comune di Castelfranco Veneto a titolo gratuito l'immobile denominato "Casa del Giorgione" sito in Castelfranco Veneto, per destinarlo, con totali oneri a carico del Comune, a museo, a centro per il restauro e a centro di studi giorgioneschi ed attività culturali.

Art. 36 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete" e successive modificazioni.

1. Il primo comma dell' articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è sostituito dal seguente comma:
omissis ( 29)

Art. 37 - Campionati mondiali di ciclismo.

omissis ( 30)

Art. 38 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi».

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 31)

Art. 39 - Modifiche della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modificazioni.

1. Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 , è sostituito dal seguente comma:
omissis ( 32)
2. Il comma 2 dell articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 , è così sostituito:
omissis ( 33)
3. L' articolo 8 della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 , è sostituito dal seguente articolo:
omissis ( 34)
4. L' articolo 9 della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 , è sostituito dal seguente articolo:
omissis ( 35)

Art. 40 - Contributo straordinario alla Comunità montana dei Sette Comuni.

1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 «Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico», la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000 alla Comunità montana dei Sette Comuni per l’acquisto anche parziale dell’area archeologica paleoveneta denominata «Bostel» e sita nel Comune di Rotzo (capitolo n. 70206).
2. Il contributo è erogato in due rate uguali, di cui la prima previa presentazione da parte del richiedente di idonea relazione tecnica e storica contenente l’indicazione delle aree da acquisire, nonché i documenti preliminari di acquisto; la seconda previa presentazione dell’atto notarile relativo alla compravendita.

Art. 41 - Disposizioni in materia di compensazione tributaria.

1. Il contribuente, che abbia indebitamente o erroneamente pagato una somma relativa ad un tributo regionale, può, in alternativa al rimborso, richiedere nei tempi e con le modalità previste per la richiesta di rimborso, la compensazione delle somme pagate indebitamente.
2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale competente, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.
3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo pagato indebitamente o ( 36) eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa.
3 bis. Quanto versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel periodo d’imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d’imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti. ( 37)
3 ter. La compensazione può essere richiesta dal contribuente anche tra più anni d'imposta e può essere altresì disposta d'ufficio, sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente e previa comunicazione all'interessato. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può inviare osservazioni sulle quali, entro i successivi sessanta giorni si esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi. ( 38)

Art. 42 - Modifica della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modificazioni.

1. La lettera a) del secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , è sostituita dalla seguente:
omissis ( 39)
2. L’ articolo 48 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , come da ultimo sostituito dall’articolo 41 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , è così modificato:
a) al comma 3 dopo le parole "Ai fini dell'erogazione del contributo" sono aggiunte le parole "per le attività di cui all'articolo 19".
b) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
omissis ( 40)
c) al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole "per le attività di cui all'articolo 19, o alla spesa ammessa, per le attività di cui agli articoli 36 e 42.".
d) al comma 6 prima delle parole "Il beneficiario" sono inserite le parole "Per le attività di cui all'articolo 19,".

Art. 43 - Modifiche della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 «Interventi per la realizzazione, l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi» e successive modificazioni.

omissis ( 41)

Art. 44 - Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e successive modifiche e integrazioni.

1. Il comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , è così sostituito:
omissis ( 42)

Art. 45 - Interpretazione autentica dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 .

1. Ai sensi del comma 2 dell' articolo 49 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , e del comma 1 dell' articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 , l' articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , va interpretato nel senso che i requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni alle imprese societarie sono soddisfatti, qualora posseduti da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale, cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa, come già stabilito dal medesimo comma 2 dell' articolo 49 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 .

Art. 46 - Contributi ad associazioni culturali.

omissis ( 43)

Art. 47 - Partecipazione azionaria alla Brennero Trasporti Rotaia.

1. La Regione Veneto aderisce alla costituzione della Brennero Trasporti Rotaia Brenner-Schienen-Transport.
2. La Giunta regionale provvede con apposito provvedimento alla sottoscrizione della quota di adesione dell’importo di lire 1.000.000.000 (capitolo n. 45262).

Art. 48 - Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali».

1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 44)

Art. 49 - Contributo straordinario al Comune di Cinto Euganeo (PD).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cinto Euganeo un contributo straordinario di lire 80.000.000 a fronte delle spese da sostenersi per l’esecuzione dei lavori di consolidamento e sistemazione dei muri di recinzione del cimitero, danneggiato e crollato a seguito di dissesto idrogeologico (capitolo n. 53044).

Art. 50 - Partecipazione azionaria alle Autovie Venete spa.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad aumentare le partecipazioni azionarie al capitale delle Autovie Venete spa con sede in Trieste per l'importo di lire 300 milioni (capitolo n. 45252).

Art. 51 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 , "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito".

1. Il comma 1 dell’ articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 , è così sostituito:
omissis ( 45)
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 , è aggiunto il seguente comma 1 bis:
omissis ( 46)

Art. 52 - Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 «Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali» e successive modificazioni.

1. I commi 1, 3 e 4 dell’ articolo 42 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono abrogati.
2. Dopo l' articolo 55 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 47)

Art. 53 - Alienazione di oggetti mobili di proprietà delle Unità locali socio sanitarie (ULSS).

1. Le apparecchiature di proprietà delle ULSS del Veneto ovvero delle Aziende ospedaliere divenute inadeguate od obsolete per la funzione a cui erano destinate sono alienate, ove possibile dalle Unità sanitarie e dalle Aziende ospedaliere, secondo il procedimento previsto dall’articolo 35 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, le apparecchiature stesse sono assegnate in comodato a titolo gratuito ad associazioni di volontariato, anche internazionale, o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutte nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

Art. 54 - Espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l’artigianato. (48)

1. Il termine previsto dal comma 3 dell’ articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 per l’espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l’artigianato, è prorogato al terzo mese successivo alla data di entrata in vigore dell’apposito regolamento previsto dal comma 8 dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al comma 2 dell’ articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 55 - Iniziative promozionali nei settori turistici di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .

omissis ( 49)

Art. 56 - Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e successive modificazioni in materia di riordinamento degli Enti di edilizia residenziale.

omissis ( 50)

Art. 57 - Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione.

1. Ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell’ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell’ articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
2. Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui all’ articolo 3 della legge sopra citata.

Art. 58 - Abrogazione dell’articolo 102 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione».

1. L’articolo 102 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 è abrogato e viene ripristinata l’efficacia della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 e l’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 .

Art. 59 - Banca dati regionali subfornitura.

1. Le azioni volte alla realizzazione di una banca dati regionale delle aziende subfornitrici dei settori tessile, calzaturiero e metalmeccanico, vengono attuate mediante la concessione del contributo, già disposto dall’ articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, anziché al Centro regionale animazione economica (capitolo n. 21470).

Art. 60 - Modifiche della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 "Nuove norme in materia di associazionismo artigiano" e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 , le parole «entro il 30 giugno di ogni anno» sono sostituite dalle parole «entro il termine stabilito dalla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 2, della presente legge».
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’ articolo 9 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 , dopo la parola «preventivati» sono inserite le parole «od attivati nell’esercizio di presentazione delle domande».

Art. 61 - Contributo al Comune di Portobuffolè (TV).

1. Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione economica, turistica e culturale dei centri storici, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Portobuffolè di lire 300.000.000 per interventi sul patrimonio di edilizia pubblica esistente ivi compresi quelli di arredo urbano (capitolo n. 44020).
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del trenta per cento degli interventi secondo le procedure della legge 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 62 - Contributo a sostegno delle azioni di promozione di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 «Iniziative regionali di promozione economica e fieristica. Settore secondario.».

1. Al fine di rispondere alle istanze che provengono dalle categorie economiche finalizzate all’internazionalizzazione delle produzioni venete e più in particolare alla valorizzazione del sistema economico produttivo regionale, la Giunta regionale è autorizzata a sostenere azioni di promozione con un incremento di lire 500.000.000 dello stanziamento di bilancio dell’anno 1997 (capitolo n. 30024).

Art. 63 - Disposizioni integrative alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 e successive modificazioni, in materia di complessi ricettivi all’aperto.

omissis ( 51)

Art. 64 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 2 dell' articolo 14 quater della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , come introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 52)

Art. 65 - Contributo straordinario a favore del "Consorzio Alta Servizi".

1. Nell'ambito delle finalità disposte dalla legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 , "Concessione di contributi ai Comuni, alle Comunità montane o a loro Consorzi e alle Province per la realizzazione degli interventi di competenza nel settore delle opere fognarie e acquedottistiche, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650", la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.500.000.000 al "Consorzio Alta Servizi" di Cittadella (PD) per l'anno 1997 per la realizzazione di collettori fognari di collegamento dell'area di ricarica degli acquiferi ad ovest del fiume Brenta all'impianto di depurazione esistente (capitolo n. 50130).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e successive modificazioni. ( 53)

Art. 66 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 1997, n. 37 RELATIVA A:
omissis ( 54)








Note

( 1) Si omette la tabella 1 allegata.
( 2) Comma abrogato da comma 1 art. 35 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
( 3) Articolo abrogato per effetto dell’abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall’art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste
( 4) Articolo abrogato da art. 8 comma 1 lett. c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 , in precedenza testo riportato nell’art. 6 legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 .
( 5) Articolo abrogato da art. 29 comma 1 lettera b) della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 , abrogata dall'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 che ha soppresso i comitati regionali di controllo.
( 6) Testo riportato nell’art. 1 legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 .
( 7) Testo riportato nell’art. 2 legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 .
( 8) Testo riportato nell’art. 3 legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 .
( 9) Testo riportato nell’art. 36 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 10) Articolo abrogato da lettera g), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 11) Articolo abrogato da lett. f), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .
( 12) Testo riportato nell’art. 89 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 13) Testo riportato nell’art. 4 legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 .
( 14) L’ESAV finanziata dal presente articolo è stato soppresso ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l’azienda regionale per i settori agricolo forestale e agroalimentare “Veneto agricoltura”
( 15) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è tata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 16) Testo riportato nell’art. 9 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 17) Testo riportato nell’art. 10 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 18) Con ordinanza n. 133/2015 (G.U. - 1ª serie speciale n. 28/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 21, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), come modificato dall’articolo 22 della legge, sollevata in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La legge era stata impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza di rimessione n. 127/2014 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 35/2014).
( 19) Testo riportato nell’art. 21 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 20) Articolo abrogato da lett. b) comma 4 art. 5 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 21) Testo riportato nell’art. 2 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 22) Testo riportato nell’art. 2 bis legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 23) Articolo abrogato da n. 9 lett. d) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 24) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
( 26) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 27) Per mero errore materiale la citazione della legge regionale 9 del 1993 nel testo pubblicato nel BUR è errata perché trattasi della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .
( 28) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 29) Testo riportato nell’art. 20 legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 .
( 30) Articolo abrogato dal comma 5 dell’art. 67 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
( 31) La legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 è stata abrogata dall’art. 61 legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 fatto salvo quanto previsto per l’anno 2000 dall’art. 6 della medesima legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
( 32) Testo riportato nell’art. 6 legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .
( 33) Testo riportato nell’art. 7 legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .
( 34) Testo riportato nell’art. 8 legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .
( 35) Testo riportato nell’art. 9 legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .
( 36) Parole “pagato indebitamente o” aggiunte da comma 1 art. 7 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
( 37) Comma 3 bis aggiunto da comma 2 art. 7 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
( 38) Comma 3 ter aggiunto da comma 2 art. 7 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
( 39) Testo riportato nell’art. 9 legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 .
( 40) Testo riportato nell’art. 48 legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 .
( 41) Articolo da considerarsi tacitamente abrogato per effetto dell’abrogazione della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 operata dalla legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 .
( 42) Testo riportato nell’art. 13 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 43) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 44) Testo riportato nell’art. 1 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 45) Testo riportato nell’art. 5 legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 .
( 46) Testo riportato nell’art. 5 legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 .
( 47) Testo riportato nell’art. 55 bis legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 48) L’art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51 ha disposto che:
“Art. 3 - Norma transitoria.
1. La scadenza delle commissioni provinciali per l’artigianato e della Commissione regionale per l’artigianato, come prevista dall’articolo 54 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 , è ulteriormente prorogata fino al rinnovo delle commissioni stesse secondo le modalità della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.”.
( 49) Articolo abrogato da n. 9 lett. d) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 50) Articolo abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 , in precedenza testo riportato nell’art. 55 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 51) Articolo abrogato da comma 1 art. 20 legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 . La legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 è stata abrogata dall'articolo 130 comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 52) Testo riportato nell’art. 14 quater legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 .
( 53) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 54) Si omette la tabella allegata..


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 37/1997
S O M M A R I O
Legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (BUR n. 76/1997)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1997

Art. 1 - Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e successive modificazioni.
1. La tabella A, allegata alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.
Art. 2 - Interventi di incentivazione turistico ricettiva già ammessi al finanziamento della legge 30 dicembre 1989, n. 424.
1. Ad integrazione degli interventi previsti dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, la Regione assume a proprio carico gli oneri conseguenti ai contributi corrisposti o da corrispondere agli istituti di credito per i mutui agevolati stipulati o da stipulare in attuazione dei provvedimenti finalizzati alla nuova costruzione di strutture turistiche, Tipologia C del PCR 23 febbraio 1990, n. 1048 per un totale di quattordici interventi per complessive lire 4.700.000.000, provvedimenti emanati con l'osservanza delle procedure di cui alla richiamata legge 30 dicembre 1989, n. 424 (capitolo n. 80382).
2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Giunta regionale, individuati gli interventi, è autorizzata a deliberare l'accreditamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Turismo - delle somme già corrisposte agli istituti di credito per i mutui agevolati, concessi mediante utilizzazione di finanziamenti erogati alla Regione per gli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424.
3. La Giunta regionale è autorizzata, per i contributi ancora da corrispondere agli istituti di credito, a deliberare la liquidazione degli stessi in applicazione dei provvedimenti di concessione già approvati e delle disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate fra la Regione e gli Istituti medesimi.
Art. 3 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996” e successive modificazioni, in materia di proroga dei termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo regionale.
1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , le parole "30 giugno 1997" sono sostituite dalle parole "30 giugno 1998".
Art. 4 - Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.
1. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è sostituito dal seguente:
"I termini di cui ai commi precedenti, ivi comprese eventuali proroghe, non possono comunque superare i dodici mesi successivi all'approvazione della graduatoria di interventi.".
2. L'articolo 14 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è così sostituito:
"Articolo 14 - Termini per l'esecuzione dei lavori.
1. Con decreto di concessione e di impegno del contributo vengono fissati i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.
2. Tali termini possono essere prorogati una sola volta con motivato decreto del Dirigente responsabile della struttura competente, e in ogni caso non possono superare il termine di cui all'articolo 58, comma 1 bis.".
3. L'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , è così sostituito:
"Art. 16 - Accreditamento somme impegnate in conto capitale.
1. L'erogazione dei fondi è disposta, fino al 90 per cento del contributo concesso, con liquidazione del dipartimento competente sulla base esclusivamente di specifiche richieste del legale rappresentante dell'Ente beneficiario, trasmesse anche a mezzo telefax, attestanti l'avvenuta esecuzione di lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.
2. Il restante dieci per cento del contributo è liquidato dal dipartimento competente con le modalità di cui all'articolo 58.
3. La documentazione di spesa relativa alle richieste di cui al comma 1 è trasmessa dall'Ente beneficiario all'Ufficio del Genio civile competente per territorio per il monitoraggio delle opere e per le verifiche tecniche da effettuarsi con il metodo a campione. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario nelle richieste formulate ai sensi del comma 1.".
4. All'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il termine ultimo per la presentazione della deliberazione di cui al precedente comma è fissato in cinque anni a partire dalla data del decreto di concessione del contributo; la sua inosservanza comporta la decadenza dallo stesso e la conseguente revoca, con l'obbligo di restituzione delle somme erogate.".
Art. 5 - Disposizioni transitorie di leggi regionali.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1992, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 1998.
2. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1996, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2001.
3. L'inosservanza dei termini posti nei commi 1 e 2, comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. È fatta salva la responsabilità dell'Ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere dei termini stabiliti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano i procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:
a) legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 ;
b) legge regionale 10 gennaio 1974, n. 1 ;
c) legge regionale 29 aprile 1975, n. 45 ;
d) legge regionale 20 maggio 1975, n. 55 ;
e) legge regionale 1 aprile 1977, n. 30 ;
f) legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 ;
g) legge regionale 11 aprile 1980, n. 27 ;
h) legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 ;
i) legge regionale 19 luglio 1983, n. 39 ;
l) legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 ;
m) legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 ;
n) legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 ;
o) legge regionale 22 aprile 1986, n. 22 ;
p) legge regionale 4 giugno 1987, n. 25 ;
q) legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 ;
r) legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
5. La lettera d) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 , è abrogata.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Il termine previsto dal comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è stabilito in centottanta giorni, limitatamente agli interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e già ammessi a contributo per l’esercizio 1996.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 “Interventi regionali per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie” e successive modificazioni e integrazioni.
1. L'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 , come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 20 e dall’articolo 7 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 , è così sostituito:
"Art. 6 - Erogazione dei contributi.
1. L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del dirigente della struttura competente sulla base del certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori.
2. La richiesta di erogazione del contributo dovrà essere presentata all'ufficio del genio civile regionale competente per territorio, corredata del certificato di cui al comma 1, entro trentasei mesi dalla data di approvazione del programma di riparto, pena la decadenza del contributo stesso.".
Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo" e successive modificazioni.
1. L'articolo 34 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , è sostituito dal seguente:
"Art. 34 - Controllo sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).
1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si esercita esclusivamente sui seguenti atti:
a) statuti;
b) regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile;
c) bilanci annuale e pluriennale, e relative variazioni;
d) conti consuntivi.
2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che lo stesso organo deliberante, contestualmente all'adozione dell'atto, intende sottoporre di propria iniziativa al controllo.
3. Per il procedimento di controllo e l'invio degli atti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 40 a 44 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e alla presente legge in quanto compatibile con i citati commi.".
Art. 9 - Classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità socio-assistenziali.
1. La Regione, al fine di consentire il corretto funzionamento ed inquadramento del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla determinazione dei criteri di classificazione tipologica, per i conseguenti provvedimenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A seguito della classificazione di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provvedono, laddove necessario, ad adeguare i propri ordinamenti secondo le prescrizioni del relativo provvedimento regionale.
3. Qualora il provvedimento regionale di classificazione di cui al comma 1 non comporti modificazione alcuna dell’assetto del personale dell’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, l’assetto medesimo si ritiene legittimamente disposto sin dal momento della sua formale adozione.
Art. 10 - Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 "Iniziative regionali nel quadro della Comunità di Lavoro Alpe-Adria".
1. L'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 , è sostituito dal seguente:
"Art. 1
1. Nel quadro delle attività della Comunità di Lavoro Alpe Adria, di cui la Regione Veneto fa parte, la Giunta regionale è autorizzata, su materie di competenza regionale:
a) ad organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, riunioni ed incontri di studio;
b) a partecipare ad altre iniziative realizzate nell'area geografica di Alpe Adria e rientranti nelle tipologie di attività promosse dalla Comunità di Lavoro.".
2. L'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 , è sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. Fra le iniziative di cui al precedente articolo 1 sono comprese anche quelle da realizzare all'estero, con l'osservanza di quanto disposto dal DPR 31 marzo 1994, recante norme di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Provincie Autonome.".
Art. 11 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre" e successive modificazioni.
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 , è sostituito dal seguente:
"3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente.".
Art. 12 - Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)” e successive modificazioni in materia di istituzione del fondo di rotazione per l'edilizia culturale.
1. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , è così sostituito:
"2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto del Dirigente della struttura competente ad enti locali, ad altri soggetti pubblici, nonché a soggetti riconosciuti come persone giuridiche private, ai sensi della normativa vigente, purché garantiscano la fruizione da parte del pubblico dei beni culturali, operanti tutti nel territorio regionale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo non superiore a lire 500 milioni, e vengono erogati ai soggetti beneficiari secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Art. 13 - Modifiche della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni.
1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è sostituita dalla seguente:
"m) concorrere alla ristrutturazione ed alla sistemazione di immobili di proprietà di enti locali da destinare a sedi dell'associazionismo sportivo e del tempo libero, con le procedure e le modalità di intervento stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.".
2. All'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. La struttura regionale competente è inoltre autorizzata ad acquistare coppe, medaglie e altri oggetti di limitato valore, da consegnare ad atleti o ad organismi pubblici e privati, che si sono distinti particolarmente nello svolgimento o promozione di attività sportive, ricreative o umanitarie.".
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è sostituito dal seguente comma:
"3. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) ed i), limitatamente ai contributi in conto interessi, la Regione può costituire un apposito fondo a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate in un'apposita convenzione.".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , sono aggiunti i seguenti commi 3 bis e 3 ter:
"3 bis. La struttura regionale competente pronuncia la decadenza dei contributi in conto interessi per gli interventi ai quali l'Istituto per il Credito Sportivo non abbia potuto concedere il mutuo, per inadempienze del beneficiario. Le disponibilità derivanti dai pronunciamenti di decadenza sono destinate al rifinanziamento del fondo di cui al comma 3.
3 ter. Il fondo di cui al comma 3 può essere alimentato mediante specifici apporti delle amministrazioni provinciali; in tale caso le singole province concorrono alla individuazione degli interventi da realizzare nel proprio territorio.".
5. All'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 le parole "1° marzo dell'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno dell'anno successivo".
6. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è inserito il seguente articolo:
"Art. 8 bis - Trasmissione di documentazione.
1. Le domande di cui all'articolo 4, la relazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) ed i documenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis, si intendono prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata entro il termine stabilito per la presentazione; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.".
Art. 14 - Modifiche della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 , "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto" e successive modificazioni.
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 , è così sostituita:
"d) I decreti e le ordinanze adottati dal Presidente della Giunta regionale e l'elenco mensile dei provvedimenti adottati dai dirigenti regionali;".
2. Al punto 1.2.1. del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 , prima dell'espressione "dei dirigenti" è inserita l'espressione "l'elenco dei provvedimenti".
3. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 , dopo la parola "Regione", nel capoverso, è aggiunta l'espressione "destinato alla diffusione interna dell'Amministrazione regionale".
4. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 , è aggiunta la seguente lettera:
“d) sintetiche note che indichino in modo sommario il contenuto dei singoli articoli e commi o di gruppi di essi.”.
Art. 15 - Contributo straordinario al Comune di Costabissara (VI).
1. È concesso un contributo straordinario al Comune di Costabissara di lire 450.000.000 per i lavori straordinari di intervento sulla rete fognaria cittadina (capitolo n. 50102).
Art. 16 - Modifiche della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.
1. L'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:
"Art. 89 - Patrocinio legale.
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, amministrativo-contabile o penale promossi nei confronti di dipendenti per fatti o atti connessi all'espletamento, nell'interesse dell'Amministrazione Regionale, delle funzioni e compiti d'ufficio, sono rimborsate limitatamente ad un solo difensore per ogni grado del giudizio definito con provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente in ordine ai fatti contestati e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Amministrazione.
2. Il rimborso è riconosciuto anche relativamente agli oneri defensionali sostenuti nelle fasi preliminari dei giudizi penali e contabili e resta, comunque, subordinato all'accertamento giudiziario dell'estraneità del dipendente ai fatti contestati; è riconosciuto, altresì, per oneri di consulenze tecniche, qualora la specificità della materia richieda tali interventi.
3. Per procedere alla liquidazione delle spese di cui ai commi precedenti è richiesto il visto di congruità del competente ordine professionale per importi superiori ai dieci milioni.
4. Fatta eccezione dei casi in cui l'Amministrazione Regionale è costituita parte civile, previa motivata richiesta, si possono concedere anticipazioni del rimborso nei limiti del settanta per cento delle parcelle presentate, salva la ripetizione qualora con sentenza definitiva non sia esclusa la responsabilità del dipendente e sussista conflitto di interessi con l'Amministrazione.".
Art. 17 - Modifiche della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modificazioni.
1. All’articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , l’espressione “Segreteria generale della programmazione” è sostituita con l’espressione “direzione regionale competente”.
2. L’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è sostituito dal seguente articolo:
“Art. 4 - Competenza a effettuare acquisti.
1. Agli acquisti aventi carattere saltuario o che non possono comunque formare oggetto di piani di approvvigionamento o che non siano compresi in detti piani, ovvero la cui previsione nei piani medesimi si sia rivelata insufficiente, sulla base di specifica richiesta motivata dei dirigenti interessati provvede la direzione regionale competente.”.
3. L’articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è abrogato.
Art. 18 - Cessione pacchetto azionario della Società “Valfiorentina spa” con sede in Selva di Cadore (BL).
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito al Comune di Selva di Cadore la partecipazione azionaria detenuta dalla Regione nella Società “Valfiorentina spa” con sede a Selva di Cadore, senza alcun onere a carico della Regione.
Art. 19 - Finanziamento programmi ESAV di sperimentazione ed assistenza specialistica per lo sviluppo dell'attività faunistica e la salvaguardia della biodiversità animale.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo di attività alternative nelle aziende agricole, e salvaguardare nel contempo la biodiversità animale, è autorizzata a finanziare programmi annuali di sperimentazione ed assistenza specialistica, elaborati ed attuati dall'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), secondo le direttive tecnico-amministrative impartite dalla Giunta regionale, riguardanti le seguenti attività:
a) promozione e sviluppo dell'attività faunistica nelle aziende agricole;
b) conservazione delle razze avicunicole tradizionali, con particolare riguardo verso quelle a rischio di estinzione.
2. Per il finanziamento dei programmi di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 150.000.000 (capitolo n. 12592).
Art. 20 - Sovvenzione annuale al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara.
1. La sovvenzione annuale al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara di cui al punto 6 della lettera A dell’articolo 43 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , determinata per l’anno 1997 in complessive lire 800 milioni, è così suddivisa: lire 100 milioni per le spese di funzionamento e fino a lire 700 milioni in relazione ai programmi specifici di attività del Centro medesimo.
2. Per gli esercizi successivi al 1997, la sovvenzione annuale al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara è determinata sulla base del criterio di cui al comma 1, con provvedimento di rifinanziamento di cui all’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
Art. 21 - Modifiche degli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", in materia di interventi straordinari a favore della cunicultura e di contributi straordinari ai produttori olivicoli.
1. All'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. La Giunta regionale è inoltre autorizzata, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, ad attuare le iniziative di promozione economica previste dalla lettera d) dell'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 .".
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , le parole "commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "commi 1, 2 e 2 bis".
3. L'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è sostituito dal seguente articolo:
"Art. 10 - Contributi straordinari ai produttori olivicoli.
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 43, lettera A, punto 3, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere prestiti agevolati agli operatori del settore olivicolo, anche in forma associata, secondo le modalità previste dalla medesima legge (capitolo n. 11550).".
Art. 22 - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni.
1. Al primo capoverso del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dopo le parole "nazionale o" è aggiunta la parola "regionale".
2. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , in fondo sono aggiunte le parole "o regionale".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono aggiunti i seguenti commi 5 bis e 5 ter:
"5 bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione.
5 ter. Le associazioni di cui al comma 5 bis sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta regionale dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.".
4. È abrogato il comma 8 dell’articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
5. Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali ed a oasi di protezione, ripopolamento e cattura, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalle province, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale.
Art. 23 - Estensione benefici in materia di interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e successive modificazioni.
1. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , sono estesi ai comuni non montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti che deliberino, per un periodo non inferiore ad anni 10, l'esercizio in forma associata, di funzioni o servizi, nelle forme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti che deliberino di partecipare ai consorzi in atto, costituiti tra enti locali a norma della legge n. 142/1990.
3. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'esercizio della gestione associata, ovvero l'affidamento della funzione o servizio al consorzio di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché la spesa sostenuta, per le suddette funzioni o servizi, dal comune nei due esercizi finanziari precedenti.
4. Qualora la gestione associata cessi per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima dei termini di cui al comma 1, il contributo erogato deve essere restituito alla Regione entro novanta giorni dalla cessazione della gestione associata.
Art. 24 - Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 , "Disciplina e delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche".
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 , sono abrogati.
Art. 25 - Contributo al Comune di Boscochiesanuova (VR).
1. Nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 170.000.000 al Comune di Boscochiesanuova per lo studio di riordino urbanistico della località San Giorgio e la costruzione della pista di sci da fondo ed i connessi parcheggi (capitolo n. 51044).
Art. 26 - Contributo all’Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi.
1. Nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 40 , è autorizzata la concessione di un contributo di lire 100.000.000 all’Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi per il recupero, la risistemazione e la pulizia delle fornaci in calce in Valcanzoi (capitolo n. 51048).
Art. 27 - Modifiche della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , sono abrogati.
2. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , è sostituito dal seguente comma:
"7. Nei territori appartenenti al demanio regionale, il permesso è rilasciato dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.".
3. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è inserito il seguente articolo:
“Art. 2 bis - Famiglie regoliere.
1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno il diritto di raccolta dei funghi epigei, senza alcuna limitazione di confini e termini tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, percorrendo l’intera proprietà regoliera.”.
4. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , dopo le parole "innanzi al trasgressore" sono aggiunte le parole "o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza".
Art. 28 - Finanziamenti per il riconoscimento dell'idoneità alla commercializzazione di funghi.
1. Ai fini della realizzazione degli interventi diretti al riconoscimento dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate da parte dei soggetti di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle strutture, dalla medesima individuate, sulla base di idonei progetti operativi.
2. Per l'anno 1997, la spesa autorizzata ammonta a lire 150.000.000 (capitolo n. 32270).
Art. 29 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , "Organizzazione turistica della Regione" e successive modificazioni.
1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è sostituito dal seguente comma:
"4. I direttori delle Aziende, scelti tra le persone di cui alla lettera b) del comma 1, durante l'incarico non possono partecipare a concorsi per l'accesso al ruolo regionale e degli enti strumentali della Regione e il loro rapporto di impiego è risolto di diritto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del presente articolo.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. L'Azienda dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente, qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3 del presente articolo o alla data di disponibilità del posto in organico.".
Art. 30 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modificazioni.
1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 , le parole "entro e non oltre il 30 giugno 1997" sono sostituite dalle parole "entro e non oltre il 31 dicembre 1997".
Art. 31 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 , "Disposizione per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali".
1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 , è aggiunto il seguente comma:
"La procedura prevista dal comma primo si applica anche nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
Art. 32 - Proroga al Comune di Selva di Cadore (BL) del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , per la presentazione del progetto esecutivo della "Sistemazione dell'acquedotto comunale".
1. Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , per la presentazione del progetto esecutivo della sistemazione dell'acquedotto comunale da parte del Comune di Selva di Cadore, viene prorogato al 31 dicembre 1997.
2. Il contributo viene revocato, scaduto il termine previsto dal comma 1.
Art. 33 - Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 9 , (1) come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , come sostituito dall'articolo 70, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , si intende che la sanzione prevista dal comma 1, lettera a) del citato articolo 8, decorre dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/1997 .
Art. 34 - Contributo straordinario alla Comunità montana dell’Alto Astico e Posina.
1. Per la realizzazione del nuovo ponte “Schiri” è concesso, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 e dall’articolo 29 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , un contributo straordinario alla Comunità montana dell’Alto Astico e Posina di lire 1.000.000.000, con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (capitolo n. 45216).
Art. 35 - Cessione di immobile al Comune di Castelfranco Veneto (TV).
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere al Comune di Castelfranco Veneto a titolo gratuito l'immobile denominato "Casa del Giorgione" sito in Castelfranco Veneto, per destinarlo, con totali oneri a carico del Comune, a museo, a centro per il restauro e a centro di studi giorgioneschi ed attività culturali.
Art. 36 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete" e successive modificazioni.
1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è sostituito dal seguente comma:
"Su richiesta del proprietario, che si impegna di fare i lavori di cui all’articolo 18, l'Istituto può concedere mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti, oppure può, al medesimo scopo, attivare procedure di mutuo attraverso istituti bancari.".
Art. 37 - Campionati mondiali di ciclismo.
1. La Regione, in concomitanza con l'effettuazione dei campionati mondiali di ciclismo su strada, da realizzare nelle province di Treviso e Verona nel 1999, avvia specifiche iniziative di promozione sportiva turistica ed economica del Veneto, le cui modalità di attuazione sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 1997, la spesa di lire 500.000.000 (capitolo n. 73052).
Art. 38 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 , è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. A partire dall’anno 1998, per i materiali inerti provenienti da scavi l’ammontare del tributo è fissato in lire 2 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti.”.
Art. 39 - Modifiche della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modificazioni.
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 , è sostituito dal seguente comma:
"2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.".
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 , è così sostituito:
"2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.”.
3. L'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 , è sostituito dal seguente articolo:
"Art. 8 - Riscossione delle sanzioni e soprattasse.
1. Le soprattasse applicate ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali, sono riscosse dalla tesoreria regionale mediante versamento su apposito conto corrente postale; il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 gennaio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'articolo 1 della presente legge.".
4. L'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 , è sostituito dal seguente articolo:
"Art. 9 - Ricorsi amministrativi.
1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa, prevista dall'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta regionale.
2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.
3. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.".
Art. 40 - Contributo straordinario alla Comunità montana dei Sette Comuni.
1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 “Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000 alla Comunità montana dei Sette Comuni per l’acquisto anche parziale dell’area archeologica paleoveneta denominata “Bostel” e sita nel Comune di Rotzo (capitolo n. 70206).
2. Il contributo è erogato in due rate uguali, di cui la prima previa presentazione da parte del richiedente di idonea relazione tecnica e storica contenente l’indicazione delle aree da acquisire, nonché i documenti preliminari di acquisto; la seconda previa presentazione dell’atto notarile relativo alla compravendita.
Art. 41 - Disposizioni in materia di compensazione tributaria.
1. Il contribuente, che abbia indebitamente o erroneamente pagato una somma relativa ad un tributo regionale, può, in alternativa al rimborso, richiedere nei tempi e con le modalità previste per la richiesta di rimborso, la compensazione delle somme pagate indebitamente.
2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale competente, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.
3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa.
Art. 42 - Modifica della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modificazioni.
1. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , è sostituita dalla seguente:
"a) dichiarazione di proprietà dell'immobile o dichiarazione circa la disponibilità dello stesso per un periodo non inferiore ad anni venti, con impegno, in ogni caso, a garantirne la fruizione pubblica.".
2. L’articolo 48 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , come da ultimo sostituito dall’articolo 41 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , è così modificato:
a) al comma 3 dopo le parole "Ai fini dell'erogazione del contributo" sono aggiunte le parole "per le attività di cui all'articolo 19".
b) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
"4. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione di spesa, per le attività di cui all'articolo 19, entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento; per le attività di cui agli articoli 36 e 42, entro l'esercizio successivo a quello di riferimento.".
c) al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole "per le attività di cui all'articolo 19, o alla spesa ammessa, per le attività di cui agli articoli 36 e 42.".
d) al comma 6 prima delle parole "Il beneficiario" sono inserite le parole "Per le attività di cui all'articolo 19,".
Art. 43 - Modifiche della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione, l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi” e successive modificazioni.
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 , è sostituito dal seguente comma:
“2. Per le finalità medesime i contributi possono essere concessi anche ad enti, associazioni, organismi pubblici e privati e persone giuridiche che assicurino la fruizione pubblica dei beni culturali, di cui sono proprietari o di cui abbiano documentata disponibilità per un periodo non inferiore ad anni venti.”.
2. L’articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 , è così sostituito:
“Art. 3 - Entità dei contributi.
1. I contributi possono essere concessi fino all’ammontare del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite massimo di lire 300 milioni”.
Art. 44 - Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e successive modifiche e integrazioni.
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , è così sostituito:
"1. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Regione.".
Art. 45 - Interpretazione autentica dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 .
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , e del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 , l'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , va interpretato nel senso che i requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni alle imprese societarie sono soddisfatti, qualora posseduti da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale, cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa, come già stabilito dal medesimo comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 .
Art. 46 - Contributi ad associazioni culturali.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per il 1997, alle associazioni indicate nella sottoindicata Tabella, la somma di lire 550 milioni secondo gli importi a lato di ciascuna indicati (capitoli nn. 70088 e 70036).
2. Il contributo è erogato su rendicontazione delle spese sostenute.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 al Gran Teatro La Fenice di Venezia per concorrere, garantire e promuovere la continuità dell’attività artistica con particolare riferimento all’attività di circuitazione nel territorio regionale (capitolo n. 70058).
TABELLA - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI
Istituto Ricerca Storia Sociale di Vicenza 30.000.000
Istituto Storia della Resistenza 30.000.000
Fondazione Zancan di Padova 30.000.000
Fondazione Corazzin 30.000.000
Centro Studi Uomo Ambiente 30.000.000
Associazione Industriali Premio Campiello 100.000.000
Europa Koinè 10.000.000
Agenzia Culturale Quadrante Nord Est 10.000.000
Teatro Stabile del Veneto 250.000.000
Collegium Symphonium Veneto 30.000.000
Art. 47 - Partecipazione azionaria alla Brennero Trasporti Rotaia.
1. La Regione Veneto aderisce alla costituzione della Brennero Trasporti Rotaia Brenner-Schienen-Transport.
2. La Giunta regionale provvede con apposito provvedimento alla sottoscrizione della quota di adesione dell’importo di lire 1.000.000.000 (capitolo n. 45262).
Art. 48 - Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Al Presidente, al Vicepresidente e al Consigliere Segretario della Commissione Speciale per la biblioteca si applicano le disposizioni previste rispettivamente dalle lettere d) ed e) del comma 2, dal termine di decorrenza previsto dall’articolo 13.”.

Art. 49 - Contributo straordinario al Comune di Cinto Euganeo (PD).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cinto Euganeo un contributo straordinario di lire 80.000.000 a fronte delle spese da sostenersi per l’esecuzione dei lavori di consolidamento e sistemazione dei muri di recinzione del cimitero, danneggiato e crollato a seguito di dissesto idrogeologico (capitolo n. 53044).
Art. 50 - Partecipazione azionaria alle Autovie Venete spa.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad aumentare le partecipazioni azionarie al capitale delle Autovie Venete spa con sede in Trieste per l'importo di lire 300 milioni (capitolo n. 45252).
Art. 51 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 , "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito".
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 , è così sostituito:
"1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”, gli importi delle borse di studio regionali per l'anno accademico 1997/1998 sono così determinati:
a) studenti fuori sede L. 6.858.000
b) studenti pendolari L. 3.740.000
c) studenti in sede L. 2.805.000 più un pasto giornaliero gratuito.".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 , è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Per quanto attiene al limite di reddito complessivo lordo del nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997.”.
Art. 52 - Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
1. I commi 1, 3 e 4 dell’articolo 42 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 55 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 55 bis - Risorse geotermiche.
1. Fino all'entrata in vigore della specifica disciplina regionale in materia di risorse geotermiche delegate alle Regioni, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 e del DPR 27 maggio 1991, n. 395, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le concessioni per le derivazioni di interesse locale come definite dall'articolo 1, comma 5 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla presente legge, ad esclusione dell’articolo 15;
b) le concessioni per le piccole utilizzazioni locali come definite dall'articolo 1, comma 6 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Dirigente Generale della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell’acqua, con le procedure di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1175;
c) non è consentito il rilascio di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche nell'ambito delle aree già assoggettate a concessioni termali, e del Bacino Termale Euganeo come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni.
2. Le concessioni per la coltivazione di acque termali già rilasciate per usi non terapeutici e rientranti nelle categorie previste dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 1, commi 5 e 6, sono trasformate d'ufficio in concessioni con limite di eduzione pari a quello rilevato dagli strumenti di misurazione nell'anno solare 1996.”.
Art. 53 - Alienazione di oggetti mobili di proprietà delle Unità locali socio sanitarie (ULSS).
1. Le apparecchiature di proprietà delle ULSS del Veneto ovvero delle Aziende ospedaliere divenute inadeguate od obsolete per la funzione a cui erano destinate sono alienate, ove possibile dalle Unità sanitarie e dalle Aziende ospedaliere, secondo il procedimento previsto dall’articolo 35 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, le apparecchiature stesse sono assegnate in comodato a titolo gratuito ad associazioni di volontariato, anche internazionale, o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutte nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
Art. 54 - Espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l’artigianato.
1. Il termine previsto dal comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 per l’espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l’artigianato, è prorogato al terzo mese successivo alla data di entrata in vigore dell’apposito regolamento previsto dal comma 8 dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del termine di cui al comma 1.
Art. 55 - Iniziative promozionali nei settori turistici di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .
1. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare, a svolgere iniziative promozionali in Italia ed all’estero nei settori turistici di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , finalizzate al recupero dell’immagine turistica del Veneto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 1997 la spesa di lire 1.500.000.000 (capitolo n. 31024).
Art. 56 - Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e successive modificazioni in materia di riordinamento degli Enti di edilizia residenziale.
1. L’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è così sostituito:
“Art. 55 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale” e successive modifiche ed integrazioni.
1. Ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 , le parole “Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio nei limiti stabiliti per i dirigenti regionali generali” sono sostituite con le parole "Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste dallo statuto dell'azienda".”.
Art. 57 - Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione.
1. Ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell’ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
2. Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della legge sopra citata.
Art. 58 - Abrogazione dell’articolo 102 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”.
1. L’articolo 102 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 è abrogato e viene ripristinata l’efficacia della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 e l’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 .
Art. 59 - Banca dati regionali subfornitura.
1. Le azioni volte alla realizzazione di una banca dati regionale delle aziende subfornitrici dei settori tessile, calzaturiero e metalmeccanico, vengono attuate mediante la concessione del contributo, già disposto dall’articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, anziché al Centro regionale animazione economica (capitolo n. 21470).
Art. 60 - Modifiche della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 "Nuove norme in materia di associazionismo artigiano" e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 , le parole “entro il 30 giugno di ogni anno” sono sostituite dalle parole “entro il termine stabilito dalla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 2, della presente legge”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 , dopo la parola “preventivati” sono inserite le parole “od attivati nell’esercizio di presentazione delle domande”.
Art. 61 - Contributo al Comune di Portobuffolè (TV).
1. Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione economica, turistica e culturale dei centri storici, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Portobuffolè di lire 300.000.000 per interventi sul patrimonio di edilizia pubblica esistente ivi compresi quelli di arredo urbano (capitolo n. 44020).
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del trenta per cento degli interventi secondo le procedure della legge 16 agosto 1984, n. 42.
Art. 62 - Contributo a sostegno delle azioni di promozione di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Iniziative regionali di promozione economica e fieristica. Settore secondario.”.
1. Al fine di rispondere alle istanze che provengono dalle categorie economiche finalizzate all’internazionalizzazione delle produzioni venete e più in particolare alla valorizzazione del sistema economico produttivo regionale, la Giunta regionale è autorizzata a sostenere azioni di promozione con un incremento di lire 500.000.000 dello stanziamento di bilancio dell’anno 1997 (capitolo n. 30024).
Art. 63 - Disposizioni integrative alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 e successive modificazioni, in materia di complessi ricettivi all’aperto.
1. Non sono soggetti a concessione edilizia gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, installati dal gestore o dai clienti, destinati ad ospitare turisti e che possono essere liberamente dislocati e variati di posizione all’interno del complesso ricettivo all’aperto. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno. Gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.
Art. 64 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 quater della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , come introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 , è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Al fine di garantire un efficace collegamento delle iniziative regionali con quelle promosse dal Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato di cui al comma 1, la Direzione regionale Gestione risorse umane assicura alla Direzione regionale Politiche sociali il personale necessario all’esplicazione dell’attività.".
Art. 65 - Contributo straordinario a favore del "Consorzio Alta Servizi".
1. Nell'ambito delle finalità disposte dalla legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 , "Concessione di contributi ai Comuni, alle Comunità montane o a loro Consorzi e alle Province per la realizzazione degli interventi di competenza nel settore delle opere fognarie e acquedottistiche, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650", la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.500.000.000 al "Consorzio Alta Servizi" di Cittadella (PD) per l'anno 1997 per la realizzazione di collettori fognari di collegamento dell'area di ricarica degli acquiferi ad ovest del fiume Brenta all'impianto di depurazione esistente (capitolo n. 50130).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e successive modificazioni.
Art. 66 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





ALLEGATO OMESSO


Note



SOMMARIO