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Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 (BUR n. 8/2000)

Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile

Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 (BUR n. 8/2000)

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE (1)

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato:
a) promuove e sostiene l’imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi;
b) favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale, nonché l’accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici.

Art. 2 - Destinatari dei contributi.

1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;
b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c);
e) professioniste iscritte agli ordini professionali e quelle aderenti alle associazioni professionali contenute nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, residenti da almeno due anni in Veneto. ( 2)
2. Le imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1( 3) devono avere sede operativa nel Veneto.( 4)
3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;
b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente;
b bis) praticare la parità retributiva tra donne e uomini. ( 5)
4. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1( 6) devono:
a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;
c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo. ( 7)
4 bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese a prevalente partecipazione femminile, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale. ( 8)

Art. 3 - Contributi.

1. Alle imprese di cui all’articolo 2 possono essere concessi i seguenti contributi:
a) in conto capitale; ( 9)
b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.;
c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile;
c bis) in conto interessi;
c ter) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
c quater) fondi di garanzia ed altre forme agevolate che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
c quinquies) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale. ( 10)
1 bis. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono concesse e sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa. ( 11)
2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001; ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 per le imprese del settore agricolo, fatta eccezione per il settore dell'agriturismo, e per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3bis e 3ter. ( 12)

Art. 3 bis - Contributi alle imprese del settore agricolo.

1. La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è subordinata al rispetto delle disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati sulla GUCE n. C28 del 1° febbraio 2000.
2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Veneto approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) n. 2904 del 29 settembre 2000. In particolare, in quanto applicabili si fa riferimento:
a) alla misura n. 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” del PSR, fatta eccezione per il limite di età, per quanto riguarda l’avvio di attività imprenditoriali;
b) alla misura n. 1 “Investimenti nelle aziende agricole”, alla misura n. 7 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, alla misura n.13 A ”Incentivazione dei sistemi di certificazione della qualità”, alla misura n. 16 A “Agriturismo”, alla misura n. 16 B “Diversificazione delle attività aziendali” del PSR, per quanto riguarda la realizzazione di processi innovativi e delle iniziative produttive aziendali;
c) alla misura n. 3 “Formazione” del PSR, per quanto riguarda la formazione. ( 13)

Art. 3terContributi alle iniziative rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

1. La concessione delle agevolazioni nei settori della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici è soggetta alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al DOCUP 2000-2006 Completamento di programmazione per le regioni fuori obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2001) n. 45 del 23 gennaio 2001; in particolare, in quanto applicabili si fa riferimento alla misure n. 3.2 “acquacoltura”, n. 3.4 “trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici”, n. 3.5 “pesca acque interne”, n. 4.1 “piccola pesca costiera”, n. 4.3 “promozione dei prodotti ittici” e n. 4.6 “diffusione di nuove tecnologie” dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). ( 14)

Art. 4 - Non cumulabilità.

omissis ( 15)

Art. 5 - Revoca.

1. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono revocati nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) mancata attuazione, totale o parziale, dell’iniziativa imprenditoriale entro due anni dall’erogazione del contributo.

Art. 6 - Disposizioni attuative.

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera:
a) sui termini e le modalità di presentazione delle domande;
b) sull’entità e sulle modalità di erogazione dei contributi in base alle seguenti priorità:
1) incremento dell’occupazione femminile;
2) raggiungimento degli standards di qualità di certificazione europea;
3) maggior incremento percentuale degli addetti;
4) attività svolta nei settori innovativi e nella diversificazione dei prodotti; ( 16)
c) sulle modalità di revoca dei contributi.
1 bis In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale. ( 17)

Art. 7 - Assistenza tecnica.

1. La Regione, al fine di fornire l’assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria operanti nel territorio.
1 bis. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo all’imprenditoria femminile, avvalendosi anche di qualificati soggetti esterni. ( 18)
2. La Regione, altresì, può stipulare apposita convenzione con la Commissione regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 anche al fine di consentire un’efficace funzione dei Consiglieri di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”.

Art. 8 - Relazione annuale.

1. La Giunta regionale, entro l’8 marzo di ogni anno, predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge da presentare alla Commissione consiliare competente.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte:
1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 3 e lettera a), comma 2, dell'articolo 3 bis della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell’ articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 ( 19) , mediante utilizzo dell’importo accantonato nella partita n. 12 del capitolo n. 80230 denominato “Fondo globale spese d’investimento” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23012 denominato “Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile” con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza; ( 20)
2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 3, lettera b), comma 2, dell'articolo 3 bis e all'articolo 3 ter della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23020 denominato “Fondo di rotazione per l’imprenditoria femminile” con legge di bilancio ai sensi dell’ articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni; ( 21)
3) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ articolo 3, e lettera c), comma 2, dell'articolo 3 bis della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23014, denominato “Contributi per la formazione dell’imprenditoria femminile” con legge di bilancio ai sensi dell’ articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. ( 22)

Art. 10 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Vedi anche quanto disposto dall’art. 5, in tema di misure per promuovere la occupazione femminile stabile e di qualità, della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità” e con particolare riguardo al comma 1 dell’art. 5 ai sensi del quale “1. La Regione, nell’ambito della promozione dell’occupazione femminile stabile e di qualità, sostiene e valorizza le imprese e i soggetti con sede legale e operanti sul territorio regionale iscritti al Registro.”.
( 2) Comma sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 3) Comma così modificato da comma 2 art. 8 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha sostituito le parole “di cui alle lettere a) e b)” con le parole “di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
( 4) Con avviso di rettifica pubblicato sul BUR n. 51 del 27/05/2003 a pag. 124 è stata apportata la seguente correzione: dove è scritto "sede legale ed operativa" deve leggersi e intendersi "sede operativa".
( 5) Lettera inserita da comma 3 art. 8 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 6) Comma così modificato da comma 4 art. 8 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha sostituito le parole “di cui alle lettere a) e b) del comma 1” con le parole “di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1”.
( 7) Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6 .
( 8) Comma aggiunto da comma 1 art. 23 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . Il comma 7 dell’art. 23 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni introdotte dall’art. 23 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 facendosi salve le domande di agevolazione presentate successivamente al 1° novembre 2011 e non istruite dalla società per azioni Veneto Sviluppo S.p.A. per mancanza di fondi.
( 9) Soppresse le parole “per l’avvio dell’impresa” da comma 1 art. 12 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
( 10) Lettere c bis), c ter), c quater) e c quinquies) aggiunte da comma 2 art. 23 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . Il comma 7 dell’art. 23 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni introdotte dall’art. 23 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 facendosi salve le domande di agevolazione presentate successivamente al 1° novembre 2011 e non istruite dalla società per azioni Veneto Sviluppo S.p.A. per mancanza di fondi.
( 11) Comma inserito da comma 3 art. 23 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . Il comma 7 dell’art. 23 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni introdotte dall’art. 23 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 facendosi salve le domande di agevolazione presentate successivamente al 1° novembre 2011 e non istruite dalla società per azioni Veneto Sviluppo S.p.A. per mancanza di fondi.
( 12) Comma così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6 .
( 13) Articolo inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6 .
( 14) Articolo inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6 .
( 15) Articolo abrogato da comma 4 art. 23 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . Il comma 7 dell’art. 23 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni introdotte dall’art. 23 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 facendosi salve le domande di agevolazione presentate successivamente al 1° novembre 2011 e non istruite dalla società per azioni Veneto Sviluppo S.p.A. per mancanza di fondi.
( 16) Numero modificato con l'aggiunta delle parole "e nella diversificazione dei prodotti" da comma 1 art. 4 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6 .
( 17) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 .
( 18) Comma aggiunto da comma 2 art. 12 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
( 19) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 20) Numero modificato con l'aggiunta delle parole "e lettera a), comma 2, dell'articolo 3bis" da lett. a) comma 1 art. 5 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6 .
( 21) Numero modificato con l'aggiunta delle parole ", lettera b), comma 2, dell'articolo 3 bis e all'articolo 3 ter" da lett. b) comma 1 art. 5 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6 ; la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 22) Numero modificato con l'aggiunta delle parole "e lettera c), comma 2, dell'articolo 3 bis" da lett. c) comma 1 art. 5 legge regionale 4 aprile 2003, n. 6 ; la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 (BUR n. 8/2000)

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato:
a) promuove e sostiene l’imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi;
b) favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale, nonché l’accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici.

Art. 2 - Destinatarie dei contributi.

1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata sulla G.U.C.E. L107 del 30 aprile 1996, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
b) società i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.
2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto.
3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare prodotti;
b) qualificare l’impresa con corsi di formazione per l’imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.
4. Il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 non può comunque essere finalizzato alla riduzione del personale dell’impresa già esistente.
5. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:
a) sussistere al momento della costituzione dell’impresa, se si tratta di nuova impresa;
b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;
c) permanere nei primi 5 anni dalla concessione del contributo.

Art. 3 - Contributi.

1. Alle imprese di cui all’articolo 2 possono essere concessi i seguenti contributi:
a) in conto capitale per l’avvio dell’impresa;
b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.;
c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile.
2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime “de minimis” di cui alla comunicazione CE pubblicata sulla G.U.C.E. n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.

Art. 4 - Non cumulabilità.

1. I benefici della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e corrisposti in base ad altre norme regionali, nazionali e comunitarie per gli stessi motivi ed obiettivi.

Art. 5 - Revoca.

1. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono revocati nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) mancata attuazione, totale o parziale, dell’iniziativa imprenditoriale entro due anni dall’erogazione del contributo.

Art. 6 - Disposizioni attuative.

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera:
a) sui termini e le modalità di presentazione delle domande;
b) sull’entità e sulle modalità di erogazione dei contributi in base alle seguenti priorità:
1) incremento dell’occupazione femminile;
2) raggiungimento degli standards di qualità di certificazione europea;
3) maggior incremento percentuale degli addetti;
4) attività svolta nei settori innovativi;
c) sulle modalità di revoca dei contributi.

Art. 7 - Assistenza tecnica.

1. La Regione, al fine di fornire l’assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria operanti nel territorio.
2. La Regione, altresì, può stipulare apposita convenzione con la Commissione regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 anche al fine di consentire un’efficace funzione dei Consiglieri di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”.

Art. 8 - Relazione annuale.

1. La Giunta regionale, entro l’8 marzo di ogni anno, predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge da presentare alla Commissione consiliare competente.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte:
1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 , mediante utilizzo dell’importo accantonato nella partita n. 12 del capitolo n. 80230 denominato “Fondo globale spese d’investimento” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23012 denominato “Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile” con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza;
2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23020 denominato “Fondo di rotazione per l’imprenditoria femminile” con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni;
3) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23014, denominato “Contributi per la formazione dell’imprenditoria femminile” con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 10 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO