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Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (BUR n. 11/2000)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)

Sommario: Legge Regionale 5/2000
S O M M A R I O
Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (BUR n. 11/2000)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)

Art. 1 - Rifinanziamenti.

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’ articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall’articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 ( 1) , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. ( 2)

Art. 2 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l’anno 2000, con gli stessi criteri e modalità di cui all’ articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

Art. 3 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , “Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice” e successive modificazioni.

1. Il quarto comma dell’ articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , è così sostituito:
omissis ( 3)

Art. 4 - Modifica e disposizioni sull’ambito di applicazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , “Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice” e successive modificazioni.

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’ articolo 6 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , così come inserito dall’articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 , è inserita la seguente lettera c bis):
omissis ( 4)
2. L’articolo 6 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , così come inserito dall’articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 , si applica anche ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 .

Art. 5 - Disposizioni transitorie in materia di interventi per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata di cui all’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.

1. Per l’anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni (capitolo n. 12210) per la prosecuzione del programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata di cui all’ articolo 11, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .

Art. 6 - Prosecuzione del programma di interventi per il controllo della diffusione del virus della Sharka sulle drupacee.

1. Per contenere la diffusione del virus della Sharka sulle drupacee ed in particolare sul pesco, la Giunta regionale, in prosecuzione di quanto previsto dall’ articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , adotta un programma triennale di interventi comprendente le seguenti azioni:
a) ispezioni di vivai e fonti di approvvigionamento di materiale di moltiplicazione;
b) ispezioni in aziende nelle zone interessate dalla presenza di focolai di infezione;
c) analisi di laboratorio;
d) acquisizione di collaborazioni per controlli in campo;
e) sperimentazione e divulgazione.
2. Per l’anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni (capitolo n. 12539).

Art. 7 - Interventi per il risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora.

1. Al fine di proseguire nel risanamento delle aree frutticole situate in zone soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2000 a concedere interventi contributivi con le modalità ed entro i limiti previsti dalla legge 1° luglio 1997, n. 206 e dalla legge 17 agosto 1999, n. 307, “Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità” per l’importo di lire 6.000 milioni (capitolo n. 12586).

Art. 8 - Modifiche della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 “Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta, di cui al piano straordinario regionale ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49 ” e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell’ articolo 1 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 , così come inserito dall’articolo 71 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è così sostituito:
omissis ( 5)
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 1 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 , così come inserito dall’articolo 71 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 6)

Art. 9 - Modifiche della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 , “Disciplina della viabilità silvo - pastorale” e successive modificazioni.

1. Il comma 2 dell’ articolo 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 , è così sostituito:
omissis ( 7)
2. Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 , è abrogato.

Art. 10 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Nord Est.

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e favorire, mediante studi, ricerche, analisi, informazioni e collaborazioni, la conoscenza dei caratteri e delle trasformazioni della realtà culturale, civile, economica e sociale del Veneto, è autorizzata a partecipare alla Fondazione Nord Est, con sede a Venezia, per l’importo di lire 150 milioni per l’anno 2000 (capitolo n. 20516).
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la Fondazione per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche.

Art. 11 - Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.

1. In ogni intervento di sostegno pubblico alle imprese, la Giunta regionale può avvalersi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni.
2. In adempimento a quanto disposto dal comma 1 e dalla vigente normativa comunitaria, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce idonee modalità di controllo, anche a campione, del rispetto da parte dei beneficiari delle regole che disciplinano i regimi di aiuto gestiti dalla Regione e in particolar modo quelle previste dalla regola de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G. U. C.E. n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, ove applicata, nonché le disposizioni sul cumulo degli aiuti.
3. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche parziale, purché in proporzione all’inadempimento riscontrato, dei benefici concessi. Nel caso il beneficio sia già stato erogato interamente o parzialmente, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ( 8) ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito (upb di entrata E0045 “Altre sanzioni amministrative”). Non viene applicata sanzione nel caso sia stata data tempestiva comunicazione di rinuncia. ( 9)
4. La revoca dei benefici è disposta anche qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi al provvedimento di concessione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento secondo quanto previsto dal comma 5. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare ulteriori fattispecie di applicazione della revoca con conseguente applicazione di quanto disposto dal comma 5. ( 10)
5. Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali. ( 11)
6. Gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui al comma 5 decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del beneficio economico. ( 12)
6 bis. omissis ( 13)
6 ter. È consentito, a fronte di idonea garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, nonché della sanzione, qualora l’importo complessivo sia superiore ad euro 3.000,00 in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di revoca. In caso di pagamento rateale della sanzione non si applica quanto previsto dal comma 6 bis. ( 14)

Art. 12 - Limiti dell’aiuto alle imprese.

1. L'ammontare dei benefici concessi ad una impresa, cumulati con quelli ottenuti dal medesimo beneficiario a valere su altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non può in nessun caso superare l'importo previsto dalla regola de minimis, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
2. Sono fatti salvi gli altri regimi di aiuto disciplinati nella relativa legge istitutiva oppure individuati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, in applicazione della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
3. Al momento dell'inoltro della domanda, i soggetti richiedenti, aventi i prescritti requisiti, rilasciano, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la predetta regola de minimis. ( 15)

Art. 13 - Modifiche della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 , “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione” e successive modificazioni.

1. Il comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è così sostituito:
omissis ( 16)

Art. 14 - Modifiche della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.

1. Il comma 14 dell’ articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 , è così sostituito:
omissis ( 17)
2. Dopo il terzo comma dell’ articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , è inserito il seguente comma:
omissis ( 18)

Art. 15 - Realizzazione dei parcheggi d’interscambio del Primo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.

1. La Giunta regionale adotta un piano triennale di interventi per la realizzazione dei parcheggi scambiatori previsti dal progetto di primo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale per complessivi 52.000 milioni di lire, di cui lire 25.000 milioni per l’esercizio finanziario 2000, lire 17.000 milioni per l’esercizio finanziario 2001 e lire 10.000 milioni per l’esercizio finanziario 2002 (capitolo n. 45787).
2. Per l’impegno delle spese di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere oneri pluriennali di spesa ai sensi dell’ articolo 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. ( 19)

[Art. 16 - Interventi per la valorizzazione di itinerari di interesse storico, artistico, etnografico e archeologico. (20)

1. La Giunta regionale, nell’ambito di un progetto complessivo dalla stessa appositamente predisposto al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, etnografico e archeologico, è autorizzata ad erogare specifici contributi ai comuni interessati per interventi di conservazione e valorizzazione, nonché per la dotazione di servizi ed attrezzature connesse alla corretta gestione dei siti.
2. Contestualmente all’approvazione del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’erogazione dei contributi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 2.000 milioni (capitolo 70244). ]

Art. 17 - Interventi per la conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali protette.

1. Ai fini della conservazione della natura e della valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , nonché di quelle di istituzione statale trasferite alla Regione e gestite, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 dall’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare agli enti gestori appositi contributi nell’anno 2000 per l’importo di lire 2.000 milioni (capitolo n. 51026).

Art. 18 - Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma primo dell’ articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , è inserito il seguente comma:
omissis ( 21)

Art. 19 - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per i veneti nel mondo” e successive modificazioni.

omissis ( 22)

[Art. 20 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio degli organi musicali del Veneto. (23)

1. In armonia con i principi generali della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , e dell’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 152, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nel quadro dell’intesa tra la Giunta regionale e la Provincia Ecclesiastica veneta del 15 ottobre 1994, la Regione del Veneto concorre alla conoscenza, salvaguardia, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del patrimonio degli organi musicali aventi valenza storico - artistica presenti sul proprio territorio di proprietà ecclesiastica, religiosa o di altri soggetti che ne garantiscano un uso pubblico.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, d’intesa con i competenti organismi statali ed ecclesiastici, le modalità di intervento ed i termini del concorso finanziario.
3. Per le preliminari attività di ricognizione e catalogazione, propedeutiche agli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 70242). ]

Art. 21 - Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per l’impiantistica sportiva.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi ai sensi dell’ articolo 13 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 , il termine ultimo per la presentazione della deliberazione con la quale il soggetto beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2000.
2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata.
3. In caso di decadenza dal contributo, la struttura regionale competente, ove le opere oggetto della agevolazione regionale siano state parzialmente eseguite, chiede all’ente beneficiario la rendicontazione relativa alla quota parte erogata, secondo la proporzione fissata in sede di assegnazione del contributo. Detta rendicontazione può essere costituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente beneficiario, attestante che le opere nel frattempo realizzate sono funzionali e regolarmente eseguite e che il costo sostenuto per le stesse è tale da comportare il contributo già liquidato. Gli importi non rendicontati entro un anno dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente, o che risultino liquidati in eccesso rispetto a quanto consentito in rapporto all’ammontare delle opere eseguite, devono essere rimborsati dall’ente beneficiario.

Art. 22 - Cofinanziamento delle intese istituzionali di programma.

1. La Regione concorre alla realizzazione di interventi previsti dalle intese istituzionali di programma e dagli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mediante l'istituzione di un apposito cofinanziamento la cui dotazione è autorizzata annualmente con legge finanziaria (u.p.b. U0183 “Finanziamento intese istituzionali di programma e patti territoriali). ( 24)
2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 concorre al finanziamento degli interventi individuati dagli accordi di programma quadro, attuativi dell’intesa istituzionale di programma, per la parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte da specifiche leggi di settore.
3. La Giunta regionale adotta le deliberazioni relative agli accordi di programma quadro di cui al comma 2, sentite le commissioni consiliari competenti per materia, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi inutilmente i quali si prescinde dal medesimo.
4. Per l’anno 2000 lo stanziamento del capitolo istituito ai sensi del presente articolo è stabilito in lire 30.000 milioni.

Art. 23 - Relazione previsionale e programmatica degli enti locali.

1. La Giunta regionale, d’intesa con le associazioni regionali degli enti locali, stabilisce i criteri per la comunicazione alla Regione delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.
2. Al fine di razionalizzare i relativi flussi informativi, la Regione provvede a predisporre ed inviare agli enti locali un supporto informatico per permettere la gestione informatizzata delle procedure relative alla predisposizione, raccolta, elaborazione e consultazione delle in
formazioni contenute nelle relazioni previsionali e programmatiche degli enti locali stessi, sulla base degli schemi individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326.

Art. 24 - Collocamento a riposo dei dirigenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto.

1. Ai dirigenti a tempo indeterminato che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano istanza, non oltre il 30 giugno 2000, per essere collocati a riposo entro il 1° gennaio 2001, è corrisposta una indennità aggiuntiva, una tantum, pari a dodici mensilità dello stipendio tabellare, dell’indennità integrativa speciale, della retribuzione individuale di anzianità e del maturato economico ex seconda qualifica dirigenziale se in godimento, con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso a coloro che, entro il 31 dicembre 1999, hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e non devono essere collocati d’ufficio a riposo per raggiunti limiti di età entro il 31 dicembre 2000.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto unitamente alla indennità premio di fine servizio e, in ogni caso, non è riconosciuto in qualunque ipotesi di mancato o impossibilitato collocamento a riposo nel periodo di cui al comma 1.
4. Per i dirigenti a tempo indeterminato che ricoprono l’incarico di segretario regionale, dirigente regionale e figure equiparate ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 per i quali è previsto il trattamento economico omnicomprensivo, l’indennità aggiuntiva è calcolata con le stesse modalità e sulle stesse voci economiche di cui al comma 1, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto per l’area dirigenziale.
5. La dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all’ articolo 31, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è ridotta in misura pari al numero dei dirigenti che conseguono il beneficio previsto dai commi precedenti. Alla conseguente ricognizione provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 1.

Art. 25 - Modifiche della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e disposizioni transitorie in materia di scadenze degli organi.

1. Nell’ articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è così sostituito:
omissis ( 25)
b) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: “Sono abrogati il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 .”. ( 26)
2. L’ articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , è così sostituito:
omissis ( 27)
3. L’ articolo 14 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , è così sostituito:
omissis ( 28)
4. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’ articolo 16 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , gli organi, la cui scadenza è prevista tra il 1° dicembre 1999 e la fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, scadono alla fine della stessa legislatura, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’ articolo 3 della medesima legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .

Art. 26 - Contributo al Comune di Cavallino Treporti (Venezia).

1. La Regione concorre alle spese di avvio del Comune di Cavallino Treporti, istituito con la legge regionale 29 marzo 1999, n. 11 , mediante la concessione di un contributo in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti, senza oneri per interessi, per la durata massima di dieci anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino al cento per cento della spesa in conto capitale sostenuta dal Comune e per un importo massimo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 3492).
3. Il rimborso del contributo avviene entro il 31 dicembre di ogni anno per quote costanti a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell’intero contributo.

Art. 27 - Contributi per interventi di metanizzazione in zone montane.

1. In attuazione della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , recante disposizioni per le zone montane, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’anno 2000 contributi fino all’importo complessivo di lire 1.000 milioni per la realizzazione di reti di metanizzazione in zone montane con priorità per aree di particolare interesse turistico ambientale (capitolo n. 22620).
2. La Giunta regionale provvede a fissare i criteri per l’erogazione del contributo, finanziando i comuni aventi il più alto valore del parametro climatico gradi giorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 28 - Contributo straordinario per l’allestimento del nuovo Museo Marciano.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Procuratoria di San Marco per l’anno 2000 un contributo di lire 250 milioni per l’allestimento e le attrezzature del nuovo Museo Marciano (capitolo n. 70246).

Art. 29 - Disposizioni per gli amministratori degli enti parco.

1. Agli amministratori locali che sono nominati nel consiglio o nel comitato esecutivo degli enti parco istituiti con le leggi regionali 10 ottobre 1989, n. 38, 30 gennaio 1990, n. 12, 28 gennaio 1991, n. 8 e 8 settembre 1997, n. 36, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265, “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” in materia di permessi per assenze dal servizio. Il relativo onere è a carico dell’ente parco.
2. Gli enti parco possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
3. Gli enti parco applicano ai consiglieri ed ai direttori degli enti medesimi le disposizioni concernenti il patrocinio legale di cui all’ articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, per fatti o atti connessi all’espletamento del loro mandato.

Art. 30 - Modifiche della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po” e successive modificazioni.

1. Nel comma 5 dell’ articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , le parole “articolo 13” sono sostituite dalle parole “articolo 16”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’ articolo 16 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , è aggiunta la seguente lettera:
“c bis) il Direttore”.
3. Nella lettera p) del comma 1 dell’ articolo 18 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , le parole “comma 1” sono sostituite con le parole “comma 2”.
4. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , è inserito il seguente articolo 22 bis:
omissis ( 29)
5. Il comma 1 dell’ articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , è così sostituito:
omissis ( 30)

Art. 31 - Proroga dei termini previsti dall’articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.

1. I termini previsti ai commi 2 e 3 dell’ articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , sono prorogati ciascuno di centoventi giorni.

Art. 32 - Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modificazioni.

1. La lettera e) del comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 come sostituito dall’articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è così sostituita:
omissis ( 31)
2. Il comma 3 dell’ articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , è così sostituito:
omissis ( 32)
3. Il comma 4 dell’ articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , è abrogato.

Art. 33 - Parco scientifico tecnologico Agripolis di Legnaro (Padova).

1. Le somme già assegnate all’ESAV, ai sensi dell’ articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , sono utilizzate dall’azienda regionale Veneto Agricoltura, con le modalità e secondo le direttive ed i programmi approvati dalla Giunta regionale, per favorire lo sviluppo del parco scientifico tecnologico Agripolis di Legnaro, realizzando investimenti nel campo informativo e creando strutture di studio e di ricerca.

Art. 34 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni.

omissis ( 33)
( 34)

Art. 35 - Interventi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

1. Al fine di dare continuità e compiutezza all’opera di adeguamento tecnologico e strutturale nel settore agroindustriale, la Giunta regionale può concedere un contributo alle iniziative di miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, presentate ai sensi dell’ articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e del Regolamento (CE) n. 951/97, anche per quelle che nel corso del periodo di programmazione comunitaria 1994-1999 hanno intrapreso o realizzato le iniziative previste nei progetti.
2. Le istanze che beneficiano del contributo di cui al comma 1 sono quelle presentate per i settori di intervento previsti dalla decisione della Commissione europea del 2 ottobre 1996 e soggiacciono alle prescrizioni, ai vincoli e alle compatibilità dalla medesima fissati, nonché a quelli stabiliti dalla normativa di riferimento.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo del quaranta per cento della spesa ammessa.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo n. 11480).
5. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 36 - Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , “Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto”.

1. Le disposizioni dettate dall’ articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , si applicano a partire dal 1° gennaio 2001.

Art. 37 - Adeguamenti ai programmi di intervento nelle zone collinari e montane.

1. Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall’ articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono approvati dalla Giunta regionale.

Art. 38 - Programma di interventi strutturali nel settore zootecnico per l’adeguamento alla normativa comunitaria delle condizioni igienico – sanitarie negli allevamenti bovini da latte.

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, “Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico” ad integrazione degli interventi ivi previsti, la Giunta regionale può concedere aiuti per favorire l’adeguamento alla normativa comunitaria in materia igienico - sanitaria delle strutture ed attrezzature di produzione del latte.
2. Sono ammissibili interventi per l’adeguamento delle superfici a disposizione degli animali, per la ristrutturazione completa o parziale della sala di mungitura e dei locali annessi, per l’installazione dei nuovi impianti di mungitura e di refrigerazione, per la realizzazione di impianti per l’erogazione di acqua potabile e dispositivi per l’agevole lavaggio, la pulizia, la disinfezione e la depurazione, nonché per la modifica dei locali per l’igiene e la pulizia del personale di stalla.
3. Per l’attuazione del programma di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo n. 11602).
4. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 39 - Interventi per la tutela e la conservazione delle antiche varietà cerealicole venete.

1. La Giunta regionale, al fine di combattere la diffusione di organismi geneticamente modificati, è autorizzata a finanziare l’Istituto di genetica e sperimentazione agraria Nazareno Strampelli di Lonigo per la realizzazione di un progetto triennale per la conservazione e il mantenimento del germoplasma e della biodiversità originale del Veneto nelle popolazioni locali di mais e frumento tenero.
2. Il progetto di cui al comma 1 è realizzato dall’Istituto Nazareno Strampelli di Lonigo in collaborazione con l’azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Il progetto di cui al presente articolo è finanziato per l’importo complessivo di lire 500 milioni nel triennio 2000-2003; per l’anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni (capitolo n. 13116).

Art. 40 - Modifiche della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 , “Norme per l’erogazione di sussidi ad allevatori singoli o associati in casi particolarmente gravi di perdita di animali per morte o disgrazia”.

1. La lettera a) del primo comma dell’ articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 , è così sostituita:
omissis ( 35)
2. Dopo la lettera c) del primo comma dell’ articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 , è inserita la seguente lettera c bis):
omissis ( 36)
3. Il numero 1) del primo comma dell’ articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 , è così sostituito:
omissis ( 37)

Art. 41 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , “Organizzazione turistica della Regione” come da ultimo modificato dall’articolo 29 della legge regionale 12 settembre 1997, (38) n. 37.

omissis ( 39)

Art. 42 - Modifiche della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , “Norme per l’esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia””.

1. Dopo l’ articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 40)

Art. 43 - Modifica dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come introdotto dall’articolo 43 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , sono inseriti i seguenti commi:
omissis ( 41)

Art. 44 - Disposizioni transitorie della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico”.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi alle iniziative disciplinate dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , il termine ultimo per la presentazione della documentazione, da parte dei soggetti ammessi ai contributi a seguito dei provvedimenti di riparto degli anni 1987, 1988 e 1989, è fissato al 31 dicembre 2000. ( 42)
2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata.

Art. 45 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura”.

1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , come da ultimo modificato dall’articolo 12 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , sono inseriti i seguenti commi:
omissis ( 43)

Art. 46 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”.

omissis ( 44)

Art. 47 - Contributo al Comune di Vicenza per la ristrutturazione del mercato all’ingrosso ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39 , “Interventi per i mercati all’ingrosso”.

1. Il contributo, già concesso al Comune di Vicenza ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39 a valere sul capitolo 32070 del bilancio regionale, per la realizzazione di un centro agro alimentare nell’ambito del mercato all’ingrosso, è utilizzato per la ristrutturazione del mercato all’ingrosso stesso.

Art. 48 - Contributi all’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

1. Al fine di qualificare il patrimonio immobiliare mediante operazioni di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli immobili e degli impianti delle sedi dell’ARPAV, è autorizzata la concessione alla stessa di un contributo annuo di lire 1.000 milioni per la durata di dieci anni (capitolo n. 50266).
2. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale sulla base del programma complessivo degli investimenti dell’ARPAV.

Art. 49 - Contributo alla società Terme di Recoaro S.p.A..(45)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione della società Terme di Recoaro S.p.A. fino all’importo di lire 500 milioni (capitolo n. 31094).

Art. 50 - Modifiche della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.

1. Dopo l’ articolo 162 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è inserito il seguente articolo:
omissis ( 46)

Art. 51 - Acquisizione di quote di capitale dell’Interporto di Venezia S.p.A..

1. La Giunta regionale nell’ambito del mandato già conferito alla "Veneto Sviluppo S.p.A." con l’ articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della Società Idrovie S.p.A., finalizzate all’acquisizione della Società ‘Interporto di Venezia S.p.A.’ fino all’importo di lire 1.800 milioni (capitolo n. 20004) . ( 47)

Art. 52 - Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni e abrogazione dell’articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .

1. Il comma 1 dell’ articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è così sostituito:
omissis ( 48)
2. Dopo l’ articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è inserito il seguente articolo 55 ter:
omissis ( 49)
3. L’articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , è abrogato.
4. Le ditte già autorizzate all’imbottigliamento di acque di sorgente per proseguire nella produzione devono presentare alla Giunta regionale domanda di concessione di coltivazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai titolari di concessioni sospese esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge l’aumento del canone di concessione conseguente a quanto previsto al comma 1, si applica per l’anno 2000 nella misura del cinquanta per cento.

Art. 53 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 , “Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti”.

1. L’ articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 , è così sostituito:
omissis ( 50)

Art. 54 - Contributo per la realizzazione del Museo della Medicina a Padova.

1. Al fine di portare a compimento il Museo della Medicina all’interno dello stabile, sito in Via San Francesco, di proprietà della provincia di Padova, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio 2000 un contributo alla provincia di Padova di lire 2.000 milioni (capitolo n. 70250).

Art. 55 - Catalogo delle opere d’arte trafugate nel Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a curare la pubblicazione di un catalogo delle opere d’arte di particolare pregio trafugate a soggetti pubblici e privati compresi gli enti religiosi, a decorrere dall’1 gennaio 1990 nel Veneto.
2. Il catalogo di cui al comma 1, contiene la riproduzione fotografica o, in mancanza, la descrizione puntuale delle opere d’arte.
3. Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 150 milioni (capitolo n. 70254).

Art. 56 - Disciplina transitoria in materia di assegno vitalizio dei consiglieri regionali.

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 55 , e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai consiglieri regionali che sono subentrati nel mandato nel corso della sesta legislatura, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di provvedimenti giurisdizionali o di disposizioni legislative di interpretazione autentica, la Regione assume a carico del bilancio regionale, nella percentuale del cinquanta per cento, i contributi di cui alla lettera a), comma 1, dell’ articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni ed integrazioni, afferenti il periodo intercorrente dall’inizio della legislatura medesima e la data di effettivo inizio del mandato del consigliere interessato; la restante quota del cinquanta per cento è a carico del consigliere interessato. Tale periodo è computato esclusivamente ai fini della corresponsione dell’assegno vitalizio.

Art. 57 - Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani.

1. I benefici di cui all’ articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , sono estesi a cooperative svolgenti attività di carico e scarico di bagagli presso il porto di Venezia. La Regione interviene mediante la concessione di un contributo straordinario per i mancati redditi conseguenti all’arresto temporaneo dell’attività in conseguenza dell’intervento bellico nei Balcani.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per l’attuazione dell’intervento di cui al comma 1, che è comunque concesso nel limite massimo dell’ottanta per cento delle retribuzioni.
3. Per l’esercizio finanziario 2000 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 15516).

Art. 58 - Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini.

1. Con regolamento sono estese alle strutture che erogano servizi di assistenza sociosanitaria per anziani disabili non autosufficienti, le modalità di partecipazione dei cittadini previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. ( 51)

Art. 59 - Modifiche della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Dopo l’ articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserito il seguente articolo 49 bis:
omissis ( 52)

Art. 60 - Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 61 - Disposizioni in materia di coltivazioni agricole.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 62 - Disposizioni urbanistiche in materia di impianti per gli sport motoristici.

1. Gli impianti sportivi destinati all’allenamento o alle gare di veicoli a motore, quali in particolare gli autodromi, i kartodromi, i motodromi, non possono essere insediati nelle zone destinate a verde pubblico attrezzato o a verde privato per attrezzature sportive, senza una specifica previsione dello strumento urbanistico comunale. Gli stessi dovranno essere sottoposti a Valutazione di impatto ambientale. La presente disposizione si applica a tutti gli impianti sportivi destinati all’allenamento o alle gare di veicoli a motore per i quali non sono ancora iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto.

Art. 63 - Piani coordinati per gli insediamenti produttivi.

1. Per favorire l’integrazione delle previsioni urbanistiche di più comuni, relative alla localizzazione degli insediamenti produttivi, la Regione promuove la pianificazione coordinata dei relativi insediamenti, determinando le modalità di formazione delle previsioni urbanistiche mediante i piani coordinati per gli insediamenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni, nella formazione delle varianti generali o parziali al piano regolatore generale, devono localizzare gli insediamenti produttivi in aree dotate di adeguate infrastrutture e preferibilmente contigue ad aree su cui già sono localizzati insediamenti produttivi.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale previa intesa con le province, con proprio provvedimento individua gli ambiti territoriali omogenei nei quali devono essere localizzati i piani coordinati per gli insediamenti produttivi.
4. Al fine di evitare che la carenza di dotazioni finanziarie dei comuni comporti previsioni urbanistiche tra loro non coordinate e per far sì che la realizzazione dei piani di cui al comma 1 non comporti un minor gettito per alcuni dei comuni interessati, la Regione promuove la conclusione di accordi tra le amministrazioni comunali, per disciplinare il riparto dei proventi derivanti dall’imposta comunale sugli immobili relativa alle aree ed ai fabbricati localizzati nelle zone territoriali omogenee di tipo D, ricomprese nell’ambito dei piani coordinati per gli insediamenti produttivi.

Art. 64 - Modifica della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 , “Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici” e successive modificazioni.

1. Dopo l’ articolo 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 , è inserito l’articolo 14 bis:
omissis ( 53)

Art. 65 - Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona.

1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all’aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizione di lire 20 milioni per ciascuna vittima.
2. La speciale elargizione di cui al comma 1, è corrisposta secondo l’ordine fissato dall’articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall’articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.
3. L’elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento nonché ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono a tale scopo posti, nell’ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.
4. L’elargizione di cui al comma 1 è attribuita ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 nei limiti complessivi di lire 980 milioni, sentita l’Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’anno 2000, la spesa di lire 980 milioni (capitolo n. 61322).

Art. 66 - Modifica della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modificazioni.

1. Nel primo comma dell’ articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , dopo le parole “normali strutture scolastiche” aggiungere le parole “con le caratteristiche previste dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 4”.
2. Dopo il secondo comma dell’ articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , è aggiunto il seguente terzo comma:
omissis ( 54)
3. Per la prima attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l’anno 2000 (capitolo n. 61514).

Art. 67 - Conteggio del nascituro nelle graduatorie regionali. (55)

1. Qualora un beneficio previsto da leggi regionali in vigore sia attribuito in base a graduatorie che tengano conto del numero dei figli, in quest’ultimo vanno conteggiati anche i nascituri.
2. Al fine di cui al comma 1, chi ha interesse presenta idonea documentazione dello stato di gravidanza e, in seguito della avvenuta nascita.

Art. 68 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.

omissis ( 56)

Art. 69 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 , “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.

1. Il comma 2 dell’ articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 , è così sostituito:
omissis ( 57)

Art. 70 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 , “Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali” e successive modificazioni.

omissis ( 58)

Art. 71 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modificazioni.

1. L’ articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , come da ultimo modificato dall’articolo 8 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 26 , è così sostituito:
omissis ( 59)

Art. 72 - Modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , “Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane” e successive modificazioni ed abrogazione dell’articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .

1. Dopo l’ articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , è inserito il seguente articolo 11 bis:
omissis ( 60)
2. L’articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 è abrogato.

Art. 73 - Persone ospitate nelle strutture intermedie dell’area psichiatrica.

omissis ( 61)

Art. 74 - Contributo straordinario al Comune di Legnago per le celebrazioni del 250° anniversario della nascita di Antonio Salieri.

1. Al fine di commemorare degnamente l’uomo e il musicista Antonio Salieri, nonché di promuoverne la conoscenza, nella ricorrenza del 250° anniversario della nascita, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio 2000, un contributo straordinario di lire 300 milioni al Comune di Legnago per iniziative e azioni, da realizzarsi in collaborazione con la Fondazione Salieri, l’Università degli Studi di Verona ed il Conservatorio di Verona, volte all’esecuzione di opere di Salieri e alla pubblicazione di materiale informativo e documentario (capitolo n. 70260).
2. Il contributo è erogato in due rate con le seguenti modalità:
a) la prima rata, pari al quaranta per cento, previo inoltro del progetto delle iniziative e azioni e del relativo piano economico finanziario;
b) la seconda rata, pari al sessanta per cento, previa presentazione della relazione dell’attività svolta e del relativo rendiconto.

Art. 75 - Contributo straordinario al comune di Portogruaro.

1. Per il sostegno dei corsi di laurea attivati a Portogruaro dalle Università di Padova e di Trieste, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Portogruaro per l’anno accademico 1999-2000 un contributo di lire 400 milioni (capitolo n. 20006).

Art. 76 - Concorsi per particolari figure professionali.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 77 - Contributo per la ricostruzione del ponte comunale sul fiume Bacchiglione.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di lire 1.200 milioni al comune di Pontelongo per la ricostruzione del ponte sul fiume Bacchiglione (capitolo n. 45214).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato a seguito della presentazione del progetto e di atti di impegno della provincia di Padova e del comune di Pontelongo a compartecipare alla copertura della spesa complessiva.

Art. 78 - Informazione sull’attività istituzionale del Consiglio regionale.

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 è riservata una quota fino a lire 400 milioni per l’attivazione di un servizio radiofonico che, in tempo reale, trasmetta nel territorio regionale le sedute pubbliche del Consiglio regionale del Veneto.

Art. 79 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.

omissis ( 62)

Art. 80 – Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 41 , “Contributi a favore dei cittadini in condizione di disagio economico per le spese di riscaldamento domestico”.

1. Per l’anno 2000 lo stanziamento del capitolo n. 61036 è utilizzato per integrare le risorse destinate alle richieste già presentate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 41 nell’anno 1999.

Art. 81 - Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

1. Il comma 1 dell’ articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , è così sostituito:
omissis ( 63)

Art. 82 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 , “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 83 - Interventi per la qualificazione e la valorizzazione della zootecnia bovina.

1. A completamento delle iniziative poste in essere per limitare gli effetti negativi indotti dalla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ed al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle produzioni zootecniche bovine, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare ed a finanziare un progetto specifico per la valorizzazione della qualità del prodotto, che preveda di incentivare le seguenti azioni:
a) studio, ricerca, sperimentazione e controllo della qualità;
b) introduzione di sistemi di controllo, assicurazione e certificazione della qualità;
c) sviluppo di sistemi di identificazione ed etichettatura;
d) sviluppo e promozione di marchi di qualità.
2. Possono beneficiare del presente regime di aiuti le associazioni dei produttori riconosciute operanti nel settore, direttamente o in quanto responsabili del coordinamento di progetti articolati di filiera.
3. Per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 6.500 milioni (capitolo n. 12112).

Art. 84 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 , “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19, “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe” ”.

1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 , è inserito il seguente comma:
omissis ( 64)

Art. 85 - Disposizioni transitorie in materia di variazione delle circoscrizioni comunali.

1. Il procedimento dei progetti di legge concernenti variazioni delle circoscrizioni comunali che, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale ha già ritenuto meritevoli di accoglimento ai sensi dell’ articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, prosegue nella legislatura successiva.
2. Relativamente ai progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge delibera il referendum consultivo di cui all’ articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 86 - Iniziativa per la costituzione di una società internazionale per lo sviluppo ed il coordinamento di attività di interesse comune.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 87 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.

1. La lettera a) del comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42 , è così sostituita:
omissis ( 65)
2. Il comma 4 dell’ articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42 , è così sostituito:
omissis ( 66)

Art. 88 – Interventi a favore dell’abitato di Gosaldo (Belluno).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per danni subiti dall’abitato di Gosaldo in occasione dell’alluvione del 1966 unicamente ai soggetti aventi diritto e già ammessi a contributo parziale ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente al danno subito tra i singoli aventi diritto.
3. Il danno di cui al comma 2 viene commisurato all’importo aggiornato del progetto già approvato dalla Regione per la sola aliquota dei vani effettivamente perduti.
4. L’effettiva erogazione del contributo è subordinata alla rinuncia da parte dei soggetti beneficiari di qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti della Regione.
5. Per l’attuazione del presente articolo è disposta per l’anno 2000 la spesa di lire 720 milioni, rinvenibili per lire 270 milioni mediante utilizzo delle somme ancora disponibili a valere sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 1142 e per la restante quota di lire 450 milioni mediante specifica autorizzazione al capitolo n. 53216.

Art. 89 – Contributo straordinario al Banco alimentare – Comitato del Veneto. (67)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2000 un contributo straordinario di lire 150 milioni al Banco alimentare – Comitato del Veneto, associazione senza scopo di lucro con sede in Verona, per le attività connesse alla raccolta, ricovero, distribuzione gratuita di alimenti recuperati dall’industria alimentare e dall’AIMA e distribuiti gratuitamente agli enti e associazioni non profit che assistono persone indigenti (capitolo n. 61496).

Art. 90 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

1. Il comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , come da ultimo modificato dal comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , è così sostituito:
omissis ( 68)

Art. 91 – Interventi di completamento di impianti sportivi comunali.

omissis ( 69)

Art. 92 – Contributi straordinari a favore di interventi per l’edilizia scolastica.

1. Al fine di favorire interventi di straordinaria manutenzione e di completamento di scuole materne, una quota fino a lire 800 milioni dello stanziamento del capitolo n. 71020 è riservata ad interventi di particolare urgenza o criticità.
2. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare determina le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 93 – Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 , “Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina”.

1. Al comma 7 dell’ articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 , le parole “e della reciprocità di trattamento” sono soppresse.

Art. 94 – Contributo straordinario al comune di Verona.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2000 un contributo straordinario di lire 1.000 milioni al comune di Verona per il recupero della sede storica della biblioteca civica (capitolo n. 70258).
2. La Giunta regionale determina le modalità e i termini per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 1.

Art. 95 – Contributo straordinario alla provincia di Belluno.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l’esercizio finanziario 2000 alla provincia di Belluno un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per il restauro conservativo dell’edificio denominato “ex casa Bizzarrini” situato in Feltre in via Luzzo, di proprietà della provincia medesima, da destinare all’edilizia universitaria (capitolo n. 71210).
2. La Giunta regionale determina le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 96 – Contributo straordinario al comune di Chiuppano (Vi).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiuppano un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 2000 di lire 150 milioni per l’adeguamento del sistema informatico comunale (capitolo n. 7252).

Art. 97 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 , “Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto”.

1. Nel comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 , dopo le parole “la Giunta regionale è autorizzata” sono inserite le parole “per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A.,”.

Art. 98 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 modificata dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 , “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”.

1. I commi 1 e 2 dell’ articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , sono così sostituiti:
omissis ( 70)

Art. 99 - Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione con sede in Verona per il ripianamento delle rate di mutuo anticipate dal Consorzio medesimo per conto dei Comuni di Gazzo Veronese e Nogara per la costruzione dell’acquedotto rurale della Bassa Veronese realizzato ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, “Nuove norme per la bonifica integrale”.
2. Il contributo è erogato a condizione che i Comuni di Gazzo Veronese e Nogara si impegnino a corrispondere al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione le rimanenti rate di mutuo per le annualità 2000-2003 ed a ultimare le opere del medesimo acquedotto.
3. All’onere di lire 2.000 milioni derivante della concessione del contributo di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo n. 50066.

Art. 100 - Modifiche della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 , “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.

omissis ( 71)

Art. 101 – Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Il comma 1 dell’ articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è così sostituito:
omissis ( 72)

Art. 102 - Modifica della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , “Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996-1998”.

1. Dopo l’ articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 73)

Art. 103 - Disposizioni in materia di piste ciclabili.

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 45284 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 2000, relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , per la realizzazione di itinerari ciclabili, è utilizzato per la realizzazione degli interventi prioritari del triennio 2000-2002, nonché al fine di attivare, in cofinanziamento con i fondi statali di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”, gli interventi prioritari di cui al piano regionale di riparto approvato ai sensi della medesima legge statale.

Art. 104 – Contributo straordinario al comune di Lonigo (Vi).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Lonigo un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 2000 di lire 200 milioni per la sistemazione dello stabile comunale sede dell’Istituto di formazione professionale “Cavallaro” (capitolo n. 71212).

Art. 105 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Si omettono gli allegati


Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) Tabella omessa. Tabella modificata da art. 1 legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 .
( 3) Testo riportato nell’art. 5 legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 .
( 4) Testo riportato nell’art. 6 bis legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 .
( 5) Testo riportato nel comma 1 dell’art. 1 bis legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 .
( 6) Testo riportato nel comma 1 bis dell’art. 1 bis legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 .
( 7) Testo riportato nel comma 2 dell’art. 6 legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .
( 8) Comma così modificato da comma 1 art. 110 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 che sostituito le parole “di una volta” con le parole “del cinque per cento”.
( 9) Comma così sostituito da lett. a) comma 1 art. 47 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 10) Comma così modificato da comma 2 art. 110 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , che ha aggiunto alla fine le parole “secondo quanto previsto dal comma 5. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare ulteriori fattispecie di applicazione della revoca con conseguente applicazione di quanto disposto dal comma 5.”. In precedenza comma sostituito da lett. a) comma 1 art. 47 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 11) Comma così sostituito da lett. a) comma 1 art. 47 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 12) Comma così sostituito da lett. a) comma 1 art. 47 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 13) Comma abrogato da comma 3 art. 110 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 14) Comma aggiunto da lett. b) comma 1 art. 47 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 15) Articolo così sostituito da art. 29 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 16) Testo riportato nel comma 2 dell’art. 2 legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 .
( 17) Testo riportato nel comma 14 dell’art. 50 legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 18) Testo riportato nell’art. 69 legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 19) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 20) L’articolo deve intendersi abrogato in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
( 21) Testo riportato nell’art. 37 legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 .
( 22) Articolo abrogato da comma 1 art. 19 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 23) L’articolo deve intendersi abrogato in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
( 24) Comma sostituito da comma 1 art. 28 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 25) Testo riportato nel comma 4 dell’art. 10 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
( 26) Lettera abrogata da lett. g) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
( 27) Testo riportato nell’art. 12 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
( 28) Testo riportato nell’art. 14 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
( 29) Testo riportato nell’art. 22 bis legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 .
( 30) Testo riportato nel comma 1 dell’art. 24 legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 .
( 31) Testo riportato nella lett. e) del comma 1 dell’art. 2 legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .
( 32) Testo riportato nel comma 3 dell’art. 12 legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .
( 33) Articolo abrogato da lett. m) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 34) In ordine al comma 2 di detto articolo che così disponeva “2. Relativamente alla ghiaia è vietato l’utilizzo di più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 , considerate comunque nel computo del tre per cento.” si evidenzia:
a) comma modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , che ha sostituito la parola "esistenti con il riferimento "autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 "; il riferimento sostanziale è all'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 ;
b) la presente disciplina non si applica ai progetti di ampliamento previsti e disciplinati dall’art. 95 recante “Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava” per effetto del comma 8 dell’articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 35) Testo riportato nella lett. a) del primo comma dell’art. 2 legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 .
( 36) Testo riportato nella lett. c bis) del primo comma dell’art. 2 legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 .
( 37) Testo riportato nel numero 1) del primo comma dell’art. 3 legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 .
( 38) Nel testo approvato per mero errore materiale è stato indicato l'anno 1999.
( 39) Articolo abrogato da n. 12 lett. d) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 40) Testo riportato nell’art. 3 bis legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .
( 41) Testo riportato nei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 65 bis legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 42) La legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 è stata abrogata da art. 18 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 abrogata da art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 43) Testo riportato nei commi 2 bis e 2 ter dell’art. 11 legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
( 44) Articolo abrogato da lett. f) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
( 45) La società Terme di Recoaro SpA è stata soppressa con legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 .
( 46) Testo riportato nell’art. 162 bis legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 47) Articolo sostituito da art. 4 comma 1 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 . Il comma 2 del medesimo articolo recita: "2. La Giunta regionale, nell'ambito del mandato già conferito alla società "Veneto Sviluppo S.p.A." con l'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società "Idrovie S.p.A.", finalizzate all'aumento di capitale della società "Interporto di Rovigo S.p.A." fino all'importo di lire 1.600.000.000 (capitolo n. 20004)."
( 48) Testo riportato nel comma 1 dell’art. 15 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 49) Testo riportato nell’art. 55 ter legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 50) Testo riportato nell’art. 7 legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 .
( 51) Comma modificato da art. 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 che ha soppresso il riferimento alla Giunta regionale. In precedenza la disposizione è stata ripresa dall'art. 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ed attuata dal regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3 .
( 52) Testo riportato nell’art. 49 bis legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 53) Testo riportato nell’art. 14 bis legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 .
( 54) Testo riportato nel terzo comma dell’art. 17 legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 .
( 55) Vedi anche quanto disposto dall’art. 6 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 ai sensi del quale “Art. 6 - Benefici per il nascituro.
1. Agli effetti degli interventi messi in atto dalla Regione, il nascituro è riconosciuto quale destinatario di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali e attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero di figli.”.
( 56) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
( 57) Testo riportato nel comma 2 dell’art. 9 legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
( 58) Articolo abrogato da lett. a) comma 7 art. 26 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 , a decorrere dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 26.
( 59) Testo riportato nell’art. 20 legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 .
( 60) Testo riportato nell’art. 11 bis legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 .
( 61) Articolo abrogato da comma 1 art. 4 legge regionale 8 agosto 2017, n. 24 .
( 62) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il testo è stato riportato nel comma 4 bis dell’art. 20 legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
( 63) Testo riportato nel comma 1 dell’art. 31 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 64) Testo riportato nel comma 3 bis dell’art. 2 legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 .
( 65) Testo riportato nella lett. a) del comma 1 dell’art. 2 legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .
( 66) Testo riportato nel comma 4 dell’art. 4 legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .
( 67) Si segnala che sul tema delle attività di raccolta e di distribuzione gratuita di alimenti recuperati, ad enti e associazioni no profit che assistono persone in condizioni di disagio sociale, dopo un intervento di rifinanziamento della norma in questione avvenuto in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2010, il legislatore è intervenuto in modo organico approvando la legge regionale 26 maggio 2011, n. 11 recante “Interventi per combattere la povertà e il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari”.
( 68) Testo riportato nel comma 1 dell’art. 2 legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .
( 69) Articolo abrogato da lettera m), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 70) Testo riportato nei commi 1 e 2 dell’art. 4 legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 .
( 71) Articolo abrogato da lettera m), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 72) Testo riportato nel comma 1 dell’art. 19 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 73) Testo riportato nell’art. 13 bis legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 5/2000
S O M M A R I O
Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (BUR n. 11/2000) – Testo Storico

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)

Art. 1 - Rifinanziamenti.

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall’articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

Art. 2 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l’anno 2000, con gli stessi criteri e modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

Art. 3 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , “Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice” e successive modificazioni.

1. Il quarto comma dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , è così sostituito:
“La misura del concorso regionale negli interessi viene stabilita dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato a carico dei beneficiari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985. Il tasso a carico del beneficiario non potrà comunque essere inferiore al due per cento.”.

Art. 4 - Modifica e disposizioni sull’ambito di applicazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , “Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice” e successive modificazioni.

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , così come inserito dall’articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 , è inserita la seguente lettera c bis):
“c bis) estinzione anticipata del mutuo, trascorsi dieci anni dalla data di acquisto del fondo, fatti salvi i motivi di decadenza di cui al primo comma dell’articolo 6.”
2. L’articolo 6 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , così come inserito dall’articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 , si applica anche ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 .

Art. 5 - Disposizioni transitorie in materia di interventi per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata di cui all’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.

1. Per l’anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni (capitolo n. 12210) per la prosecuzione del programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .

Art. 6 - Prosecuzione del programma di interventi per il controllo della diffusione del virus della Sharka sulle drupacee.

1. Per contenere la diffusione del virus della Sharka sulle drupacee ed in particolare sul pesco, la Giunta regionale, in prosecuzione di quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , adotta un programma triennale di interventi comprendente le seguenti azioni:
a) ispezioni di vivai e fonti di approvvigionamento di materiale di moltiplicazione;
b) ispezioni in aziende nelle zone interessate dalla presenza di focolai di infezione;
c) analisi di laboratorio;
d) acquisizione di collaborazioni per controlli in campo;
e) sperimentazione e divulgazione.
2. Per l’anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni (capitolo n. 12539).

Art. 7 - Interventi per il risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora.

1. Al fine di proseguire nel risanamento delle aree frutticole situate in zone soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2000 a concedere interventi contributivi con le modalità ed entro i limiti previsti dalla legge 1° luglio 1997, n. 206 e dalla legge 17 agosto 1999, n. 307, “Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità” per l’importo di lire 6.000 milioni (capitolo n. 12586).

Art. 8 - Modifiche della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 “Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta, di cui al piano straordinario regionale ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49 ” e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell’articolo 1 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 , così come inserito dall’articolo 71 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è così sostituito:
“1. I benefici di cui all’articolo 1 sono estesi alle garanzie concesse fino al 30 novembre 1998, da parte dei soci delle cooperative zootecniche da carne e loro consorzi, a favore delle cooperative e dei consorzi stessi, previo accertamento dell’assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa o della dichiarazione dello stato di insolvenza al momento della definizione dei criteri e delle condizioni per l’attuazione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 , così come inserito dall’articolo 71 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Nei limiti e con le modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad estendere i benefici al sostegno economico dato dai soci alla cooperativa di appartenenza.”.

Art. 9 - Modifiche della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 , “Disciplina della viabilità silvo - pastorale” e successive modificazioni.

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 , è così sostituito:
“2. Possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione forestale regionale. E’ consentita la realizzazione di strade per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 , è abrogato.

Art. 10 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Nord Est.

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e favorire, mediante studi, ricerche, analisi, informazioni e collaborazioni, la conoscenza dei caratteri e delle trasformazioni della realtà culturale, civile, economica e sociale del Veneto, è autorizzata a partecipare alla Fondazione Nord Est, con sede a Venezia, per l’importo di lire 150 milioni per l’anno 2000 (capitolo n. 20516).
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la Fondazione per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche.

Art. 11 - Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.

1. In ogni intervento di sostegno pubblico alle imprese, la Giunta regionale può avvalersi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni.
2. In adempimento a quanto disposto dal comma 1 e dalla vigente normativa comunitaria, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce idonee modalità di controllo, anche a campione, del rispetto da parte dei beneficiari delle regole che disciplinano i regimi di aiuto gestiti dalla Regione e in particolar modo quelle previste dalla regola de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G. U. C.E. n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, ove applicata, nonché le disposizioni sul cumulo degli aiuti.
3. É disposta la revoca immediata dei benefici qualora, nei suddetti controlli o con qualsiasi altro mezzo, si accertino gravi e circostanziate irregolarità imputabili al richiedente e non sanabili, ed in particolare la falsità delle dichiarazioni o il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni previste dagli atti di concessione delle agevolazioni, senza che sia intervenuta, limitatamente a quest’ultimo caso, tempestiva comunicazione di rinuncia.
4. A quanto previsto al comma 3 consegue:
a) la restituzione delle somme già erogate maggiorate dell’interesse pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di tre punti percentuali;
b) il pagamento di una sanzione amministrativa almeno pari al minimo di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni;
c) la possibilità, a fronte di garanzia fideiussoria, di concedere forme rateali di versamento.
5. Qualora l’interessato, nel caso di mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni previste dagli atti di concessione, proceda a comunicare tempestivamente la rinuncia al beneficio, la restituzione delle somme già erogate è maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, fatta salva la facoltà, per il medesimo interessato e a fronte di garanzia fideiussoria, di richiedere il versamento rateale.
6. Per quanto non previsto dalla presente norma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni.

Art. 12 - Limiti dell’aiuto alle imprese.

1. Qualora non sia diversamente stabilito nella legge istitutiva, l’ammontare dei benefici concessi ad una impresa, cumulati con quelli ottenuti dal medesimo beneficiario a valere su altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non può in nessun caso superare l’importo previsto dalla regola de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G. U. C.E. n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, fatta salva l’applicazione delle specifiche normative di settore e secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni comunitarie in vigore.
2. Al momento dell’inoltro della domanda, i soggetti richiedenti, aventi i prescritti requisiti, rilasciano, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell’arco temporale in cui si applica la predetta regola de minimis.

Art. 13 - Modifiche della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 , “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione” e successive modificazioni.

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è così sostituito:
“2. Il programma stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari e ripartisce tra le varie tipologie di iniziative previste i fondi stanziati nel bilancio regionale. Il programma può essere adeguato annualmente, prevedendo eventuali motivate riserve di finanziamento a favore di singoli settori.”.

Art. 14 - Modifiche della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.

1. Il comma 14 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 , è così sostituito:
“14. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.”.
2. Dopo il terzo comma dell’articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , è inserito il seguente comma:
“L’ente locale che, in presenza delle condizioni per l’obbligo di astensione previsto dall’articolo 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265, “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” non può deliberare su piani urbanistici per la cui adozione o approvazione ricorrono i presupposti di cui all’articolo 4 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 , chiede al Difensore civico regionale la nomina di un commissario per l’adozione o l’approvazione del provvedimento. Il Difensore civico si avvale per l’istruttoria della competente struttura regionale della Giunta regionale e procede alla nomina del commissario entro sessanta giorni dalla richiesta. Non possono essere nominati commissari dipendenti pubblici che svolgono attività istruttorie nel procedimento di adozione o approvazione dello strumento urbanistico interessato.”.

Art. 15 - Realizzazione dei parcheggi d’interscambio del Primo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.

1. La Giunta regionale adotta un piano triennale di interventi per la realizzazione dei parcheggi scambiatori previsti dal progetto di primo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale per complessivi 52.000 milioni di lire, di cui lire 25.000 milioni per l’esercizio finanziario 2000, lire 17.000 milioni per l’esercizio finanziario 2001 e lire 10.000 milioni per l’esercizio finanziario 2002 (capitolo n. 45787).
2. Per l’impegno delle spese di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere oneri pluriennali di spesa ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 16 - Interventi per la valorizzazione di itinerari di interesse storico, artistico, etnografico e archeologico.

1. La Giunta regionale, nell’ambito di un progetto complessivo dalla stessa appositamente predisposto al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, etnografico e archeologico, è autorizzata ad erogare specifici contributi ai comuni interessati per interventi di conservazione e valorizzazione, nonché per la dotazione di servizi ed attrezzature connesse alla corretta gestione dei siti.
2. Contestualmente all’approvazione del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’erogazione dei contributi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 2.000 milioni (capitolo 70244).

Art. 17 - Interventi per la conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali protette.

1. Ai fini della conservazione della natura e della valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , nonché di quelle di istituzione statale trasferite alla Regione e gestite, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 dall’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare agli enti gestori appositi contributi nell’anno 2000 per l’importo di lire 2.000 milioni (capitolo n. 51026).

Art. 18 - Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma primo dell’articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , è inserito il seguente comma:
“I beni mobili durevoli di cui all’articolo 30, primo comma, n.2), vengono dichiarati fuori uso per deterioramento e/o obsolescenza nel quinto esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione nell’inventario, salvo i casi di particolare valore bibliografico o documentativo, che vengono accertati con provvedimenti adottati di concerto fra le competenti strutture regionali.”.

Art. 19 - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per i veneti nel mondo” e successive modificazioni.

1. Il comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 , come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 30 , è abrogato.
2. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 , dopo le parole “Interventi ed iniziative per i veneti nel mondo e spese per la partecipazione previste dalla presente legge” le parole “e dalla legge regionale n. 9/90” sono abrogate.

Art. 20 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio degli organi musicali del Veneto.

1. In armonia con i principi generali della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , e dell’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 152, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nel quadro dell’intesa tra la Giunta regionale e la Provincia Ecclesiastica veneta del 15 ottobre 1994, la Regione del Veneto concorre alla conoscenza, salvaguardia, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del patrimonio degli organi musicali aventi valenza storico - artistica presenti sul proprio territorio di proprietà ecclesiastica, religiosa o di altri soggetti che ne garantiscano un uso pubblico.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, d’intesa con i competenti organismi statali ed ecclesiastici, le modalità di intervento ed i termini del concorso finanziario.
3. Per le preliminari attività di ricognizione e catalogazione, propedeutiche agli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 70242):

Art. 21 - Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per l’impiantistica sportiva.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 , il termine ultimo per la presentazione della deliberazione con la quale il soggetto beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2000.
2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata.
3. In caso di decadenza dal contributo, la struttura regionale competente, ove le opere oggetto della agevolazione regionale siano state parzialmente eseguite, chiede all’ente beneficiario la rendicontazione relativa alla quota parte erogata, secondo la proporzione fissata in sede di assegnazione del contributo. Detta rendicontazione può essere costituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente beneficiario, attestante che le opere nel frattempo realizzate sono funzionali e regolarmente eseguite e che il costo sostenuto per le stesse è tale da comportare il contributo già liquidato. Gli importi non rendicontati entro un anno dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente, o che risultino liquidati in eccesso rispetto a quanto consentito in rapporto all’ammontare delle opere eseguite, devono essere rimborsati dall’ente beneficiario.

Art. 22 - Cofinanziamento delle intese istituzionali di programma.

1. La Regione concorre alla realizzazione del piano pluriennale di interventi di cui all’intesa istituzionale di programma, da stipularsi con l’amministrazione centrale ai sensi dell’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante l’istituzione di un apposito cofinanziamento la cui dotazione è autorizzata annualmente con legge finanziaria (capitolo 82400).
2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 concorre al finanziamento degli interventi individuati dagli accordi di programma quadro, attuativi dell’intesa istituzionale di programma, per la parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte da specifiche leggi di settore.
3. La Giunta regionale adotta le deliberazioni relative agli accordi di programma quadro di cui al comma 2, sentite le commissioni consiliari competenti per materia, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi inutilmente i quali si prescinde dal medesimo.
4. Per l’anno 2000 lo stanziamento del capitolo istituito ai sensi del presente articolo è stabilito in lire 30.000 milioni.

Art. 23 - Relazione previsionale e programmatica degli enti locali.

1. La Giunta regionale, d’intesa con le associazioni regionali degli enti locali, stabilisce i criteri per la comunicazione alla Regione delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.
2. Al fine di razionalizzare i relativi flussi informativi, la Regione provvede a predisporre ed inviare agli enti locali un supporto informatico per permettere la gestione informatizzata delle procedure relative alla predisposizione, raccolta, elaborazione e consultazione delle informazioni contenute nelle relazioni previsionali e programmatiche degli enti locali stessi, sulla base degli schemi individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326.

Art. 24 - Collocamento a riposo dei dirigenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto.

1. Ai dirigenti a tempo indeterminato che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano istanza, non oltre il 30 giugno 2000, per essere collocati a riposo entro il 1° gennaio 2001, è corrisposta una indennità aggiuntiva, una tantum, pari a dodici mensilità dello stipendio tabellare, dell’indennità integrativa speciale, della retribuzione individuale di anzianità e del maturato economico ex seconda qualifica dirigenziale se in godimento, con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso a coloro che, entro il 31 dicembre 1999, hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e non devono essere collocati d’ufficio a riposo per raggiunti limiti di età entro il 31 dicembre 2000.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto unitamente alla indennità premio di fine servizio e, in ogni caso, non è riconosciuto in qualunque ipotesi di mancato o impossibilitato collocamento a riposo nel periodo di cui al comma 1.
4. Per i dirigenti a tempo indeterminato che ricoprono l’incarico di segretario regionale, dirigente regionale e figure equiparate ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 per i quali è previsto il trattamento economico omnicomprensivo, l’indennità aggiuntiva è calcolata con le stesse modalità e sulle stesse voci economiche di cui al comma 1, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto per l’area dirigenziale.
5. La dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all’articolo 31, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è ridotta in misura pari al numero dei dirigenti che conseguono il beneficio previsto dai commi precedenti. Alla conseguente ricognizione provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 1.

Art. 25 - Modifiche della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e disposizioni transitorie in materia di scadenze degli organi.

1. Nell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è così sostituito:
“4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati. E’ consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni.”;
b) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: “Sono abrogati il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 .”.
2. L’articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , è così sostituito:
“Art. 12 - Comunicazione dell’accettazione.
1. Coloro che sono nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso dell’avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:
a) l’inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all’articolo 10;
b) l’inesistenza di conflitti di interesse in relazione all’incarico da assumere;
c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quali risultanti dall’ultima denuncia dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Qualora successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenute, a pena di decadenza, a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.
3. Comunicazione analoga a quella prevista dalla lettera c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.
4. L’infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l’interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze sulla nomina o designazione.”.
3. L’articolo 14 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , è così sostituito:
“Art. 14 - Abrogazione.
1. Sono abrogati:
c) l’articolo 50 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 26 .”. ( 1)
4. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , gli organi, la cui scadenza è prevista tra il 1° dicembre 1999 e la fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, scadono alla fine della stessa legislatura, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della medesima legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .

Art. 26 - Contributo al Comune di Cavallino Treporti (Venezia).

1. La Regione concorre alle spese di avvio del Comune di Cavallino Treporti, istituito con la legge regionale 29 marzo 1999, n. 11 , mediante la concessione di un contributo in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti, senza oneri per interessi, per la durata massima di dieci anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino al cento per cento della spesa in conto capitale sostenuta dal Comune e per un importo massimo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 3492).
3. Il rimborso del contributo avviene entro il 31 dicembre di ogni anno per quote costanti a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell’intero contributo.

Art. 27 - Contributi per interventi di metanizzazione in zone montane.

1. In attuazione della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , recante disposizioni per le zone montane, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’anno 2000 contributi fino all’importo complessivo di lire 1.000 milioni per la realizzazione di reti di metanizzazione in zone montane con priorità per aree di particolare interesse turistico ambientale (capitolo n. 22620).
2. La Giunta regionale provvede a fissare i criteri per l’erogazione del contributo, finanziando i comuni aventi il più alto valore del parametro climatico gradi giorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 28 - Contributo straordinario per l’allestimento del nuovo Museo Marciano.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Procuratoria di San Marco per l’anno 2000 un contributo di lire 250 milioni per l’allestimento e le attrezzature del nuovo Museo Marciano (capitolo n. 70246).

Art. 29 - Disposizioni per gli amministratori degli enti parco.

1. Agli amministratori locali che sono nominati nel consiglio o nel comitato esecutivo degli enti parco istituiti con le leggi regionali 10 ottobre 1989, n. 38, 30 gennaio 1990, n. 12, 28 gennaio 1991, n. 8 e 8 settembre 1997, n. 36, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265, “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” in materia di permessi per assenze dal servizio. Il relativo onere è a carico dell’ente parco.
2. Gli enti parco possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
3. Gli enti parco applicano ai consiglieri ed ai direttori degli enti medesimi le disposizioni concernenti il patrocinio legale di cui all’articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, per fatti o atti connessi all’espletamento del loro mandato.

Art. 30 - Modifiche della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po” e successive modificazioni.

1. Nel comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , le parole “articolo 13” sono sostituite dalle parole “articolo 16”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , è aggiunta la seguente lettera:
“c bis) il Direttore”.
3. Nella lettera p) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , le parole “comma 1” sono sostituite con le parole “comma 2”.
4. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , è inserito il seguente articolo 22 bis:
“Art. 22 bis - Compiti del Comitato tecnico scientifico.
1. Il Comitato tecnico scientifico esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sul regolamento e sul Piano pluriennale economico – sociale.
2. Il Comitato tecnico scientifico può altresì essere sentito, su richiesta degli organi di gestione del parco, in merito ad ogni altra questione di particolare rilevanza.”.
5. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , è così sostituito:
“1. L’Ente parco si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale assegnato dalla Giunta regionale.”.

Art. 31 - Proroga dei termini previsti dall’articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.

1. I termini previsti ai commi 2 e 3 dell’articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , sono prorogati ciascuno di centoventi giorni.

Art. 32 - Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modificazioni.

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 come sostituito dall’articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è così sostituita:
“e) i consorzi regionali costituiti, anche in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, iscritti all’Ufficio Italiano Cambi a cui aderiscono almeno cinque organismi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, iscritti all’Ufficio Italiano Cambi e che operino in almeno quattro province della Regione.”
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , è così sostituito:
“3. Il comitato è composto da due esperti in materia finanziaria nominati dalla Giunta regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e che abbiano promosso un consorzio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), dal dirigente della struttura regionale competente o suo delegato. Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla categoria D.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , è abrogato.

Art. 33 - Parco scientifico tecnologico Agripolis di Legnaro (Padova).

1. Le somme già assegnate all’ESAV, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , sono utilizzate dall’azienda regionale Veneto Agricoltura, con le modalità e secondo le direttive ed i programmi approvati dalla Giunta regionale, per favorire lo sviluppo del parco scientifico tecnologico Agripolis di Legnaro, realizzando investimenti nel campo informativo e creando strutture di studio e di ricerca.

Art. 34 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni.

1. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , è così sostituito:
“I materiali di cava, ai quali si riferisce la presente legge, sono classificati in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente all’esercizio dell’attività di escavazione:
a) Gruppo “A” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio:
- sabbie e ghiaie;
- calcari per cemento;
b) Gruppo “B” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio:
- argille per laterizi;
- calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari;
- calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino;
- basalti;
- argilla ferrifera e materiali vulcanici;
- terre coloranti;
- sabbie silicee e terra da fonderia;
- gesso;
- torba;
- materiale detritico;
- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.”.
2. Relativamente alla ghiaia è vietato l’utilizzo di più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già esistenti, considerate comunque nel computo del tre per cento.

Art. 35 - Interventi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

1. Al fine di dare continuità e compiutezza all’opera di adeguamento tecnologico e strutturale nel settore agroindustriale, la Giunta regionale può concedere un contributo alle iniziative di miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, presentate ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e del Regolamento (CE) n. 951/97, anche per quelle che nel corso del periodo di programmazione comunitaria 1994-1999 hanno intrapreso o realizzato le iniziative previste nei progetti.
2. Le istanze che beneficiano del contributo di cui al comma 1 sono quelle presentate per i settori di intervento previsti dalla decisione della Commissione europea del 2 ottobre 1996 e soggiacciono alle prescrizioni, ai vincoli e alle compatibilità dalla medesima fissati, nonché a quelli stabiliti dalla normativa di riferimento.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo del quaranta per cento della spesa ammessa.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo n. 11480).
5. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 36 - Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , “Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto”.

1. Le disposizioni dettate dall’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , si applicano a partire dal 1° gennaio 2001.

Art. 37 - Adeguamenti ai programmi di intervento nelle zone collinari e montane.

1. Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall’articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono approvati dalla Giunta regionale.

Art. 38 - Programma di interventi strutturali nel settore zootecnico per l’adeguamento alla normativa comunitaria delle condizioni igienico – sanitarie negli allevamenti bovini da latte.

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, “Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico” ad integrazione degli interventi ivi previsti, la Giunta regionale può concedere aiuti per favorire l’adeguamento alla normativa comunitaria in materia igienico - sanitaria delle strutture ed attrezzature di produzione del latte.
2. Sono ammissibili interventi per l’adeguamento delle superfici a disposizione degli animali, per la ristrutturazione completa o parziale della sala di mungitura e dei locali annessi, per l’installazione dei nuovi impianti di mungitura e di refrigerazione, per la realizzazione di impianti per l’erogazione di acqua potabile e dispositivi per l’agevole lavaggio, la pulizia, la disinfezione e la depurazione, nonché per la modifica dei locali per l’igiene e la pulizia del personale di stalla.
3. Per l’attuazione del programma di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo n. 11602).
4. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 39 - Interventi per la tutela e la conservazione delle antiche varietà cerealicole venete.

1. La Giunta regionale, al fine di combattere la diffusione di organismi geneticamente modificati, è autorizzata a finanziare l’Istituto di genetica e sperimentazione agraria Nazareno Strampelli di Lonigo per la realizzazione di un progetto triennale per la conservazione e il mantenimento del germoplasma e della biodiversità originale del Veneto nelle popolazioni locali di mais e frumento tenero.
2. Il progetto di cui al comma 1 è realizzato dall’Istituto Nazareno Strampelli di Lonigo in collaborazione con l’azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Il progetto di cui al presente articolo è finanziato per l’importo complessivo di lire 500 milioni nel triennio 2000-2003; per l’anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni (capitolo n. 13116).

Art. 40 - Modifiche della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 , “Norme per l’erogazione di sussidi ad allevatori singoli o associati in casi particolarmente gravi di perdita di animali per morte o disgrazia”.

1. La lettera a) del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 , è così sostituita:
“a) morte o abbattimento volontario od obbligatorio e conseguente distruzione di animali ammalati, infetti o sospetti nei focolai di malattie infettive, nonché di animali introdotti da paesi a rischio di BSE per particolari disposizioni nazionali e comunitarie, con particolare riguardo per le zoonosi, per le quali le vigenti disposizioni statali e comunitarie non prevedono la concessione di indennizzi;”.
2. Dopo la lettera c) del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 , è inserita la seguente lettera c bis):
“c bis) sussidi agli allevatori per il mancato reddito in relazione a provvedimenti di polizia veterinaria emanati da autorità regionali o nazionali.”.
3. Il numero 1) del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 , è così sostituito:
“1) per i casi sub a) del precedente articolo: si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 “Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali” e al decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;”.

Art. 41 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , “Organizzazione turistica della Regione” come da ultimo modificato dall’articolo 29 della legge regionale 12 settembre 1999, (2) n. 37.

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , la lettera a) è abrogata.
2. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è così sostituito:
“3. L’incarico di direttore termina inderogabilmente alla scadenza del sesto mese successivo alla data di cessazione delle funzioni del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. In caso di commissariamento dell’Ente, l’incarico di direttore è prorogato e cessa inderogabilmente alla scadenza del sesto mese successivo alla data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è inserito il seguente comma:
“6 bis. L’incarico di direttore per i soggetti già selezionati con le procedure di cui ai commi precedenti può essere rinnovato motivatamente e per una sola volta, con delibera del Consiglio di Amministrazione.”.

Art. 42 - Modifiche della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , “Norme per l’esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia””.

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 3 bis - Sistema fognario della città di Venezia e delle isole della laguna.
1. Le competenze previste dal comma 2 dell’articolo 10 della legge 5 aprile 1990, n. 71, come modificato dall’articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, sono esercitate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica regionale, sezione ambiente.
2. Ai progetti definitivi di lotti funzionali redatti in conformità al progetto preliminare approvato dal Consiglio regionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 15 (3) .”.

Art. 43 - Modifica dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come introdotto dall’articolo 43 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , sono inseriti i seguenti commi:
“1 bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versati dagli enti competenti semestralmente nel capitolo 7948 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, dopo aver trattenuto la quota del dieci per cento da utilizzare nel settore del ciclo dell’acqua.
1 ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al comma 1 bis per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con le modalità previste dalla legge regionale di attuazione della disciplina prevista dall’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.”.

Art. 44 - Disposizioni transitorie della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico”.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi alle iniziative disciplinate dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , il termine ultimo per la presentazione della documentazione, da parte dei soggetti ammessi ai contributi a seguito dei provvedimenti di riparto degli anni 1987, 1988 e 1989, è fissato al 31 dicembre 2000.
2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata.

Art. 45 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , come da ultimo modificato dall’articolo 12 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , sono inseriti i seguenti commi:
“2 bis. L’azienda può accedere a mutui e a contratti di leasing per poter far fronte alle proprie spese di investimento.
2 ter. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al comma 2bis, non può superare il dieci per cento dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.”.

Art. 46 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , è inserito il seguente comma:
“1 bis. Il personale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera B) del decreto ministeriale 28 febbraio 1989 “Determinazione della struttura dell’agenzia regionale per l’impiego del Veneto e definizione della relativa dotazione del personale”, dipendente alla data del 30 novembre 1999 dall’agenzia regionale per l’impiego che faccia domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, acquisisce il diritto all’inquadramento nell’organico dell’Ente Veneto Lavoro, previo espletamento di una prova di idoneità da effettuarsi secondo le modalità indicate nello stesso regolamento.”.

Art. 47 - Contributo al Comune di Vicenza per la ristrutturazione del mercato all’ingrosso ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39 , “Interventi per i mercati all’ingrosso”.

1. Il contributo, già concesso al Comune di Vicenza ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39 a valere sul capitolo 32070 del bilancio regionale, per la realizzazione di un centro agro alimentare nell’ambito del mercato all’ingrosso, è utilizzato per la ristrutturazione del mercato all’ingrosso stesso.

Art. 48 - Contributi all’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

1. Al fine di qualificare il patrimonio immobiliare mediante operazioni di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli immobili e degli impianti delle sedi dell’ARPAV, è autorizzata la concessione alla stessa di un contributo annuo di lire 1.000 milioni per la durata di dieci anni (capitolo n. 50266).
2. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale sulla base del programma complessivo degli investimenti dell’ARPAV.

Art. 49 - Contributo alla società Terme di Recoaro S.p.A..

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione della società Terme di Recoaro S.p.A. fino all’importo di lire 500 milioni (capitolo n. 31094).

Art. 50 - Modifiche della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.

1. Dopo l’articolo 162 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è inserito il seguente articolo:
“Art. 162 bis - Iniziative a favore del personale dipendente.
1. É costituito un fondo per la concessione di sovvenzioni e di contribuzioni a favore dei dipendenti della Regione del Veneto contro cessione della retribuzione. Alla Giunta regionale è demandato il compito di regolarne la disciplina fissando modalità, criteri e limiti. In via di prima attuazione è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 5052).”.

Art. 51 - Acquisizione di quote di capitale dell’Interporto di Venezia S.p.A..

1. Nell’ambito del mandato già conferito alla società Veneto Sviluppo S.p.A. con l’articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, per il tramite della società Idrovie S.p.A., quote di capitale sociale della società Interporto di Venezia S.p.A. fino all’importo di lire 1.800 milioni (capitolo n. 20004).

Art. 52 - Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni e abrogazione dell’articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è così sostituito:
“1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione:
a) per le acque minerali destinate all’imbottigliamento:
1) di lire 200.000 con un minimo di lire 15.000.000 nelle zone di montagna;
2) di lire 1.000.000 con un minimo di lire 20.000.000 nelle zone di pianura;
b) per le acque minerali ad uso curativo e per acque termali: di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000.”.
2. Dopo l’articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è inserito il seguente articolo 55 ter:
“Art. 55 ter - Acque di sorgente.
1. Alle domande di permesso di ricerca, di concessione e di utilizzazione delle acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, “Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE” si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in quanto compatibili.
2. Nel perimetro dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione di acqua minerale o di acqua di sorgente, non possono essere rilasciati permessi di ricerca o concessioni di coltivazioni di acqua minerale o di acqua di sorgente a titolari diversi.
3. Alle concessioni relative alle acque di cui al presente articolo si applica il canone previsto per le acque minerali destinate all’imbottigliamento, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 15.”.
3. L’articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , è abrogato.
4. Le ditte già autorizzate all’imbottigliamento di acque di sorgente per proseguire nella produzione devono presentare alla Giunta regionale domanda di concessione di coltivazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai titolari di concessioni sospese esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge l’aumento del canone di concessione conseguente a quanto previsto al comma 1, si applica per l’anno 2000 nella misura del cinquanta per cento.

Art. 53 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 , “Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti”.

1. L’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 , è così sostituito:
“Art. 7 - Forme di contributi.
1. Per le iniziative e le attività previste dalla presente legge, la Regione prevede l’erogazione di contributi:
a) per l’acquisto dell’area di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, fino al cento per cento della spesa;
b) per le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 3, fino al cento per cento della spesa;
c) per le iniziative di cui all’articolo 5, fino al cento per cento della spesa;
d) per le iniziative di cui all’articolo 6 fino al cento per cento della spesa, sia di carattere annuale che pluriennale.”.

Art. 54 - Contributo per la realizzazione del Museo della Medicina a Padova.

1. Al fine di portare a compimento il Museo della Medicina all’interno dello stabile, sito in Via San Francesco, di proprietà della provincia di Padova, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio 2000 un contributo alla provincia di Padova di lire 2.000 milioni (capitolo n. 70250).

Art. 55 - Catalogo delle opere d’arte trafugate nel Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a curare la pubblicazione di un catalogo delle opere d’arte di particolare pregio trafugate a soggetti pubblici e privati compresi gli enti religiosi, a decorrere dall’1 gennaio 1990 nel Veneto.
2. Il catalogo di cui al comma 1, contiene la riproduzione fotografica o, in mancanza, la descrizione puntuale delle opere d’arte.
3. Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 150 milioni (capitolo n. 70254).

Art. 56 - Disciplina transitoria in materia di assegno vitalizio dei consiglieri regionali.

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 55 , e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai consiglieri regionali che sono subentrati nel mandato nel corso della sesta legislatura, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di provvedimenti giurisdizionali o di disposizioni legislative di interpretazione autentica, la Regione assume a carico del bilancio regionale, nella percentuale del cinquanta per cento, i contributi di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni ed integrazioni, afferenti il periodo intercorrente dall’inizio della legislatura medesima e la data di effettivo inizio del mandato del consigliere interessato; la restante quota del cinquanta per cento è a carico del consigliere interessato. Tale periodo è computato esclusivamente ai fini della corresponsione dell’assegno vitalizio.

Art. 57 - Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani.

1. I benefici di cui all’articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , sono estesi a cooperative svolgenti attività di carico e scarico di bagagli presso il porto di Venezia. La Regione interviene mediante la concessione di un contributo straordinario per i mancati redditi conseguenti all’arresto temporaneo dell’attività in conseguenza dell’intervento bellico nei Balcani.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per l’attuazione dell’intervento di cui al comma 1, che è comunque concesso nel limite massimo dell’ottanta per cento delle retribuzioni.
3. Per l’esercizio finanziario 2000 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 15516).

Art. 58 - Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento per estendere alle strutture che erogano servizi di assistenza sociosanitaria per anziani disabili non autosufficienti, le modalità di partecipazione dei cittadini previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”.

Art. 59 - Modifiche della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Dopo l’articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserito il seguente articolo 49 bis:
“Art. 49 bis - Agevolazioni particolari.
1. Sono esenti dal pagamento della tariffa i bambini e le bambine fino al compimento dei quattro anni di età.”.

Art. 60 - Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 61 - Disposizioni in materia di coltivazioni agricole.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 62 - Disposizioni urbanistiche in materia di impianti per gli sport motoristici.

1. Gli impianti sportivi destinati all’allenamento o alle gare di veicoli a motore, quali in particolare gli autodromi, i kartodromi, i motodromi, non possono essere insediati nelle zone destinate a verde pubblico attrezzato o a verde privato per attrezzature sportive, senza una specifica previsione dello strumento urbanistico comunale. Gli stessi dovranno essere sottoposti a Valutazione di impatto ambientale. La presente disposizione si applica a tutti gli impianti sportivi destinati all’allenamento o alle gare di veicoli a motore per i quali non sono ancora iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto.

Art. 63 - Piani coordinati per gli insediamenti produttivi.

1. Per favorire l’integrazione delle previsioni urbanistiche di più comuni, relative alla localizzazione degli insediamenti produttivi, la Regione promuove la pianificazione coordinata dei relativi insediamenti, determinando le modalità di formazione delle previsioni urbanistiche mediante i piani coordinati per gli insediamenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni, nella formazione delle varianti generali o parziali al piano regolatore generale, devono localizzare gli insediamenti produttivi in aree dotate di adeguate infrastrutture e preferibilmente contigue ad aree su cui già sono localizzati insediamenti produttivi.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale previa intesa con le province, con proprio provvedimento individua gli ambiti territoriali omogenei nei quali devono essere localizzati i piani coordinati per gli insediamenti produttivi.
4. Al fine di evitare che la carenza di dotazioni finanziarie dei comuni comporti previsioni urbanistiche tra loro non coordinate e per far sì che la realizzazione dei piani di cui al comma 1 non comporti un minor gettito per alcuni dei comuni interessati, la Regione promuove la conclusione di accordi tra le amministrazioni comunali, per disciplinare il riparto dei proventi derivanti dall’imposta comunale sugli immobili relativa alle aree ed ai fabbricati localizzati nelle zone territoriali omogenee di tipo D, ricomprese nell’ambito dei piani coordinati per gli insediamenti produttivi.

Art. 64 - Modifica della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 , “Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici” e successive modificazioni.

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 , è inserito l’articolo 14 bis:
“Art. 14 bis - Conferenza annuale.
1. Le associazioni giovanili di cui all’articolo 1 comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno le zone in cui intendono allestire i campeggi di cui alla presente legge per l’anno in corso.
2. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1 il presidente della Giunta regionale, al fine di promuovere e coordinare la realizzazione dei campeggi, convoca una conferenza alla quale partecipano i proprietari delle zone indicate dalle associazioni giovanili, i comuni interessati al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, nonché i servizi forestali regionali e le unità locali socio sanitarie competenti per territorio.
3. I risultati della conferenza annuale sono successivamente comunicati dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.”.

Art. 65 - Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona.

1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all’aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizione di lire 20 milioni per ciascuna vittima.
2. La speciale elargizione di cui al comma 1, è corrisposta secondo l’ordine fissato dall’articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall’articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.
3. L’elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento nonché ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono a tale scopo posti, nell’ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.
4. L’elargizione di cui al comma 1 è attribuita ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 nei limiti complessivi di lire 980 milioni, sentita l’Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’anno 2000, la spesa di lire 980 milioni (capitolo n. 61322).

Art. 66 - Modifica della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modificazioni.

1. Nel primo comma dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , dopo le parole “normali strutture scolastiche” aggiungere le parole “con le caratteristiche previste dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 4”.
2. Dopo il secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , è aggiunto il seguente terzo comma:
“La Regione concede appositi contributi alle scuole non statali per i costi assistenziali da sostenere per i soggetti portatori di handicap. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina i termini e le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per l’erogazione dei contributi.”.
3. Per la prima attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l’anno 2000 (capitolo n. 61514).

Art. 67 - Conteggio del nascituro nelle graduatorie regionali.

1. Qualora un beneficio previsto da leggi regionali in vigore sia attribuito in base a graduatorie che tengano conto del numero dei figli, in quest’ultimo vanno conteggiati anche i nascituri.
2. Al fine di cui al comma 1, chi ha interesse presenta idonea documentazione dello stato di gravidanza e, in seguito della avvenuta nascita.

Art. 68 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , le parole: “La riduzione non si applica per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;” sono sostituite dalle parole: “La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;”.

Art. 69 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 , “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 , è così sostituito:
“2. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio economiche della famiglia valutate sulla base del reddito pro-capite.”.

Art. 70 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 , “Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali” e successive modificazioni.

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 , è così sostituita:
“d) accertamento delle condizioni socio economiche del soggetto e del reddito pro-capite del nucleo familiare di stabile convivenza.”.

Art. 71 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modificazioni.

1. L’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , come da ultimo modificato dall’articolo 8 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 26 , è così sostituito:
“Art. 20 - Contributi dell’utenza.
1. Le famiglie degli utenti concorrono alle spese per i servizi di cui all’articolo 5, lettere a), b), c), f) e i) con contributi rapportati al loro reddito pro-capite e fissati annualmente dal Consiglio comunale.”.

Art. 72 - Modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , “Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane” e successive modificazioni ed abrogazione dell’articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , è inserito il seguente articolo 11 bis:
“Art. 11 bis - Modalità di concessione di contributi agli enti religiosi gestori di strutture residenziali.
1. Agli enti religiosi che gestiscono strutture residenziali per persone non autosufficienti la Regione riconosce un valore economico per l’attività svolta dai religiosi appartenenti agli enti medesimi alle seguenti condizioni:
a) i religiosi devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa regionale;
b) i religiosi devono concorrere al raggiungimento degli standard regionali previsti con riferimento al profilo ricoperto e al servizio svolto.
2. A decorrere dall’anno 1999, il riconoscimento del valore economico è pari a quanto determinato dalla Giunta regionale per gli stessi profili professionali del personale addetto ai servizi per le persone non autosufficienti ospiti in strutture residenziali.”.
2. L’articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 è abrogato.

Art. 73 - Persone ospitate nelle strutture intermedie dell’area psichiatrica.

1. Il costo delle rette delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici, ex case di salute nonché delle persone presenti negli ex istituti di riabilitazione, di cui al comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è a carico del fondo sanitario regionale, salvo quanto disposto dall’articolo 46 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , a decorrere dalla data di dimissione dall’ospedale.

Art. 74 - Contributo straordinario al Comune di Legnago per le celebrazioni del 250° anniversario della nascita di Antonio Salieri.

1. Al fine di commemorare degnamente l’uomo e il musicista Antonio Salieri, nonché di promuoverne la conoscenza, nella ricorrenza del 250° anniversario della nascita, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio 2000, un contributo straordinario di lire 300 milioni al Comune di Legnago per iniziative e azioni, da realizzarsi in collaborazione con la Fondazione Salieri, l’Università degli Studi di Verona ed il Conservatorio di Verona, volte all’esecuzione di opere di Salieri e alla pubblicazione di materiale informativo e documentario (capitolo n. 70260).
2. Il contributo è erogato in due rate con le seguenti modalità:
a) la prima rata, pari al quaranta per cento, previo inoltro del progetto delle iniziative e azioni e del relativo piano economico finanziario;
b) la seconda rata, pari al sessanta per cento, previa presentazione della relazione dell’attività svolta e del relativo rendiconto.

Art. 75 - Contributo straordinario al comune di Portogruaro.

1. Per il sostegno dei corsi di laurea attivati a Portogruaro dalle Università di Padova e di Trieste, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Portogruaro per l’anno accademico 1999-2000 un contributo di lire 400 milioni (capitolo n. 20006).

Art. 76 - Concorsi per particolari figure professionali.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 77 - Contributo per la ricostruzione del ponte comunale sul fiume Bacchiglione.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di lire 1.200 milioni al comune di Pontelongo per la ricostruzione del ponte sul fiume Bacchiglione (capitolo n. 45214).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato a seguito della presentazione del progetto e di atti di impegno della provincia di Padova e del comune di Pontelongo a compartecipare alla copertura della spesa complessiva.

Art. 78 - Informazione sull’attività istituzionale del Consiglio regionale.

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 è riservata una quota fino a lire 400 milioni per l’attivazione di un servizio radiofonico che, in tempo reale, trasmetta nel territorio regionale le sedute pubbliche del Consiglio regionale del Veneto.

Art. 79 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , come da ultimo modificato dall’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 è inserito il seguente comma:
“4 bis. È data facoltà agli enti gestori di ricalcolare il canone di locazione sulla base dell’effettiva capacità reddituale dell’assegnatario, nei casi in cui l’inadempienza di cui al comma 4 sia dovuta alle situazioni previste dal comma 3 dell’articolo 22.”.

Art. 80 – Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 41 , “Contributi a favore dei cittadini in condizione di disagio economico per le spese di riscaldamento domestico”.

1. Per l’anno 2000 lo stanziamento del capitolo n. 61036 è utilizzato per integrare le risorse destinate alle richieste già presentate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 41 nell’anno 1999.

Art. 81 - Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

1. Il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , è così sostituito:
“1. La Giunta regionale procede alla determinazione della dotazione organica ed, almeno a scadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della dotazione organica per categoria in relazione anche ai processi di delega di funzioni agli enti locali, dandone informazione alla Commissione consiliare competente.”.

Art. 82 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 , “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 83 - Interventi per la qualificazione e la valorizzazione della zootecnia bovina.

1. A completamento delle iniziative poste in essere per limitare gli effetti negativi indotti dalla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ed al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle produzioni zootecniche bovine, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare ed a finanziare un progetto specifico per la valorizzazione della qualità del prodotto, che preveda di incentivare le seguenti azioni:
a) studio, ricerca, sperimentazione e controllo della qualità;
b) introduzione di sistemi di controllo, assicurazione e certificazione della qualità;
c) sviluppo di sistemi di identificazione ed etichettatura;
d) sviluppo e promozione di marchi di qualità.
2. Possono beneficiare del presente regime di aiuti le associazioni dei produttori riconosciute operanti nel settore, direttamente o in quanto responsabili del coordinamento di progetti articolati di filiera.
3. Per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 6.500 milioni (capitolo n. 12112).

Art. 84 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 , “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19, “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe” ”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 , è inserito il seguente comma:
“3 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a deliberare la trasformazione del “Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale” di cui al comma 1 in società consortile per azioni a responsabilità limitata senza scopo di lucro, a cui la Regione partecipa direttamente o attraverso la società Veneto Sviluppo S.p.A., a condizione che lo statuto:
a) riservi a ciascuno dei seguenti enti Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Istituto Nazionale per il Commercio con l’Estero, la nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2458 del codice civile;
b) riservi alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione del Veneto, al Ministero del Tesoro, al Ministero per il Commercio con l’Estero e all’Assemblea dei soci la nomina dei componenti il collegio sindacale;
c) preveda che la responsabilità dei soci sia limitata al solo capitale sociale sottoscritto;
d) consenta alla Regione del Veneto il recesso dalla qualità di socio, ove la società disponga modifiche statutarie che prevedono l’estensione della responsabilità limitata;
e) preveda la possibilità di partecipazione alla società dei soggetti indicati all’articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ed altresì della Regione Trentino Alto Adige, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all’attività della società;
f) preveda la possibilità che la Regione del Veneto possa partecipare alla società, sia direttamente sia tramite propria società finanziaria.”.

Art. 85 - Disposizioni transitorie in materia di variazione delle circoscrizioni comunali.

1. Il procedimento dei progetti di legge concernenti variazioni delle circoscrizioni comunali che, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale ha già ritenuto meritevoli di accoglimento ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, prosegue nella legislatura successiva.
2. Relativamente ai progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge delibera il referendum consultivo di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 86 - Iniziativa per la costituzione di una società internazionale per lo sviluppo ed il coordinamento di attività di interesse comune.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 87 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42 , è così sostituita:
“a) le imprese dei settori manifatturiero, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, del settore alberghiero e delle strutture ricettive extralberghiere, le imprese e loro consorzi esercenti impianti a fune in servizio pubblico, localizzate o che andranno a localizzarsi nei territori di cui all’articolo 1, ed aventi i requisiti di piccola e media impresa secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, ivi comprese le imprese artigiane;”.
2. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42 , è così sostituito:
“4. La Provincia si avvale di un Comitato tecnico che formula pareri circa i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni, i cui componenti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.”.

Art. 88 – Interventi a favore dell’abitato di Gosaldo (Belluno).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per danni subiti dall’abitato di Gosaldo in occasione dell’alluvione del 1966 unicamente ai soggetti aventi diritto e già ammessi a contributo parziale ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente al danno subito tra i singoli aventi diritto.
3. Il danno di cui al comma 2 viene commisurato all’importo aggiornato del progetto già approvato dalla Regione per la sola aliquota dei vani effettivamente perduti.
4. L’effettiva erogazione del contributo è subordinata alla rinuncia da parte dei soggetti beneficiari di qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti della Regione.
5. Per l’attuazione del presente articolo è disposta per l’anno 2000 la spesa di lire 720 milioni, rinvenibili per lire 270 milioni mediante utilizzo delle somme ancora disponibili a valere sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 1142 e per la restante quota di lire 450 milioni mediante specifica autorizzazione al capitolo n. 53216.

Art. 89 – Contributo straordinario al Banco alimentare – Comitato del Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2000 un contributo straordinario di lire 150 milioni al Banco alimentare – Comitato del Veneto, associazione senza scopo di lucro con sede in Verona, per le attività connesse alla raccolta, ricovero, distribuzione gratuita di alimenti recuperati dall’industria alimentare e dall’AIMA e distribuiti gratuitamente agli enti e associazioni non profit che assistono persone indigenti (capitolo n. 61496).

Art. 90 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , come da ultimo modificato dal comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , è così sostituito:
“1. Sono beneficiari della presente legge gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Accademie di belle arti statali e non statali, dei corsi del periodo superiore dei Conservatori di musica e dei corsi di diploma delle Scuole superiori per interpreti e traduttori che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede principale nel Veneto, di seguito indicati con il termine di Università.”.

Art. 91 – Interventi di completamento di impianti sportivi comunali.

1. Al fine di favorire interventi di completamento di impianti sportivi comunali, è concesso un contributo straordinario per l’anno 2000 di lire 600 milioni (capitolo n. 73004).
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce appositi criteri e modalità di presentazione delle domande.

Art. 92 – Contributi straordinari a favore di interventi per l’edilizia scolastica.

1. Al fine di favorire interventi di straordinaria manutenzione e di completamento di scuole materne, una quota fino a lire 800 milioni dello stanziamento del capitolo n. 71020 è riservata ad interventi di particolare urgenza o criticità.
2. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare determina le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 93 – Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 , “Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina”.

1. Al comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 , le parole “e della reciprocità di trattamento” sono soppresse.

Art. 94 – Contributo straordinario al comune di Verona.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2000 un contributo straordinario di lire 1.000 milioni al comune di Verona per il recupero della sede storica della biblioteca civica (capitolo n. 70258).
2. La Giunta regionale determina le modalità e i termini per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 1.

Art. 95 – Contributo straordinario alla provincia di Belluno.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l’esercizio finanziario 2000 alla provincia di Belluno un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per il restauro conservativo dell’edificio denominato “ex casa Bizzarrini” situato in Feltre in via Luzzo, di proprietà della provincia medesima, da destinare all’edilizia universitaria (capitolo n. 71210).
2. La Giunta regionale determina le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 96 – Contributo straordinario al comune di Chiuppano (Vi).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiuppano un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 2000 di lire 150 milioni per l’adeguamento del sistema informatico comunale (capitolo n. 7252).

Art. 97 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 , “Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto”.

1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 , dopo le parole “la Giunta regionale è autorizzata” sono inserite le parole “per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A.,”.

Art. 98 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 modificata dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 , “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”.

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , sono così sostituiti:
“1. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 132 kv è mantenuto ad una distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone, così come stabilito al comma 2.
2. La distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è in proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico misurato all’esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza, a 1,5 m. da terra, non superi il valore di 0,5 kv/m. ed il campo magnetico non sia superiore a 0.2 microtesla.”.

Art. 99 - Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione con sede in Verona per il ripianamento delle rate di mutuo anticipate dal Consorzio medesimo per conto dei Comuni di Gazzo Veronese e Nogara per la costruzione dell’acquedotto rurale della Bassa Veronese realizzato ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, “Nuove norme per la bonifica integrale”.
2. Il contributo è erogato a condizione che i Comuni di Gazzo Veronese e Nogara si impegnino a corrispondere al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione le rimanenti rate di mutuo per le annualità 2000-2003 ed a ultimare le opere del medesimo acquedotto.
3. All’onere di lire 2.000 milioni derivante della concessione del contributo di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo n. 50066.

Art. 100 - Modifiche della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 , “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.

1. L’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 , è così sostituito:
“Art. 2 – Iniziative.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale:
a) promuove o contribuisce all’organizzazione di manifestazioni inerenti la voga alla veneta;
b) sostiene annualmente mediante contributi le attività svolte dalle società remiere, dai circoli e dalle associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica, l’insegnamento e la diffusione della voga alla veneta.”.
2. L’articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 è così sostituito:
“Art. 3 – Criteri di assegnazione dei contributi.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, determina i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 2, tenendo conto della potenzialità tecnico-organizzativa espressa dai soggetti beneficiari con riferimento alla voga alla veneta ed al programma di attività in materia di:
a) organizzazione di corsi di voga alla veneta, con particolare riguardo a quelli rivolti ai giovani;
b) iniziative culturali inerenti la voga alla veneta;
c) organizzazione di regate.”.

Art. 101 – Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è così sostituito:
“1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l’utilizzazione delle acque termali, per la produzione e la trasmissione dell’energia e in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell’attività estrattiva, per la protezione idrogeologica e igienica, sono considerate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti delle vigenti leggi.”.

Art. 102 - Modifica della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , “Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996-1998”.

1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , è aggiunto il seguente:
“Art. 13 bis - Prestazioni sociali in strutture residenziali.
1. Le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini in stato di bisogno ed inseriti presso strutture residenziali gestite da istituzioni pubbliche o private, sono assicurate dalle medesime con spesa a carico del comune presso il quale il cittadino ha la residenza o è iscritto ai registri d’anagrafe e stato civile, al momento dell’ingresso nella struttura.”.

Art. 103 - Disposizioni in materia di piste ciclabili.

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 45284 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 2000, relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , per la realizzazione di itinerari ciclabili, è utilizzato per la realizzazione degli interventi prioritari del triennio 2000-2002, nonché al fine di attivare, in cofinanziamento con i fondi statali di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”, gli interventi prioritari di cui al piano regionale di riparto approvato ai sensi della medesima legge statale.

Art. 104 – Contributo straordinario al comune di Lonigo (Vi).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Lonigo un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 2000 di lire 200 milioni per la sistemazione dello stabile comunale sede dell’Istituto di formazione professionale “Cavallaro” (capitolo n. 71212).


Art. 105 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.






SI OMETTONO GLI ALLEGATI


Note

( 1) Si segnala che per mero errore materiale il testo approvato dall’aula e poi pubblicato sul BUR reca l’errato riferimento alla “ legge regionale 5 febbraio 1996, n. 26 ” invece che il riferimento corretto a “ legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ”.
( 2) Trattasi in realtà della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
( 3) Trattasi di errore materiale la data è 30 marzo.


SOMMARIO