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Legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 (BUR n. 113/1999)

Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita

Legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 (BUR n. 113/1999)

INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA E DELLE CITTÀ D’ARTE AI FINI DELLE DEROGHE AGLI ORARI DI VENDITA (1) (2)

Art. 1 - Delega alle Province.

1. Ai fini della concessione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali previste dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, con la presente legge la Regione delega alle province l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico, con le modalità e i criteri indicati agli articoli seguenti.
2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell’ articolo 55 dello Statuto regionale i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all’esercizio delle funzioni delegate.

Art. 2 - Criteri per l’individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica. (3)

1. Possono essere individuati ad economia prevalentemente turistica solo i comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, come definiti al comma 2, con almeno mille e cinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere.
2. Ai fini della presente legge i comuni sono classificati:
a) montani, se il territorio ricade in tutto o in parte in una comunità montana;
b) litoranei e lacuali, se il territorio si estende in tutto o in parte sul litorale adriatico o su un lago;
c) termali, se nel territorio sono state rilasciate concessioni termali e sono operativi stabilimenti termali.
3. Ai fini dell’individuazione i comuni presentano , entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda alla provincia competente per territorio, allegando idonea documentazione completa di dati statistici, anche stagionali, relativi agli indicatori seguenti:
a) rapporto tra popolazione residente e numero di presenze in esercizi alberghieri ed extra alberghieri;
b) rapporto tra imprese turistiche e occupati nelle stesse e il totale delle imprese e totale degli occupati nel territorio comunale;
c) presenza di stabilimenti termali o strutture congressuali;
d) rapporto tra pubblici esercizi e popolazione residente;
e) ogni altro elemento o testimonianza storica significativa utile ad esprimere la rilevanza del turismo nell'economia del comune.
4. Alla domanda di cui al comma 3 sono inoltre allegati:
a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori;
b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per territorio.
5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti la provincia, su richiesta, individua come comune o zona del territorio del medesimo, ad economia prevalentemente turistica, i comuni il cui capoluogo è situato ad una altitudine superiore o pari a seicento metri sul livello del mare e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in parte, nel perimetro del Piano d’area del Delta del Po e i centri storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in parte nel perimetro del Parco del Delta del Po. ( 4)

Art. 3 - Criteri per l’individuazione delle città d'arte. (5)

1. Possono essere individuati come città d’arte o zona del comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, i comuni ricadenti in tutto o in parte in zona montana e i centri storici, come definiti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, dei comuni individuati come “città murate del Veneto” ai sensi della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle città murate del Veneto” con almeno duecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere e tutti gli altri comuni con almeno seicento posti letto. ( 6)
2. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1 i comuni presentano domanda alla provincia competente per territorio fornendo idonea documentazione relativa ai seguenti indicatori:
a) presenza di centri storici classificati dagli strumenti urbanistici come Zona A e/o zona di interesse storico-artistico;
b) provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali, nazionali o regionali;
c) operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali, artistici e culturali, edifici di culto o religiosi, atti ad attirare rilevanti flussi di visitatori, per la cui visita o illustrazione è richiesta specifica professionalità di guide turistiche specializzate e riconosciute dalla normativa vigente;
d) adeguato numero di immobili o aree soggetti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e legge 29 giugno 1939, n. 1497;
e) menzione del comune o della località in guide turistiche a diffusione nazionale o internazionale, come centro di interesse storico-culturale;
f) ogni altro elemento utile a dimostrare la qualifica di città d'arte e la sua rilevanza nell'economia del comune.
3. Alla domanda di cui al comma 2 sono inoltre allegati:
a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori;
b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per territorio.

Art. 4 - Compiti della Provincia.

1. La provincia adotta propri criteri di applicazione nel territorio degli indicatori di cui all’articolo 2 comma 3 e articolo 3 comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato ai comuni e può essere oggetto di revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. I provvedimenti di individuazione devono essere comunicati entro trenta giorni dall'emanazione alla struttura regionale competente in materia di commercio.

Art. 5 - Deroghe e sanzioni.

1. Le deroghe alla chiusura non possono applicarsi al di fuori del centro storico o comunque della zona di interesse artistico o ad economia prevalentemente turistica espressamente indicata nel provvedimento di individuazione.
2. Nel Comune di Venezia non sono applicabili deroghe per la zona della terraferma.
3. In caso di violazione all’obbligo di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione o la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. ( 7)

Art. 6 - Norme finali e transitorie.

1. In via di prima applicazione, i comuni che intendano ottenere la qualifica di cui agli articoli 2 e 3 devono presentare domanda munita della necessaria documentazione alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento dei criteri di cui all’articolo 4. Entro i successivi sessanta giorni la Provincia provvede alla conseguente individuazione.
2. In caso di inerzia della provincia, la Giunta regionale diffida la stessa a provvedere entro trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia la Giunta regionale provvede ad adempiere alle disposizioni della presente legge entro i successivi trenta giorni.
3. L’ articolo 35 ( 8) della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 ha efficacia fino all’individuazione da parte delle province dei comuni interessati e comunque non oltre duecentosettanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 - Norma finanziaria.

omissis ( 9)


Note

( 1) L’articolo 40 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 ha dettato disposizioni integrative in materia di violazioni agli obblighi di chiusura domenicale o festiva. La legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 è stata abrogata dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 che ha ridisciplinato la materia. In materia di obblighi di chiusura domenicale e festiva vedi quanto disposto dall’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 e la relativa pronuncia della Corte costituzionale che ne ha chiarato la illegittimità costituzionale.
( 2) La legge è stata impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza del 14 maggio 2003 (G.U. 1ª serie speciale n. 37/2003) con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione. Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 243/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 26/2005), con cui la Corte Costituzionale, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’articolo 117 della Costituzione e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, ha ritenuto che la disciplina legislativa denunciata non attribuisce un arbitrario privilegio ad alcuni Comuni, né appare manifestamente irragionevole, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore regionale la valutazione finalizzata a differenziare, sulla base di criteri generali, la composita realtà territoriale, ai fini dell’attribuzione di specifiche qualificazioni della stessa.
( 3) Con sentenza n. 243/2005 (G.U. 1° serie speciale n. 26/2005) la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità sollevate con riferimento agli articoli 2 e 3.
( 4) Comma così modificato da comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 che ha aggiunto tutte le parole presenti dopo la parola mare. In precedenza sostituito da art. 39 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
( 5) Con sentenza n. 243/2005 (G.U. 1° serie speciale n. 26/2005) la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità sollevate con riferimento agli articoli 2 e 3.
( 6) Comma così sostituito da comma 1 dell’art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
( 7) L’articolo 40 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 ha dettato disposizioni integrative del presente articolo disponendo:
“Art. 40 - Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva e modifica dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 .
1. Fatte salve le deroghe disposte dai comuni con le modalità stabilite dall’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo nonché di quelle disposte ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" e successive modificazioni in caso di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
2. Dalla seconda violazione i comuni sono tenuti ad imporre la chiusura dell’esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni fino ad un massimo di 15 giorni.”.
( 8) La legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 è stata abrogata dalla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 a sua volta abrogata dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 che ha ridisciplinato la materia.
( 9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 (BUR n. 113/1999)

INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA E DELLE CITTÀ D’ARTE AI FINI DELLE DEROGHE AGLI ORARI DI VENDITA (1)



Art. 1 - Delega alle Province.

1. Ai fini della concessione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali previste dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, con la presente legge la Regione delega alle province l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico, con le modalità e i criteri indicati agli articoli seguenti.
2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto regionale i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all’esercizio delle funzioni delegate.
Art. 2 - Criteri per l’individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica.

1. Possono essere individuati ad economia prevalentemente turistica solo i comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, come definiti al comma 2, con almeno mille e cinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere.
2. Ai fini della presente legge i comuni sono classificati:
a) montani, se il territorio ricade in tutto o in parte in una comunità montana;
b) litoranei e lacuali, se il territorio si estende in tutto o in parte sul litorale adriatico o su un lago;
c) termali, se nel territorio sono state rilasciate concessioni termali e sono operativi stabilimenti termali.
3. Ai fini dell’individuazione i comuni presentano , entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda alla provincia competente per territorio, allegando idonea documentazione completa di dati statistici, anche stagionali, relativi agli indicatori seguenti:
a) rapporto tra popolazione residente e numero di presenze in esercizi alberghieri ed extra alberghieri;
b) rapporto tra imprese turistiche e occupati nelle stesse e il totale delle imprese e totale degli occupati nel territorio comunale;
c) presenza di stabilimenti termali o strutture congressuali;
d) rapporto tra pubblici esercizi e popolazione residente;
e) ogni altro elemento o testimonianza storica significativa utile ad esprimere la rilevanza del turismo nell'economia del comune.
4. Alla domanda di cui al comma 3 sono inoltre allegati:
a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori;
b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per territorio.
5.In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, la provincia, su richiesta, individua come comune o zona del territorio del medesimo, ad economia prevalentemente turistica, i comuni il cui territorio é situato totalmente in zona montana con altitudine superiore a seicento metri sul livello del mare.
Art. 3 - Criteri per l’individuazione delle città d'arte.

1. Possono essere individuati come città d'arte o zona del comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, solo i comuni ricadenti in tutto o in parte in zona montana con almeno duecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere e tutti gli altri comuni con almeno seicento posti letto.
2. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1 i comuni presentano domanda alla provincia competente per territorio fornendo idonea documentazione relativa ai seguenti indicatori:
a) presenza di centri storici classificati dagli strumenti urbanistici come Zona A e/o zona di interesse storico-artistico;
b) provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali, nazionali o regionali;
c) operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali, artistici e culturali, edifici di culto o religiosi, atti ad attirare rilevanti flussi di visitatori, per la cui visita o illustrazione è richiesta specifica professionalità di guide turistiche specializzate e riconosciute dalla normativa vigente;
d) adeguato numero di immobili o aree soggetti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e legge 29 giugno 1939, n. 1497;
e) menzione del comune o della località in guide turistiche a diffusione nazionale o internazionale, come centro di interesse storico-culturale;
f) ogni altro elemento utile a dimostrare la qualifica di città d'arte e la sua rilevanza nell'economia del comune.
3. Alla domanda di cui al comma 2 sono inoltre allegati:
a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori;
b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per territorio.
Art. 4 - Compiti della Provincia.

1. La provincia adotta propri criteri di applicazione nel territorio degli indicatori di cui all’articolo 2 comma 3 e articolo 3 comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato ai comuni e può essere oggetto di revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. I provvedimenti di individuazione devono essere comunicati entro trenta giorni dall'emanazione alla struttura regionale competente in materia di commercio.
Art. 5 - Deroghe e sanzioni.

1. Le deroghe alla chiusura non possono applicarsi al di fuori del centro storico o comunque della zona di interesse artistico o ad economia prevalentemente turistica espressamente indicata nel provvedimento di individuazione.
2. Nel Comune di Venezia non sono applicabili deroghe per la zona della terraferma.
3. In caso di violazione all’obbligo di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione o la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 6 - Norme finali e transitorie.

1. In via di prima applicazione, i comuni che intendano ottenere la qualifica di cui agli articoli 2 e 3 devono presentare domanda munita della necessaria documentazione alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento dei criteri di cui all’articolo 4. Entro i successivi sessanta giorni la Provincia provvede alla conseguente individuazione.
2. In caso di inerzia della provincia, la Giunta regionale diffida la stessa a provvedere entro trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia la Giunta regionale provvede ad adempiere alle disposizioni della presente legge entro i successivi trenta giorni.
3. L’articolo 35 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 ha efficacia fino all’individuazione da parte delle province dei comuni interessati e comunque non oltre duecentosettanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo n. 4100 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2000.
2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.



Note

( 1) Con sentenza n. 243/2005 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, e la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione.


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