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Legge regionale 10 aprile 1998, n. 14 (BUR n. 33/1998)

Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 'Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria', così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517'

Legge regionale 10 aprile 1998, n. 14 (BUR n. 33/1998) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 55 “NORME SULL’ASSETTO PROGRAMMATORIO, CONTABILE, GESTIONALE E DI CONTROLLO DELLE UNITÀ LOCALI SOCIO SANITARIE E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA”, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517”.

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 .


SOMMARIO
  • Legge regionale 10 aprile 1998, n. 14 (BUR n. 33/1998) (Novellazione)
  • MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 55 “NORME SULL’ASSETTO PROGRAMMATORIO, CONTABILE, GESTIONALE E DI CONTROLLO DELLE UNITÀ LOCALI SOCIO SANITARIE E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA”, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517”.
Legge regionale 10 aprile 1998, n. 14 (BUR n. 33/1998) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 55 “NORME SULL’ASSETTO PROGRAMMATORIO, CONTABILE, GESTIONALE E DI CONTROLLO DELLE UNITA’ LOCALI SOCIO SANITARIE E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA”, COSI’ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517”



Art. 1 - Modifica degli articoli 5 e 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 .

1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 , le parole “dei crediti risultanti nello stato patrimoniale dell’ultimo bilancio di esercizio approvato.” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’ammontare dei contributi in conto esercizio e dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie previsti nell’ultimo bilancio preventivo economico approvato.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 , le parole “dei crediti risultanti nello stato patrimoniale dell’ultimo bilancio di esercizio approvato.” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’ammontare dei contributi in conto esercizio e dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie previsti nell’ultimo bilancio preventivo economico approvato.”.



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