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Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 (BUR n. 112/1999)

Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie

Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 (BUR n. 112/1999)

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (1)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione. (2)

1. Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico la Regione concede contributi per lavori di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, con esclusione delle scuole paritarie che svolgono il servizio di istruzione con modalità commerciale e delle istituzioni per l'istruzione non paritarie.
2. Ai fini della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua con proprio provvedimento le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale.

Art. 2 - Destinatari.

1. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1, gli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono a uso scolastico per almeno dieci anni a titolo gratuito o a canone simbolico, l’utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.
1 bis. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1 i comitati di gestione di cui al comma 1 che risultino titolari di convenzione stipulata con l’istituzione pubblica o privata proprietaria dell’edificio scolastico, in forza della quale hanno legittimazione ad eseguire interventi di ampliamento, completamento e sistemazione dell’edificio stesso. ( 3)

Art. 3 - Presentazione delle domande.

1. Ai fini di accedere ai benefici previsti dalla presente legge, il legale rappresentante dell’ente interessato presenta domanda alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, del provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce i criteri per l’assegnazione dei contributi. ( 4)
2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) una dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti la proprietà dell’immobile e che i lavori, per i quali si richiede il contributo, non sono stati iniziati;
b) nel caso di istituzioni private, una dichiarazione da parte del legale rappresentane, che si impegni a destinare l’immobile ad uso scolastico per dieci anni o a concederlo per lo stesso uso e periodo a titolo gratuito ovvero a un canone simbolico o in comodato;
c) una dichiarazione, da parte dell’autorità scolastica competente, attestante il numero degli alunni frequentanti nell'ultimo triennio, il plesso scolastico per il quale si richiedono i benefici;
d) una relazione, resa dal legale rappresentante dell’ente, che illustri le motivazioni della necessità e urgenza dell’opera con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni, e una relazione, a firma di un tecnico abilitato, che descriva le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e i costi previsti;
d bis) nei casi di cui al comma 1 bis dell’articolo 2, copia della convenzione di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 2. ( 5)

Art. 3 bis – Interventi straordinari. (6)

1. Al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici di cui all’articolo 1, in casi di particolare urgenza e indifferibilità dettati da esigenze di tutela della salute pubblica e/o della pubblica incolumità, anche qualora riguardino l’eliminazione di barriere architettoniche, la Giunta regionale può prevedere di intervenire a favore dei soggetti di cui all’articolo 2 e, a valere sulle disponibilità della presente legge, per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la continuità scolastica.
2. La Giunta, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, individua i criteri per la qualificazione del ricorrere dei presupposti di cui agli interventi del presente articolo, su cui entro trenta giorni, termine decorso il quale si prescinde dal parere, si esprime la competente commissione.

Art. 4 - Piano di riparto.

1. Il piano di riparto viene definito secondo le procedure contenute nell’ articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . ( 7)
2. Per la definizione del piano di riparto, la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, anche avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione, esprime un parere tecnico sulle caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e sui costi previsti.

Art. 5 - Misura del contributo.

1. Il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può superare la somma di 500.000,00 euro, ( 8) oltre l’IVA, indipendentemente dall’importo complessivo del progetto o del preventivo di spesa presentati.
2. omissis ( 9)
3. omissis ( 10)

Art. 6 - Erogazione dei contributi. (11)

1. L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte del legale rappresentante dell’ente beneficiario.
2. La richiesta di erogazione del contributo è presentata alla struttura regionale di cui al comma 1 competente in materia di lavori pubblici corredata dai prescritti certificati, entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e comunque entro i termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di lavori pubblici, ( 12) pena la decadenza del contributo stesso.
3. omissis ( 13)
4. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici effettua, avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile, verifiche sulla correttezza e sulla regolarità della spesa sostenuta mediante il metodo del sorteggio su un campione pari ad almeno il cinque per cento dei soggetti finanziati.
4 bis. La diversa destinazione dell'immobile, prima della scadenza del termine decennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), comporta la revoca del contributo ed il conseguente recupero con le modalità previste dalla vigente normativa. ( 14)

Art. 7 - Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza.

1. I fondi che si rendessero disponibili per provvedimenti di revoca o per decadenza o per accertamenti di economia, sono utilizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per interventi di particolare urgenza e indifferibilità o per opere relative a domande non accolte, purché ammissibili a contributo.

Art. 8 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati:
c) l’articolo 7 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo n. 71020 (contributi ai comuni e istituzioni pubbliche e private per l’adattamento e il riattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie) del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1999. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10 - Norme transitorie.

1. Le disposizioni previste dall’ articolo 3 e quelle previste dall’ articolo 6 si applicano anche al piano finanziato con il bilancio di cui all’esercizio corrente.
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’ articolo 3 è fissato entro i sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 bis. La graduatoria delle domande prodotte entro il termine di cui al comma 2 per l’esercizio finanziario 2000 rimane in vigore anche per l’esercizio finanziario 2001. ( 15)
2 ter. Le domande prodotte entro il settembre 2000 concorrono alla graduatoria dell’esercizio finanziario 2002. ( 16)

Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Titolo sostituito da comma 2 art. 10 della legge regionale 14 novembre 2024, n. 28 .
( 2) Articolo sostituito da comma 1 art. 10 della legge regionale 14 novembre 2024, n. 28 .
( 3) Comma aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .
( 4) Comma sostituito da comma 1 dell'art. 44 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
( 5) Lettera aggiunta da comma 2 art. 2 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .
( 6) Articolo inserito da comma 1 art. 5 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 25 .
( 7) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 8) Comma così modificato da comma 1 art. 16 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che ha sostituito le parole “la somma di 200.000,00 euro” con le parole “la somma di 500.000,00 euro”; in precedenza modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 30 giugno 2006, n. 11 che ha sostituito le parole “la somma di 150.000,00 euro” con le parole “la somma di 200.000,00 euro” e da comma 1 art. 3 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 che ha sostituito le parole “di lire 200 milioni (103.291,38 euro) con le parole “di 150.000 euro”.
( 9) Comma abrogato da comma 2 art. 1 legge regionale 30 giugno 2006, n. 11 .
( 10) Comma abrogato da comma 2 art. 1 legge regionale 30 giugno 2006, n. 11 .
( 11) L’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 ha disposto al comma 1 che: “Ai fini della erogazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”, dei contributi già concessi e non revocati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le rendicontazioni delle spese sostenute dagli enti pubblici o dai comitati di gestione di cui all’articolo 2 della stessa legge” ed al comma 2 che: “Quanto disposto al comma 1, nel caso di istituzione privata proprietaria dell’edificio, è subordinato al rilascio, da parte del rappresentante legale della stessa, della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b), della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .”
( 12) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 che ha sostituito le parole “entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di riparto” con le parole “entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e comunque entro i termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di lavori pubblici”.
( 13) Comma abrogato da comma 2 art. 4 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .
( 14) Comma aggiunto da comma 3 art. 4 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .
( 15) Comma aggiunto da comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
( 16) Comma aggiunto da comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 (BUR n. 112/1999)

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTO REGIONALE PER L’AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE



Art. 1 - Finalità.

1. Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico, la Regione concede contributi per lavori di ampliamento completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute.
Art. 2 - Destinatari.

1. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1, gli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono a uso scolastico per almeno dieci anni a titolo gratuito o a canone simbolico, l’utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.
Art. 3 - Presentazione delle domande.

1. Ai fini di accedere ai benefici previsti della presente legge, il legale rappresentante dell'ente interessato presenta domanda alla Giunta regionale entro il mese di settembre di ogni anno.
2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) una dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti la proprietà dell’immobile e che i lavori, per i quali si richiede il contributo, non sono stati iniziati;
b) nel caso di istituzioni private, una dichiarazione da parte del legale rappresentane, che si impegni a destinare l’immobile ad uso scolastico per dieci anni o a concederlo per lo stesso uso e periodo a titolo gratuito ovvero a un canone simbolico o in comodato;
c) una dichiarazione, da parte dell’autorità scolastica competente, attestante il numero degli alunni frequentanti nell'ultimo triennio, il plesso scolastico per il quale si richiedono i benefici;
d) una relazione, resa dal legale rappresentante dell’ente, che illustri le motivazioni della necessità e urgenza dell’opera con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni, e una relazione, a firma di un tecnico abilitato, che descriva le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e i costi previsti.
Art. 4 - Piano di riparto.

1. Il piano di riparto viene definito secondo le procedure contenute nell’articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
2. Per la definizione del piano di riparto, la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, anche avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione, esprime un parere tecnico sulle caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e sui costi previsti.
Art. 5 - Misura del contributo.

1. Il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può superare la somma di lire 200 milioni (103.291,38 Euro), oltre l’IVA, indipendentemente dall’importo complessivo del progetto o del preventivo di spesa presentati.
2. Il limite minimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può essere inferiore alla somma di lire 25 milioni (12.911,42 Euro), oltre l’IVA, indipendentemente dall’importo complessivo del progetto o preventivo di spesa presentati.
3. La misura del contributo non può superare il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 6 - Erogazione dei contributi.

1. L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte del legale rappresentante dell’ente beneficiario.
2. La richiesta di erogazione del contributo è presentata alla struttura regionale di cui al comma 1 competente in materia di lavori pubblici corredata dai prescritti certificati, entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di riparto, pena la decadenza del contributo stesso.
3. I soggetti destinatari dei contributi che, per oggettiva impossibilità, non sono in grado di presentare la documentazione di cui al comma 2 nel termine previsto, possono richiedere, entro lo stesso termine, una proroga, per un periodo massimo di dodici mesi, al dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, che provvede con proprio decreto da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di ragioneria e tributi.
4. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici effettua, avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile, verifiche sulla correttezza e sulla regolarità della spesa sostenuta mediante il metodo del sorteggio su un campione pari ad almeno il cinque per cento dei soggetti finanziati.
Art. 7 - Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza.

1. I fondi che si rendessero disponibili per provvedimenti di revoca o per decadenza o per accertamenti di economia, sono utilizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per interventi di particolare urgenza e indifferibilità o per opere relative a domande non accolte, purché ammissibili a contributo.
Art. 8 - Abrogazioni.
Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo n. 71020 (contributi ai comuni e istituzioni pubbliche e private per l’adattamento e il riattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie) del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1999. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 10 - Norme transitorie.

1. Le disposizioni previste dall’articolo 3 e quelle previste dall’articolo 6 si applicano anche al piano finanziato con il bilancio di cui all’esercizio corrente.
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 3 è fissato entro i sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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