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Legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 (BUR n. 109/1998)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998

Sommario: Legge Regionale 29/1998
S O M M A R I O
Legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 (BUR n. 109/1998)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

Art. 1 - Modifiche della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”.

1. La tabella A, allegata alla legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge. ( 1)

Art. 2 - Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

1. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunta la seguente lettera l bis):
omissis ( 2)
2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è inserito il seguente alinea:
omissis ( 3)

Art. 3 - Abrogazione della legge regionale 15 novembre 1988, n. 57 , “Intervento della Regione nel polo informativo Agricenter e direttive all’ESAV per la partecipazione”.

Art. 4 - Liquidazione del Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara (COOF).

1. La Giunta regionale provvede alla concessione al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara (COOF) del saldo del contributo associativo relativo agli anni 1992, 1993, 1995 e 1996 per un importo complessivo di lire 1.200 milioni (capitolo n. 12506).

Art. 5 - Attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario.

1. Per le attività di verifica e controllo previste per la concessione di aiuti, agevolazioni o sussidi finanziari di competenza della Regione o affidate alla medesima da disposizioni nazionali o comunitarie nel settore primario, nonché per le rilevazioni statistiche, contabili e di mercato previste dalle vigenti normative, la Giunta regionale può avvalersi dei servizi resi dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura (capitolo n. 12040).
2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Azienda regionale Veneto Agricoltura, che potrà utilizzare personale proprio o avvalersi di collaboratori esterni iscritti a ordini o collegi professionali.

Art. 6 - Disposizioni transitorie e modifiche della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto agricoltura””.

1. Gli stanziamenti autorizzati ai capitoli n. 12040 e n. 12042 del bilancio di previsione 1998 sono corrisposti anche per le attività di gestione e liquidazione degli enti regionali di cui all’ articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
2. Gli adempimenti di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di avvio della gestione dell’Azienda regionale per i settori agricolo forestale e agro - alimentare “Veneto Agricoltura”.
3. (omissis) (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 7 - Disposizioni transitorie di leggi regionali in materia di interventi nel settore primario.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi ai sensi dell’ articolo 28, comma primo, lettere a), b) e c) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , in relazione alla data di avvio del procedimento, sono fissate le seguenti scadenze:
a) per gli atti di concessione emessi entro il 31 dicembre 1989, il termine ultimo per la presentazione, da parte del soggetto beneficiario, degli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, è fissato al 30 giugno 1999;
b) per gli atti di concessione emessi tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1992, il termine ultimo per la presentazione, da parte del soggetto beneficiario, degli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, è fissato al 30 giugno 2000.
2. L’inosservanza dei termini previsti alle lettere a) e b) del comma 1 comporta la decadenza dal contributo e il conseguente recupero delle somme eventualmente già corrisposte a titolo di acconto.

Art. 8 - Partecipazioni azionarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere la partecipazione azionaria della costituenda società per azioni per la gestione del complesso termale denominato “Pietro d’Abano”, nel comune di Battaglia Terme (Padova), che, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede la partecipazione della Regione quale socio di diritto e a titolo gratuito.
2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere l’aumento di capitale sociale della società “Fonti di Recoaro S.p.A.”, con sede nel comune di Recoaro Terme (Vicenza), per l’importo di lire 400 milioni (capitolo n. 20020).
3. L’importo di cui all’ articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” per la sottoscrizione della partecipazione azionaria della società AERTRE S.p.A. è stabilito in lire 312 milioni anziché in lire 300 milioni (capitolo n. 20004).
4. Fermo restando il disposto di cui all’ articolo 1, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , è autorizzata la sottoscrizione di nuove azioni della Veneto Sviluppo S.p.A. per complessivi 7.650 milioni di lire (capitolo n. 20010).
5. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per il tramite della Veneto Sviluppo SpA, l’aumento del capitale sociale della Società Aeroportuale “Valerio Catullo SpA” di Verona Villafranca, per un importo complessivo di lire 29.487.500 di cui lire 21.062.500 a titolo di sovrapprezzo.

Art. 9 - Modifiche della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 , “Iniziative per la promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie imprese”.

1. L’ articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 , è così sostituito:
omissis ( 4)

Art. 10 - Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , in materia di interventi a favore dell’associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi.

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , va interpretato nel senso che il contributo regionale è rapportato ad un prestito di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a sessanta mesi, indipendentemente dal contratto di finanziamento stipulato tra gli istituti di credito e l’impresa interessata, che può avere durata superiore ai sessanta mesi.

Art. 11 - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , “Interventi a favore dell’associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi”.

1. L’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , è così sostituito:
omissis ( 5)
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , è aggiunto il seguente comma 1 bis:
omissis ( 6)

Art. 12 - Disposizioni transitorie della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11 , in attuazione dell’articolo 25, comma 6, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 13 - Modifica dell’articolo 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)” e proroga dei termini.

1. Al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , dopo le parole “organismo regionale di garanzia di secondo grado” sono inserite le parole “in possesso delle caratteristiche indicate al comma 3,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , le parole “che non presentano i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 2” sono sostituite dalle parole “che non presentano i requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 2”.
3. Per l’anno in corso il termine per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi straordinari di cui all’ articolo 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , viene fissato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 - Modifiche della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 “Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito” e successive modificazioni.

1. L’ articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 , è così sostituito:
omissis ( 7)
omissis ( 8)

Art. 15 - Interventi per il Parco regionale del Delta del Po.

1. Al fine di far fronte alle spese di primo impianto del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , è autorizzata per l’esercizio 1998 la spesa di lire 500 milioni (capitolo n. 51050).

Art. 16 - Interventi regionali nel settore dei trasporti.

1. Nel quadro degli interventi relativi all’eliminazione di passaggi a livello e all’adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali, previsti dalla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di lire 4.500 milioni, nell’ambito degli stanziamenti previsti per l’esercizio finanziario 1998 alla realizzazione degli interventi compresi nella tratta ferroviaria Rovigo - Ferrara della linea Padova - Bologna (capitolo n. 45322).

Art. 17 – Servizi ferroviari regionali.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare, con proprie risorse, il contratto di servizio concernente i servizi ferroviari di interesse regionale e locale, da stipularsi tra le FS S.p.A. e lo Stato, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera b) del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l’importo di lire 2 miliardi (capitolo n. 45780).

Art. 18 - Modifiche e disposizioni transitorie della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

omissis ( 9)
2. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , l’espressione “entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” è sostituita dall’espressione “entro il novantesimo giorno successivo al termine di cui all’articolo 22, comma 2”.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per la gestione amministrativa e contabile dei residui dei centri regionali specializzati di Teolo, Arabba e Castelfranco, l’ARPAV viene delegata alla liquidazione ed al pagamento delle posizioni contabili in essere al 31 dicembre 1998, ai sensi dell’ articolo 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ( 10) , e successive modificazioni, quale organo esterno alla Regione stessa, previa verifica da parte delle strutture regionali competenti, d’intesa con l’ARPAV, della permanenza degli obblighi che hanno dato origine ai residui esistenti.

Art. 19 - Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.

omissis ( 11)

Art. 20 - Disposizioni transitorie di leggi regionali e di leggi statali in materia di viabilità pubblica e calamità naturali.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1992, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 1999, pena la decadenza.
1 bis. L’inosservanza del termine posto nel comma 1 comporta, oltre la decadenza del contributo, anche la revoca per la parte non ancora erogata. E fatta salva la responsabilità dell’Ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere del termine stabilito. ( 12)
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis riguardano i procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi: ( 13)
1) regionali:
2) statali:
a) legge 3 agosto 1949, n. 589;
b) legge 10 agosto 1950, n. 647;
c) legge 15 febbraio 1953, n. 184;
d) legge 26 febbraio 1958, n. 126;
e) legge 21 aprile 1962, n. 181;
f) legge 22 luglio 1966, n. 614;
g) legge 23 dicembre 1966, n. 1142;
h) legge 9 gennaio 1971, n. 167;
i) legge 20 ottobre 1971, n. 912.

Art. 21 - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 “Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335” e successive modificazioni.

omissis ( 14)

Art. 22 - Modifiche della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 “Organizzazione turistica della Regione” e successive modificazioni.

omissis ( 15)

Art. 23 - Modifiche e disposizioni transitorie della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 “Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico” e successive modificazioni. (16)

omissis ( 17)
4. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi alle iniziative disciplinate dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , il termine ultimo per la presentazione della documentazione, da parte dei soggetti ammessi ai contributi a seguito dei provvedimenti di riparto degli anni 1987, 1988 e 1989, è fissato al 31 dicembre 1999, pena la revoca del contributo stesso.

Art. 24 - Disposizioni transitorie della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” e successive modificazioni.

1. I contributi concessi per le attività di cui agli articoli 36 e 42 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, possono essere erogati sia su avvenuta accettazione, sia su presentazione di idonea rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 25 - Modifiche della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione, l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi” e successive modificazioni.

omissis ( 18)

Art. 26 - Contributo regionale per la Chiesa Mausoleo di Auschwitz.

1. La Giunta regionale è autorizzata a versare al CINSEDO un contributo straordinario per l’anno 1998 di lire 20.500.000 quale concorso della Regione del Veneto alle spese per l’installazione delle vetrate artistiche nella Chiesa Mausoleo di S. Giuseppe in Oswiecim ad Auschwitz (capitolo n. 70214).

Art. 27 - Disposizioni transitorie di leggi regionali relative a contributi per edilizia a favore degli emigrati.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi ai sensi della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , come modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 , il termine ultimo per la presentazione della documentazione è fissata al 30 giugno 1999, pena la decadenza.
2. omissis ( 19)

Art. 28 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto”.

omissis ( 20)

Art. 29 - Modifica dell’allegato di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e approvazione del Progetto Montagna”.

1. Il contributo di lire 300 milioni concesso al Comune di Colle Santa Lucia per l’intervento straordinario n. 19/B “Restauro della Casa della Cultura Ladina” di cui al paragrafo 2.2 del documento approvato dall’ articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , deve intendersi relativo anche all’acquisizione della quota parte di fabbricato necessaria per il completamento dell’opera.

Art. 30 - Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

omissis ( 21)

Art. 31 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.

1. Il quarto comma dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è così sostituito:
omissis ( 22)
2. Tra il quarto ed il quinto comma dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è inserito il seguente comma:
omissis ( 23)

Art. 32 - Centri di emergenza.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi agli interventi disposti dall’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 , il termine per l’ultimazione dei lavori e per la rendicontazione dell’attività è fissato al 31 dicembre 1999.

Art. 33 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”.

1. L’ articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è così sostituito:
omissis ( 24)

Art. 34 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Teatro Stabile del Veneto un contributo straordinario di lire 600 milioni per attività di decentramento e valorizzazione della drammaturgia veneta con riferimento alla stagione 1997/1998 (capitolo n. 70036).
2. Il contributo è liquidato su presentazione di una relazione analitica delle attività realizzate per i fini di cui al comma 1.

Art. 35 - Proroga di termini in materia di interventi sulla mobilità comunale.

1. Il termine previsto al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 s’intende prorogato di centoventi giorni per gli interventi individuati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 9 e già ammessi a contributo per l’anno 1997.

Art. 36 - Modifica della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 “Contributo ai gruppi consiliari”.

1. Dopo l’ articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:
omissis ( 25)
2. In fase di prima applicazione le disposizioni del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1998.

Art. 37 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.

1. Dopo il primo comma dell’ articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1988, n. 56 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 26)

Art. 38 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.

1. Dopo il primo comma dell’ articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 27)

Art. 39 - Disposizioni integrative dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” in materia di gruppo consiliare misto.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
omissis ( 28)

Art. 40 - Modifiche dell’articolo 178 e della relativa tabella della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.

omissis ( 29)
2. La tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come da ultimo modificata dall’articolo 8, comma 10, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , è così sostituita:
omissis ( 30)

Art. 41 - Contributi per l’acquisizione di immobili dismessi dal demanio militare.

1. La Giunta regionale concede un contributo fino a lire 500 milioni per l’acquisizione da parte del Comune di Lavagno (Verona) delle aree demaniali dello Stato ex forte San Briccio (capitolo n. 3473).

Art. 42 - Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.

1. Le quote stabilite dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , come da ultimo modificato dalla legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 , sono stabilite rispettivamente in lire 3.000.000 per la lettera a), in lire 2.000.000 per la lettera b) e in lire 1.500.000 per la lettera c) (capitolo n. 30).
2. L’aumento previsto dal comma 1 decorre dal 1° luglio 1998.

Art. 43 - Modifica dell’articolo 82 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”.

omissis ( 31)
2. Il contributo è erogato su rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 44 - Disposizioni transitorie della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 “Norme per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti”, come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 . (32)

1. Le sanzioni amministrative previste dall’ articolo 26 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come introdotto dall’articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 , sono applicabili a partire dal 1° giugno 1999.
2. I titolari degli impianti ad uso privato in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , senza la prescritta autorizzazione devono presentare, al Comune nel cui territorio ha sede l’impianto, domanda di rilascio dell’autorizzazione medesima entro il 31 marzo 1999.
3. La presentazione nei termini della domanda di autorizzazione di cui al comma 2, per gli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , comporta l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come introdotto dall’articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 .
4. L’ articolo 55 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , è abrogato.

Art. 45 - Disposizioni transitorie per l’accesso alla qualifica dirigenziale di particolari figure e profili professionali.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 46 - Dichiarazione d'urgenza.

(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).


Note

( 1) Tabella omessa.
( 2) Testo riportato dopo la lett. l) del comma 2 dell’art. 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 3) Testo riportato dopo la lett. g) del comma 1 dell’art. 24 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 4) Testo riportato nell’art. 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12
( 5) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29
( 6) Testo riportato nell’art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29
( 7) Testo riportato nell’art. 4 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15
( 8) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15
( 9) Testo riportato nell’art. 22 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
( 10) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 11) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il comma 2 era stato riportato nell’art. 3 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 .
( 12) Comma aggiunto da comma 1 art. 23 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 13) Comma così modificato da comma 2 art. 23 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 14) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
( 15) Articolo abrogato da n. 10 lett. d) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 16) La legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 , abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 17) La legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 , abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 18) Articolo da considerarsi tacitamente abrogato per effetto dell’abrogazione della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 operata dalla legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 .
( 19) Comma abrogato da comma 1 art. 19 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 20) Articolo abrogato da lett. g), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .
( 21) Testo riportato nell’art. 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
( 22) Testo riportato nell’art. 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
( 23) Testo riportato nell’art. 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
( 24) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
( 25) Testo riportato nell’art. 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44
( 26) Testo riportato nell’art. 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
( 27) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
( 28) Testo riportato nell’art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
( 29) Testo riportato nell’art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
( 30) Tabella riportata nella legge regionale 10 giungo 1991, n. 12
( 31) Testo riportato nell’art. 82 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 29/1998
S O M M A R I O
Legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 (BUR n. 109/1998)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1998



Art. 1 - Modifiche della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”.

1. La tabella A, allegata alla legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.
Art. 2 - Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

1. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunta la seguente lettera l bis):
“l bis) stipulare i contratti;”.
2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è inserito il seguente alinea:
“Provvedono altresì, su incarico della Giunta regionale, a stipulare contratti.”.
Art. 3 - Abrogazione della legge regionale 15 novembre 1988, n. 57 , “Intervento della Regione nel polo informativo Agricenter e direttive all’ESAV per la partecipazione”.
Art. 4 - Liquidazione del Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara (COOF).

1. La Giunta regionale provvede alla concessione al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara (COOF) del saldo del contributo associativo relativo agli anni 1992, 1993, 1995 e 1996 per un importo complessivo di lire 1.200 milioni (capitolo n. 12506).
Art. 5 - Attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario.

1. Per le attività di verifica e controllo previste per la concessione di aiuti, agevolazioni o sussidi finanziari di competenza della Regione o affidate alla medesima da disposizioni nazionali o comunitarie nel settore primario, nonché per le rilevazioni statistiche, contabili e di mercato previste dalle vigenti normative, la Giunta regionale può avvalersi dei servizi resi dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura (capitolo n. 12040).
2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Azienda regionale Veneto Agricoltura, che potrà utilizzare personale proprio o avvalersi di collaboratori esterni iscritti a ordini o collegi professionali.
Art. 6 - Disposizioni transitorie e modifiche della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto agricoltura””.

1. Gli stanziamenti autorizzati ai capitoli n. 12040 e n. 12042 del bilancio di previsione 1998 sono corrisposti anche per le attività di gestione e liquidazione degli enti regionali di cui all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
2. Gli adempimenti di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di avvio della gestione dell’Azienda regionale per i settori agricolo forestale e agro - alimentare “Veneto Agricoltura”.
3. (omissis) (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 7 - Disposizioni transitorie di leggi regionali in materia di interventi nel settore primario.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi ai sensi dell’articolo 28, comma primo, lettere a), b) e c) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , in relazione alla data di avvio del procedimento, sono fissate le seguenti scadenze:
a) per gli atti di concessione emessi entro il 31 dicembre 1989, il termine ultimo per la presentazione, da parte del soggetto beneficiario, degli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, è fissato al 30 giugno 1999;
b) per gli atti di concessione emessi tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1992, il termine ultimo per la presentazione, da parte del soggetto beneficiario, degli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, è fissato al 30 giugno 2000.
2. L’inosservanza dei termini previsti alle lettere a) e b) del comma 1 comporta la decadenza dal contributo e il conseguente recupero delle somme eventualmente già corrisposte a titolo di acconto.
Art. 8 - Partecipazioni azionarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere la partecipazione azionaria della costituenda società per azioni per la gestione del complesso termale denominato “Pietro d’Abano”, nel comune di Battaglia Terme (Padova), che, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede la partecipazione della Regione quale socio di diritto e a titolo gratuito.
2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere l’aumento di capitale sociale della società “Fonti di Recoaro S.p.A.”, con sede nel comune di Recoaro Terme (Vicenza), per l’importo di lire 400 milioni (capitolo n. 20020).
3. L’importo di cui all’articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” per la sottoscrizione della partecipazione azionaria della società AERTRE S.p.A. è stabilito in lire 312 milioni anziché in lire 300 milioni (capitolo n. 20004).
4. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 1, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , è autorizzata la sottoscrizione di nuove azioni della Veneto Sviluppo S.p.A. per complessivi 7.650 milioni di lire (capitolo n. 20010).
5. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per il tramite della Veneto Sviluppo SpA, l’aumento del capitale sociale della Società Aeroportuale “Valerio Catullo SpA” di Verona Villafranca, per un importo complessivo di lire 29.487.500 di cui lire 21.062.500 a titolo di sovrapprezzo.
Art. 9 - Modifiche della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 , “Iniziative per la promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie imprese”.

1. L’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 , è così sostituito:
“Articolo 4
1. La Giunta regionale promuove, con le modalità ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, le iniziative necessarie per la costituzione di una società per azioni d’investimento a capitale variabile, denominata NORDEST SICAV spa, di cui deve essere riservata alla Regione una quota di partecipazione di lire 1 miliardo e comunque non inferiore al cinque per cento del capitale sociale minimo di lire 10 miliardi richiesto dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo medesimo.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale autorizza la società Veneto Sviluppo spa a sottoscrivere le quote ed a svolgere tutte le azioni di promozione e costituzione della società NORDEST SICAV spa con uno stanziamento di lire 1 miliardo. (capitolo n. 20018).
3. Possono essere soci fondatori della NORDEST SICAV spa oltre alla Regione del Veneto, anche le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, altri enti pubblici, società che per legge esercitano attività di pubblico interesse, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare e altre società che operano nel settore dell’intermediazione e gestione del risparmio.
4. La Veneto Sviluppo spa, quale fiduciaria, partecipa in nome e per conto della Regione del Veneto alla NORDEST SICAV spa, costituita ed operante nel territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a condizione che la società abbia per oggetto l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni, in valori mobiliari di società aventi sede legale ed operatività prevalente nel triveneto o, subordinatamente, di società la cui presenza nell’area menzionata sia significativa ai fini della crescita economica delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia nonché Trentino-Alto Adige.”.
Art. 10 - Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , in materia di interventi a favore dell’associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi.

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , va interpretato nel senso che il contributo regionale è rapportato ad un prestito di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a sessanta mesi, indipendentemente dal contratto di finanziamento stipulato tra gli istituti di credito e l’impresa interessata, che può avere durata superiore ai sessanta mesi.
Art. 11 - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , “Interventi a favore dell’associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi”.

1. L’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , è così sostituito:
“Art. 3 - Condizioni per l’accesso ai contributi regionali.
1. Hanno titolo a chiedere i benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui all’articolo 2 composti da almeno 50 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione.
2. Negli statuti degli organismi di garanzia devono essere riportate le seguenti prescrizioni:
a) le prestazioni di garanzia sono concesse indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) l'impresa socia o consorziata viene esonerata dal pagamento, a favore degli organismi di garanzia, di qualsiasi diritto o provvigione commisurato all'importo del finanziamento ottenuto, ad eccezione dei costi di istruttoria e delle commissioni di garanzia addebitati dagli istituti di credito convenzionati;
c) in caso di liquidazione degli organismi di garanzia le cause di scioglimento devono essere preventivamente comunicate alla Giunta regionale che stabilisce la destinazione dei fondi regionali disponibili, non utilizzati a copertura di perdite;
d) ove sia consentita la restituzione delle quote sociali e consortili versate dalle imprese aderenti, non deve essere comunque prevista la distribuzione di contributi regionali a fondo perduto;
e) l’istituzione del collegio sindacale e l’attribuzione alla Giunta regionale della nomina del Presidente dello stesso. Il Presidente del collegio sindacale deve annualmente predisporre una relazione attestante la regolarità dell’utilizzo dei finanziamenti regionali, il corretto espletamento delle operazioni di garanzia e l’osservanza delle disposizioni della presente legge.
3. Con atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal legale rappresentante, gli organismi di garanzia dovranno dichiarare l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per la costituzione o per l’incremento dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia mantengono la loro destinazione, salvo che il consiglio di amministrazione degli organismi di garanzia disponga che una quota non superiore al cinquanta per cento degli interessi annualmente maturati venga destinata alla copertura di spese di gestione;
b) la garanzia prestata non può superare di norma il cinquanta per cento del prestito ottenuto dal socio, fatta salva la possibilità da parte del consiglio di amministrazione di autorizzare volta per volta l’aumento di tale limite fino ad un massimo dell’ottanta per cento.
4. Le convenzioni tra gli Istituti di credito e gli organismi di garanzia devono contenere specifiche clausole con le quali sia previsto che, in caso di insolvenza del socio, l’utilizzo del fondo, a favore del beneficiario, possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le azioni di rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.
5. Gli organismi di garanzia dovranno attenersi alle disposizioni previste dai commi precedenti entro un periodo transitorio di mesi sei a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Qualora la cooperativa o il consorzio di garanzia, nel momento di trasmissione degli elenchi con le graduatorie dei beneficiari di cui all’articolo 9, non comunichi il tasso convenzionato di cui al comma 1, si applica quale tasso di riferimento il prime rate ABI. La Regione trasmette alle cooperative o consorzi di garanzia le tabelle per il calcolo dell’attualizzazione del contributo.”.
Art. 12 - Disposizioni transitorie della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11 , in attuazione dell’articolo 25, comma 6, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 13 - Modifica dell’articolo 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)” e proroga dei termini.

1. Al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , dopo le parole “organismo regionale di garanzia di secondo grado” sono inserite le parole “in possesso delle caratteristiche indicate al comma 3,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , le parole “che non presentano i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 2” sono sostituite dalle parole “che non presentano i requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 2”.
3. Per l’anno in corso il termine per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi straordinari di cui all’articolo 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , viene fissato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 14 - Modifiche della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 “Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito” e successive modificazioni.

1. L’articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 , è così sostituito:
“Art. 4 - Aggiornamento degli importi della tassa regionale.
1. A decorrere dall’anno accademico 1999 - 2000, sentita la Conferenza Regione - Università del Veneto, istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , l’importo della tassa regionale è aggiornato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’anno accademico, arrotondando l’importo alle mille lire superiori.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 , è così sostituito:
“2. A decorrere dall’anno accademico 1999 – 2000, sentita la Conferenza Regione – Università del Veneto, istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , l’importo della borsa di studio regionale può essere aggiornato dalla Giunta regionale sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo relativa all’anno solare precedente a quello di inizio dell’anno accademico, arrotondando l’importo alle mille lire superiori.”.
Art. 15 - Interventi per il Parco regionale del Delta del Po.

1. Al fine di far fronte alle spese di primo impianto del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , è autorizzata per l’esercizio 1998 la spesa di lire 500 milioni (capitolo n. 51050).
Art. 16 - Interventi regionali nel settore dei trasporti.

1. Nel quadro degli interventi relativi all’eliminazione di passaggi a livello e all’adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali, previsti dalla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di lire 4.500 milioni, nell’ambito degli stanziamenti previsti per l’esercizio finanziario 1998 alla realizzazione degli interventi compresi nella tratta ferroviaria Rovigo - Ferrara della linea Padova - Bologna (capitolo n. 45322).
Art. 17 – Servizi ferroviari regionali.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare, con proprie risorse, il contratto di servizio concernente i servizi ferroviari di interesse regionale e locale, da stipularsi tra le FS S.p.A. e lo Stato, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera b) del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l’importo di lire 2 miliardi (capitolo n. 45780).
Art. 18 - Modifiche e disposizioni transitorie della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , è così sostituito:
“2. Fino al 31 dicembre 1998, il direttore generale svolge le funzioni di commissario straordinario per il compimento dei seguenti atti:
a) ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi della azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAV;
b) ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi multizonali di prevenzione, dei servizi delle Unità locali socio sanitarie;
c) ricognizione delle attrezzature e strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale, di proprietà delle Province e dei Comuni e del relativo personale;
d) predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , l’espressione “entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” è sostituita dall’espressione “entro il novantesimo giorno successivo al termine di cui all’articolo 22, comma 2”.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per la gestione amministrativa e contabile dei residui dei centri regionali specializzati di Teolo, Arabba e Castelfranco, l’ARPAV viene delegata alla liquidazione ed al pagamento delle posizioni contabili in essere al 31 dicembre 1998, ai sensi dell’articolo 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni, quale organo esterno alla Regione stessa, previa verifica da parte delle strutture regionali competenti, d’intesa con l’ARPAV, della permanenza degli obblighi che hanno dato origine ai residui esistenti.
Art. 19 - Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.

1. Dopo il n. 7) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 , è aggiunto il seguente n. 7 bis):
“7 bis) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperativistiche di abitazione maggiormente rappresentative.”.
Art. 20 - Disposizioni transitorie di leggi regionali e di leggi statali in materia di viabilità pubblica e calamità naturali.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1992, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 1999, pena la decadenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 riguardano i procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:
1) regionali:
a) legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19 ;
b) legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 ;
2) statali:
a) legge 3 agosto 1949, n. 589;
b) legge 10 agosto 1950, n. 647;
c) legge 15 febbraio 1953, n. 184;
d) legge 26 febbraio 1958, n. 126;
e) legge 21 aprile 1962, n. 181;
f) legge 22 luglio 1966, n. 614;
g) legge 23 dicembre 1966, n. 1142;
h) legge 9 gennaio 1971, n. 167;
i) legge 20 ottobre 1971, n. 912.
Art. 21 - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 “Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335” e successive modificazioni.
1. L’articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , è così sostituito:
“Art. 18 - Fondo di riserva di cassa.
1. Nel bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva, nella misura massima di un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, i cui prelievi e relative destinazioni ad integrazione od istituzione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla adozione e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.
2. Per consentire il pagamento dei residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente, non previsti o previsti in entità inadeguate nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi o carenti di un sufficiente stanziamento di cassa, è autorizzata l’istituzione o l’adeguamento dello stanziamento di cassa necessario con Decreto del Dirigente regionale della Direzione regionale per la Ragioneria e i Tributi, da comunicare al Consiglio regionale nei termini di cui al comma 1 e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla adozione. E’ fatto salvo il successivo adeguamento dell’ammontare presunto dei residui passivi corrispondenti, in occasione dell’assestamento di bilancio di cui all’articolo 21.”.
Art. 22 - Modifiche della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 “Organizzazione turistica della Regione” e successive modificazioni.

1. La denominazione dell’Azienda di Promozione Turistica n. 1, di cui all’allegato A, come modificato dalla legge regionale 22 luglio 1994, n. 32 e dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 18 , è modificata in “APT n. 1 Dolomiti: Cortina, Agordino, Zoldo, Val Boite, Cadore, Comelico e Sappada”.
Art. 23 - Modifiche e disposizioni transitorie della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 “Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico” e successive modificazioni.

1. Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , come da ultimo modificato dalla legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , le parole “i soggetti di cui alle tipologie dell’articolo 1, comma 2, lettera b)” sono sostituite con le parole “i soggetti di cui alle tipologie dell’articolo 1”.
2. Il quarto ed ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , è così sostituito:
“Sono ammissibili a contributo anche le iniziative avviate prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda per una spesa sostenuta entro i limiti del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile a contributo.”.
3. Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , le parole “lettere a), b), c) e d)” sono soppresse.
4. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi alle iniziative disciplinate dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , il termine ultimo per la presentazione della documentazione, da parte dei soggetti ammessi ai contributi a seguito dei provvedimenti di riparto degli anni 1987, 1988 e 1989, è fissato al 31 dicembre 1999, pena la revoca del contributo stesso.
Art. 24 - Disposizioni transitorie della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” e successive modificazioni.

1. I contributi concessi per le attività di cui agli articoli 36 e 42 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, possono essere erogati sia su avvenuta accettazione, sia su presentazione di idonea rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.
Art. 25 - Modifiche della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione, l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi” e successive modificazioni.

1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 , dopo le parole “dal ricevimento della comunicazione” sono inserite le parole “pena la decadenza del contributo”.
Art. 26 - Contributo regionale per la Chiesa Mausoleo di Auschwitz.

1. La Giunta regionale è autorizzata a versare al CINSEDO un contributo straordinario per l’anno 1998 di lire 20.500.000 quale concorso della Regione del Veneto alle spese per l’installazione delle vetrate artistiche nella Chiesa Mausoleo di S. Giuseppe in Oswiecim ad Auschwitz (capitolo n. 70214).
Art. 27 - Disposizioni transitorie di leggi regionali relative a contributi per edilizia a favore degli emigrati.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi ai sensi della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , come modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 , il termine ultimo per la presentazione della documentazione è fissata al 30 giugno 1999, pena la decadenza.
2. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi fino al 31 dicembre 1997 ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 , il termine ultimo per la presentazione della documentazione è fissata al 30 giugno 2000, pena la decadenza.
Art. 28 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto”.

1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 , come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 , dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera m bis):
“m bis) I soggetti indicati negli articoli 22 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, pubblicano a proprie spese gli avvisi di progetto di fusione, conferimento, scissione, liquidazione o trasformazione nel Bollettino ufficiale della Regione e negli albi pretori degli enti o delle società interessati.”.
Art. 29 - Modifica dell’allegato di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e approvazione del Progetto Montagna”.

1. Il contributo di lire 300 milioni concesso al Comune di Colle Santa Lucia per l’intervento straordinario n. 19/B “Restauro della Casa della Cultura Ladina” di cui al paragrafo 2.2 del documento approvato dall’articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , deve intendersi relativo anche all’acquisizione della quota parte di fabbricato necessaria per il completamento dell’opera.
Art. 30 - Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

1. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , è così sostituito:
“1. Entro il 31 dicembre 1998 sono insediati gli organi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c).”.
Art. 31 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.

1. Il quarto comma dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è così sostituito:
“Le annualità di ammortamento e gli interessi dei mutui, dedotta la quota spettante agli Istituti di credito in base alla convenzione, saranno da questi versati fino al 31 dicembre 2018 al fondo forestale, per essere reinvestiti in ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto.”.
2. Tra il quarto ed il quinto comma dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è inserito il seguente comma:
“La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione transitoria per i procedimenti relativi ai nullaosta già emessi e non conclusi alla data del 31 dicembre 1998, al fine di consentire la definizione delle pratiche in corso.”.
Art. 32 - Centri di emergenza.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi agli interventi disposti dall’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 , il termine per l’ultimazione dei lavori e per la rendicontazione dell’attività è fissato al 31 dicembre 1999.
Art. 33 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”.

1. L’articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è così sostituito:
“Art. 5 - Programma di interventi per il piano pataticolo regionale.
1. In attuazione del Progetto per la pataticoltura veneta di cui al provvedimento del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 1099, la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle Associazioni di produttori del settore per la realizzazione di un programma di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controllo di qualità, riconversione e qualificazione della produzione della patata da seme.
2. Il contributo regionale per l’attuazione del programma di cui al comma 1 viene concesso per le azioni ammissibili ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 e nella misura prevista dal medesimo articolo.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1998, di lire 250 milioni (capitolo n. 11530).”.
Art. 34 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Teatro Stabile del Veneto un contributo straordinario di lire 600 milioni per attività di decentramento e valorizzazione della drammaturgia veneta con riferimento alla stagione 1997/1998 (capitolo n. 70036).
2. Il contributo è liquidato su presentazione di una relazione analitica delle attività realizzate per i fini di cui al comma 1.
Art. 35 - Proroga di termini in materia di interventi sulla mobilità comunale.

1. Il termine previsto al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 s’intende prorogato di centoventi giorni per gli interventi individuati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 9 e già ammessi a contributo per l’anno 1997.
Art. 36 - Modifica della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 “Contributo ai gruppi consiliari”.

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:
“Art. 1 bis – Disposizioni particolari per lo scioglimento di un gruppo consiliare.
1. In caso di scioglimento di un gruppo consiliare nel corso della legislatura, al nuovo gruppo di appartenenza è attribuita per ogni consigliere proveniente dal gruppo che si è sciolto una quota parte del saldo contabile. La quota parte si calcola dividendo il saldo contabile del gruppo che si è sciolto per il numero dei consiglieri che costituivano il gruppo medesimo.”.
2. In fase di prima applicazione le disposizioni del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1998.
Art. 37 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.

1. Dopo il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1988, n. 56 , è aggiunto il seguente comma:
“L’Ufficio di Presidenza assicura al gruppo consiliare misto sede e servizi adeguati in modo da garantire ai consiglieri aderenti al gruppo l’assolvimento in forma autonoma delle proprie funzioni.”.
Art. 38 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.

1. Dopo il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 , è aggiunto il seguente comma:
“Al gruppo consiliare misto il contributo di cui al comma primo è assegnato in ragione di una quota per ciascun consigliere aderente al gruppo di importo pari a quello di cui alla lettera a) del medesimo primo comma.”.
Art. 39 - Disposizioni integrative dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” in materia di gruppo consiliare misto.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. Al gruppo consiliare misto è assegnata una unità di personale di livello quinto per ciascun consigliere aderente al gruppo. Su richiesta del Presidente del gruppo l’Ufficio di Presidenza assegna, tenuto conto delle esigenze del gruppo stesso, una unità di personale con qualifica di dirigente o funzionario; relativamente a tale unità di personale non si applicano il comma 1 dell’articolo 181 della presente legge e la disciplina prevista per i responsabili dei gruppi consiliari dal comma 10 dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .”.
Art. 40 - Modifiche dell’articolo 178 e della relativa tabella della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.

1. Il comma 2 dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:
“2. A ogni Gruppo consiliare è assegnato personale nel numero massimo e secondo i seguenti criteri:
Gruppi da 1 Consigliere: 2 unità;
da 2 a 3 Consiglieri: 3 unità;
da 4 a 5 Consiglieri: 5 unità;
da 6 a 7 Consiglieri: 7 unità;
da 8 a 10 Consiglieri: 8 unità;
da 11 a 15 Consiglieri: 10 unità;
da 16 a 20 Consiglieri: 13 unità;
oltre 21 Consiglieri: 15 unità.”.
2. La tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come da ultimo modificata dall’articolo 8, comma 10, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , è così sostituita:

TABELLA B) Personale previsto per i Gruppi consiliari
Livelli

Dirigenti
VIII
VII
VI
IV
Totali
Gruppi da 1 Consigliere
1



1
2
Gruppi da 2 a 3
1


1
1
3
Gruppi da 4 a 5
1

1
1
2
5
Gruppi da 6 a 7
1

1
1
4
7
Gruppi da 8 a 10
1
1
1
1
4
8
Gruppi da 11 a 15
1
1
3
1
4
10
Gruppi da 16 a 20
2
1
3
2
5
13
Gruppi oltre 21
2
2
3
3
5
15
Art. 41 - Contributi per l’acquisizione di immobili dismessi dal demanio militare.

1. La Giunta regionale concede un contributo fino a lire 500 milioni per l’acquisizione da parte del Comune di Lavagno (Verona) delle aree demaniali dello Stato ex forte San Briccio (capitolo n. 3473).
Art. 42 - Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.

1. Le quote stabilite dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , come da ultimo modificato dalla legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 , sono stabilite rispettivamente in lire 3.000.000 per la lettera a), in lire 2.000.000 per la lettera b) e in lire 1.500.000 per la lettera c) (capitolo n. 30).
2. L’aumento previsto dal comma 1 decorre dal 1° luglio 1998.
Art. 43 - Modifica dell’articolo 82 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”.

1. Il comma 1 dell’articolo 82 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , è così sostituito:
“1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bassano del Grappa un contributo straordinario di lire 1.200 milioni per l’anno 1998 per le celebrazioni del millennio della città.” (capitolo n. 70212).
2. Il contributo è erogato su rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 44 - Disposizioni transitorie della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 “Norme per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti”, come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 .

1. Le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come introdotto dall’articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 , sono applicabili a partire dal 1° giugno 1999.
2. I titolari degli impianti ad uso privato in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , senza la prescritta autorizzazione devono presentare, al Comune nel cui territorio ha sede l’impianto, domanda di rilascio dell’autorizzazione medesima entro il 31 marzo 1999.
3. La presentazione nei termini della domanda di autorizzazione di cui al comma 2, per gli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , comporta l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come introdotto dall’articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 .
4. L’articolo 55 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , è abrogato.
Art. 45 - Disposizioni transitorie per l’accesso alla qualifica dirigenziale di particolari figure e profili professionali.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 46 - Dichiarazione d'urgenza.

(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).


SI OMETTE L’ALLEGATO




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