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Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (BUR n. 71/2001)

Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS

Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (BUR n. 71/2001)

NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA PRESSO LE AZIENDE ULSS (1)

CAPO I - Attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
"Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità (2)" e successive modificazioni

Art. 1 – Finalità e principi.
1. La Regione del Veneto ( 3) in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, favorisce il diritto al lavoro delle persone con disabilità promuovendo interventi per l’inserimento lavorativo, la permanenza nel lavoro nonché le attività di lavoro autonomo delle stesse, secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni. ( 4)
2. La realizzazione della finalità di cui al comma 1 è improntata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ( 5) ai seguenti principi:
a) coinvolgimento dei destinatari di cui all’articolo 2 e delle loro famiglie; ( 6)
b) integrazione e collaborazione fra tutti i servizi competenti, anche educativi e della formazione professionale;
c) promozione delle attività di orientamento, istruzione e formazione professionale a supporto delle persone con disabilità ( 7) ;
d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica della loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone con disabilità ( 8) da inserire al lavoro;
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati accreditati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il ruolo delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e loro consorzi, nonché la funzione del sistema di formazione professionale, anche ai sensi della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e successive modificazioni; ( 9)
e bis) coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità nonché delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale. ( 10)
Art. 2 – Destinatari.
1. I destinatari della presente legge sono le persone con disabilità ( 11) di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 3 – Azioni e strumenti.
1. La Regione del Veneto realizza la finalità di cui all’articolo 1 attraverso:
a) azioni di monitoraggio, programmazione, riqualificazione, orientamento, formazione anche professionale nonché di sostegno alle aziende, con impiego di strutture e risorse proprie ( 12), secondo la disciplina della presente legge e legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ( 13) e successive modificazioni;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi ed abilitativi, formativi ed educativi, anche di assistenza nel posto di lavoro nelle fasi pre e post assunzione delle persone con disabilità, modulata sulla base degli specifici bisogni e del progetto personalizzato; ( 14)
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;
d) servizi di supporto ai datori di lavoro per la realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 4 - Programmazione regionale degli interventi.
1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la gestione del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui al comma 3 dell’articolo 8, a seguito delle risultanze dei lavori della conferenza permanente di cui all'articolo 7, predispone annualmente un programma degli interventi sulla base delle analisi fornite dall’ente regionale Veneto Lavoro in relazione al bacino potenziale di collocamento, che deve tenere conto delle effettive professionalità richieste dai datori di lavoro, della stima delle risorse disponibili e dell’esito dei programmi e progetti realizzati nell’anno precedente. ( 15)
2. Il programma di cui al comma 1 prevede:
a) gli obiettivi quantitativi e qualitativi dell’inserimento lavorativo;
b) le risorse finanziarie impiegate, con indicazione analitica della fonte di finanziamento e dei diversi interventi;
c) gli organismi pubblici e privati accreditati all’intervento in forma diretta o a mezzo convenzione;
d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni in materia di convenzioni che il servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’articolo 6 può sottoscrivere con il datore di lavoro, anche con predisposizione di disciplinare tipo per esigenze di omogeneità in tutto il territorio regionale; ( 16)
e) omissis ( 17)
3. Il programma regionale sarà definito coerentemente con la programmazione nazionale e regionale in materia di formazione e lavoro ( 18).
Art. 5 - Programmazione provinciale.
omissis ( 19)
Art. 6 - Servizio di inserimento lavorativo.
1. Per le finalità dell’ articolo 34, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni è istituito il servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il servizio è gestito dall’ente regionale Veneto Lavoro, in conformità agli indirizzi regionali, nell’ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell’ articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” e successive modificazioni. ( 20)
2. Le attività vengono erogate dai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e successive modificazioni, in attuazione del programma regionale in tema di collocamento mirato ed assicurando i livelli essenziali delle prestazioni. ( 21)
3. Il servizio di cui al comma 1 collabora con il servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all’articolo 11 nelle attività di progettazione, accompagnamento e monitoraggio degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità. ( 22)
4. Il servizio di cui al comma 1 per i servizi di orientamento e di formazione professionale si avvale di specifiche convenzioni con il sistema dei centri accreditati di formazione professionale.
5. Le attività di cui al comma 3 possono essere assicurate, a mezzo di apposite convenzioni, da cooperative sociali e da organismi pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro ( 23) che documentino esperienza consolidata e professionalità degli addetti.
6. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati con riferimento alla quantità e qualità degli inserimenti lavorativi effettuati. ( 24)
6 bis. L’ente regionale Veneto Lavoro, nell’attuazione del programma regionale e secondo gli indirizzi regionali, consulta, su base territoriale d’ambito dei centri per l’impiego, le associazioni di persone con disabilità, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali. ( 25)
Art. 7 - Conferenza permanente.
1. É istituita la conferenza permanente per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ( 26) quale momento di incontro e di confronto sulle problematiche relative allo specifico settore nonché di verifica dello stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della presente legge.
2. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dal Presidente della Regione o suo delegato, si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Ai lavori della conferenza partecipano: il Direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato, il rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), delle associazioni delle persone con disabilità, della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS. ( 27)
4. Compiti della conferenza sono:
a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità ( 28);
b) proposta di iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle risorse destinate a vario titolo all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità ( 29);
c) promozione di una cultura dell'inclusione sociale.
5. omissis ( 30)
Art. 8 - Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità (31).
1. É istituito il fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità ( 32) ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2 bis. Nell’arco temporale di riferimento del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, le risorse del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità ( 33) di cui al comma 1 possono essere destinate al cofinanziamento di azioni per i destinatari di tutti gli Assi del Programma Operativo, ai fini della piena attuazione del Programma stesso. ( 34)
2 ter. Nell’ipotesi di cui al comma 2 bis, le azioni destinate a programmi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità ( 35), realizzate o da realizzare con le risorse del Fondo Sociale Europeo, devono essere programmate e rendicontate, per importi almeno equivalenti a quanto complessivamente utilizzato a titolo di cofinanziamento, in modo da garantire il pieno rispetto del vincolo di destinazione delle risorse del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità( 36). ( 37)
2 quater. L’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo provvede, nei bandi e avvisi che approvano le azioni cofinanziate di cui al comma 2 ter, a fornire un’adeguata motivazione che giustifichi la coerenza tra le azioni medesime e le finalità di cui al fondo previsto dal comma 1. ( 38)
2 quinquies. L’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e alla Commissione regionale di gestione del fondo di cui al comma 3, un rapporto che evidenzi, per l’anno di riferimento e per gli anni precedenti, l’utilizzo del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità ( 39) a titolo di cofinanziamento ai sensi del comma 2 bis, nonché le somme stanziate per bandi e avvisi a valere sul POR FSE 2014-2020 destinate a programmi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità ( 40), con il relativo avanzamento procedurale e di spesa in termini di importi impegnati, rendicontati ed erogati. ( 41)
3. La Giunta regionale istituisce la commissione regionale per la gestione del fondo ( 42) che dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro ( 43) o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il direttore dell’Area regionale competente in materia di lavoro o suo delegato, con funzioni di vicepresidente; ( 44)
c) cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione, settore sociale, e cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all' articolo 6, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;( 45)
d) cinque rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità psichica e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale; ( 46)
e) omissis ( 47)
3 bis. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell’Area regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato e il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato. ( 48)
4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.
5. La Giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui alle lettere c) e d) ( 49) del comma 3 o se in possesso di almeno la metà più uno delle medesime designazioni, provvede all'insediamento della commissione.
Art. 9 - Ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità (50).
omissis ( 51)
Art. 10 - Convenzioni tipo.
1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , in conformità alla normativa nazionale, approva i modelli di convenzione tipo che i servizi per l’impiego stipulano in attuazione degli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni. ( 52)
2. omissis ( 53)

CAPO II - Istituzione del Servizio di integrazione lavorativa (SIL)

Art. 11 - Istituzione del servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS del Veneto.
1. Al fine di assicurare efficienti raccordi tra i nuovi servizi all’impiego e i servizi socio-sanitari territoriali, ( 54) è istituito, presso le aziende ULSS, il servizio di integrazione lavorativa con i seguenti compiti:
a) valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone con disabilità ( 55) e delle aziende;
b) programmazione e gestione dei percorsi individualizzati d’integrazione lavorativa per un positivo incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) monitoraggio;
d) promozione di collaborazione fra soggetti istituzionali del mondo imprenditoriale, del sistema della formazione professionale e della cooperazione sociale del volontariato che opera specificamente nel settore, e delle associazioni delle persone con disabilità ( 56) e dei familiari.
2. Le prestazioni erogate dal servizio di cui al comma 1 sono regolate da apposite convenzioni.
Art. 12 - Norme di organizzazione.
1. Il direttore generale dell'azienda ULSS provvede all'articolazione e alla dotazione organica del servizio di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri generali approvati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III – Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 - Norma finanziaria.
1. omissis ( 57)
2. omissis ( 58)
3. Agli ulteriori oneri derivanti dai programmi regionali di inserimento lavorativo e servizi connessi, quantificabili in lire 400.000.000 per l’anno 2001, si fa fronte con ricorso in termini di competenza e di cassa allo stanziamento iscritto sul capitolo n. 23030 denominato “Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità ( 59) di cui all’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Art. 14 – Norma transitoria.
1. Sino all'adozione del sistema di accreditamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione degli organismi di formazione professionale.
Art. 15 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Titolo modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 2) Rubrica modificata da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 3) Comma modificato da comma 1 art. 2 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha soppresso le parole: “e le province promuovono l’inserimento lavorativo delle persone disabili”.
( 4) Comma modificato da comma 1 art. 2 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha aggiunto alla fine le parole: “e in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, favorisce il diritto al lavoro delle persone con disabilità promuovendo interventi per l’inserimento lavorativo, la permanenza nel lavoro nonché le attività di lavoro autonomo delle stesse, secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni.”.
( 5) Comma modificato da comma 2 art. 2 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha inserito dopo le parole: “comma 1 è improntata” le seguenti: “, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”,”.
( 6) Lettera modificata da comma 3 art. 2 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito le parole: “delle famiglie dei destinatari di cui all'articolo 2” con le seguenti: “dei destinatari di cui all’articolo 2 e delle loro famiglie”.
( 7) Lettera modificata da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 8) Lettera modificata da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 9) Lettera modificata da comma 4 art. 2 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha inserito dopo le parole: “sistema di formazione professionale” le seguenti: “, anche ai sensi della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e successive modificazioni.”.
( 10) Lettera aggiunta da comma 5 art. 2 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 11) Comma modificato da comma 1 art. 3 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito la parola: “disabili” con le seguenti “con disabilità”.
( 12) Comma modificato da comma 1 art. 4 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha soppresso le parole: “e delle province”.
( 13) Comma modificato da comma 1 art. 4 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito le parole: “ legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469” con le seguenti: “ legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ”.
( 14) Lettera sostituita da comma 2 art. 4 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 15) Comma sostituito da comma 1 art. 5 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 16) Lettera sostituita da comma 2 art. 5 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 17) Lettera abrogata da lett. a) comma 1 art. 11 legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 18) Comma modificato da comma 3 art. 5 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito le parole: “il programma di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ” con le seguenti: “la programmazione nazionale e regionale in materia di formazione e lavoro”.
( 19) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 11 legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 20) Comma sostituito da comma 1 art. 6 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 21) Comma sostituito da comma 2 art. 6 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31
( 22) Comma sostituito da comma 3 art. 6 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 23) Comma modificato da comma 4 art. 6 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha inserito dopo le parole: “e privati accreditati” le seguenti: “ai servizi per il lavoro”.
( 24) Comma modificato da comma 5 art. 6 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha inserito dopo la parola: “attuati” le seguenti: “con riferimento alla quantità e qualità degli inserimenti lavorativi effettuati”.
( 25) Comma inserito da comma 6 art. 6 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 26) Comma modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 27) Comma sostituito da comma 1 art. 7 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 28) Lettera modificata da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 29) Lettera modificata da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 30) Comma abrogato da lett. c) comma 1 art. 11 legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 31) Rubrica modificata da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 32) Comma modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 33) Comma modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 34) Comma inserito da comma 1 art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 9 .
( 35) Comma modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 36) Comma modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 37) Comma inserito da comma 1 art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 9 .
( 38) Comma inserito da comma 1 art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 9 .
( 39) Comma modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 40) Comma modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 41) Comma inserito da comma 1 art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 9 .
( 42) Vedi sul punto anche quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 43) Lettera modificata da lett. a) comma 1 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito le parole: “alle politiche dell’occupazione” le seguenti: “con delega alle politiche del lavoro”.
( 44) Lettera sostituita da lett. b) comma 1 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 45) Lettera modificata da lett. c) comma 1 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito le parole: “di cui all'articolo 19, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ” con le seguenti: “di cui all'articolo 6, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ”. In precedenza lettera modificata da comma 1 art. 28 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
( 46) Lettera sostituita da lett. d) comma 1 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 . In precedenza sostituita da comma 2 art. 28 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
( 47) Lettera abrogata da lett. d) comma 1 art. 11 legge regionale 2020, n. 31. In precedenza lettera modificata da comma 3 art. 28 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
( 48) Comma inserito da comma 2 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 49) Comma modificato da comma 3 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito le parole: “c), d), e)” con le seguenti: “c) e d)”.
( 50) Rubrica modificata da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 51) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 11 legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 52) Comma sostituito da comma 1 art. 9 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 53) Comma abrogato da lett. f) comma 1 art. 11 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 54) Comma modificato da comma 1 art. 10 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha soppresso le parole: “anche in osservanza a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ”.
( 55) Lettera modificata da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 56) Lettera modificata da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.
( 57) Comma abrogato da lett. g) comma 1 art. 11 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 58) Comma abrogato da lett. g) comma 1 art. 11 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 .
( 59) Comma modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 che ha sostituito in tutta la legge le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” con le seguenti: “delle persone con disabilità”.


SOMMARIO
Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (BUR n. 71/2001)

NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA PRESSO LE AZIENDE ULSS

CAPO I - Attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni

Art. 1 – Finalità e principi.
1. La Regione del Veneto e le province promuovono l’inserimento lavorativo delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. La realizzazione della finalità di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:
a) coinvolgimento delle famiglie dei destinatari di cui all'articolo 2;
b) integrazione e collaborazione fra tutti i servizi competenti, anche educativi e della formazione professionale;
c) promozione delle attività di orientamento, istruzione e formazione professionale a supporto delle persone disabili;
d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica della loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone disabili da inserire al lavoro;
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati accreditati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il ruolo delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e loro consorzi, nonché la funzione del sistema di formazione professionale.
Art. 2 – Destinatari.
1. I destinatari della presente legge sono le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 3 – Azioni e strumenti.
1. La Regione del Veneto realizza la finalità di cui all’articolo 1 attraverso:
a) azioni di monitoraggio, programmazione, riqualificazione, orientamento, formazione anche professionale nonché di sostegno alle aziende, con impiego di strutture e risorse proprie e delle province, secondo la disciplina della presente legge e della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" e successive modificazioni;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di assistenza nel posto di lavoro e, per quanto riguarda i disabili psichici, di assistenza anche in fase post-assunzione;
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;
d) servizi di supporto ai datori di lavoro per la realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 4 - Programmazione regionale degli interventi.
1. La Giunta regionale, sentite la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 19, così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , nonché le organizzazioni rappresentative dei soggetti disabili di cui all’articolo 2, sulla base delle risultanze dei lavori della conferenza permanente di cui all'articolo 7, predispone un programma annuale degli interventi sulla base delle analisi fornite dall’ente Veneto Lavoro in relazione al bacino potenziale di collocamento, che dovranno tenere conto delle effettive professionalità richieste dai datori di lavoro, della stima delle risorse disponibili e dell'esito dei programmi e progetti realizzati nell'anno precedente.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede:
a) gli obiettivi quantitativi e qualitativi dell’inserimento lavorativo;
b) le risorse finanziarie impiegate, con indicazione analitica della fonte di finanziamento e dei diversi interventi;
c) gli organismi pubblici e privati accreditati all’intervento in forma diretta o a mezzo convenzione;
d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di convenzioni che i servizi delle province di cui all’articolo 6 possono sottoscrivere con il datore di lavoro, anche con predisposizione di disciplinare tipo per esigenze di omogeneità in tutto il territorio regionale;
e) il riparto tra le province delle risorse del fondo regionale per l’occupazione dei disabili e del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, costituito presso il ministero del lavoro anche sulla base della specifica regolamentazione di cui al decreto del Ministro del lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, pubblicato in G.U. n. 88 del 14 aprile 2000.
3. Il programma regionale sarà definito coerentemente con il programma di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
Art. 5 - Programmazione provinciale.
1. In attuazione del programma regionale di cui all’articolo 4, ed in coerenza con il piano provinciale di cui all’articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , le province predispongono il programma annuale degli interventi finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone disabili, con l'indicazione degli obiettivi e dei progetti da realizzare nel corso dell’anno e delle risorse agli stessi destinate.
2. L’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) sarà operata sulla base dei risultati conseguiti nell’anno precedente a quello di riferimento, illustrati in apposita relazione da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 6 - Servizio di inserimento lavorativo.
1. Le province istituiscono il servizio di inserimento lavorativo dei disabili secondo le modalità di cui all’articolo 36 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
2. Il servizio di cui al comma 1 rispetta gli indirizzi fissati dal programma provinciale di cui all’articolo 5 e si avvale dei centri per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni.
3. Il servizio di cui al comma 1, per le attività di progettazione, accompagnamento e valutazione delle politiche di inserimento lavorativo dei disabili, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , si avvale del servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all’articolo 11.
4. Il servizio di cui al comma 1 per i servizi di orientamento e di formazione professionale si avvale di specifiche convenzioni con il sistema dei centri accreditati di formazione professionale.
5. Le attività di cui al comma 3 possono essere assicurate, a mezzo di apposite convenzioni, da cooperative sociali e da organismi pubblici e privati accreditati che documentino esperienza consolidata e professionalità degli addetti.
6. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati.
Art. 7 - Conferenza permanente.
1. É istituita la conferenza permanente per l'inserimento lavorativo delle persone disabili quale momento di incontro e di confronto sulle problematiche relative allo specifico settore nonché di verifica dello stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della presente legge.
2. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dal Presidente della Regione o suo delegato, si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Ai lavori della conferenza partecipano: le province, gli organismi scolastici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione", le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), delle associazioni dei disabili, della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS.
4. Compiti della conferenza sono:
a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo dei disabili;
b) proposta di iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle risorse destinate a vario titolo all'integrazione lavorativa delle persone disabili;
c) promozione di una cultura dell'inclusione sociale.
5. Con apposito provvedimento la Giunta regionale stabilisce luogo e modalità per lo svolgimento della conferenza.
Art. 8 - Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
1. É istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. La Giunta regionale istituisce la commissione regionale per la gestione del fondo che dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) l'assessore regionale alle politiche dell’occupazione o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il segretario regionale competente in materia di formazione e lavoro con funzioni di vicepresidente;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione, settore sociale, e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 19, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
d) quattro rappresentanti delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale dei quali almeno uno rappresentante delle associazioni dei disabili psichici, espressi secondo specifica procedura definita dalla Giunta regionale;
e) quattro rappresentanti delle province designati dal comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ;
4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.
5. La Giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e) del comma 3 o se in possesso di almeno la metà più uno delle medesime designazioni, provvede all'insediamento della commissione.
Art. 9 - Ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.
1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 19, così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ed in applicazione del decreto del Ministro del lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, provvede, sentita la competente commissione consiliare, alla ripartizione fra le province delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Le stesse sono destinate alle agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Per le iniziative che prevedono il concorso del finanziamento regionale sarà operata distinta imputazione al fondo regionale di cui all’articolo 8.
Art. 10 - Convenzioni tipo.
1. La Giunta regionale, sentite la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 19, così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 anche sulla base delle linee programmatiche di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili", approva i modelli di convenzione tipo che le province stipulano in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere definiti criteri generali di indirizzo in tema di convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ulteriormente integrabili con deliberazione delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro.

CAPO II - Istituzione del Servizio di integrazione lavorativa (SIL)

Art. 11 - Istituzione del servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS del Veneto.
1. Al fine di assicurare efficienti raccordi tra i nuovi servizi all’impiego e i servizi socio-sanitari territoriali, anche in osservanza a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 è istituito, presso le aziende ULSS, il servizio di integrazione lavorativa con i seguenti compiti:
a) valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone disabili e delle aziende;
b) programmazione e gestione dei percorsi individualizzati d’integrazione lavorativa per un positivo incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) monitoraggio;
d) promozione di collaborazione fra soggetti istituzionali del mondo imprenditoriale, del sistema della formazione professionale e della cooperazione sociale del volontariato che opera specificamente nel settore, e delle associazioni dei disabili e dei familiari.
2. Le prestazioni erogate dal servizio di cui al comma 1 sono regolate da apposite convenzioni.
Art. 12 - Norme di organizzazione.
1. Il direttore generale dell'azienda ULSS provvede all'articolazione e alla dotazione organica del servizio di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri generali approvati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III – Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le agevolazioni di cui all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso il ministero del lavoro, che andranno a costituire la dotazione del capitolo n. 23029 denominato "Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 2001.
2. La Regione, con le risorse di cui al comma 1 e a far data dalla loro effettiva assegnazione, corrisponde annualmente alle province le somme occorrenti per gli interventi previsti dalla presente legge.
3. Agli ulteriori oneri derivanti dai programmi regionali di inserimento lavorativo e servizi connessi, quantificabili in lire 400.000.000 per l’anno 2001, si fa fronte con ricorso in termini di competenza e di cassa allo stanziamento iscritto sul capitolo n. 23030 denominato “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Art. 14 – Norma transitoria.
1. Sino all'adozione del sistema di accreditamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione degli organismi di formazione professionale.
Art. 15 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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