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Legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 (BUR n. 128/2002)

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 'Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112' e disposizioni transitorie in materia urbanistica'

Legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 (BUR n. 128/2002) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2002, n. 10 "RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 58, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112" E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA URBANISTICA"

Legge abrogata da art. 49 comma 1, lettera m), legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a decorrere dall’adozione e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall’art. 50, comma 1, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ; i provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004. In via transitoria era stata prorogata l’applicazione dell’articolo 1, commi da 2 a 6 ,sino al 28 febbraio 2005, in ragione del combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 (BUR n. 128/2002) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2002, n. 10 "RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 58, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112" E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA URBANISTICA"


Art. 1 - Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica”.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 , "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" ", le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "31 luglio 2003".
2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D), ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D) ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, qualora i comuni e le provincie interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinata di insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmente contigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo D.
4. Al fine di consentire un equa ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dalle imposte comunali sugli immobili relativi a fabbricati situati in zone produttive (Z.T.O. D), i comuni, in sede di accordo di cui al comma 3, convengono tra loro come ripartire i proventi derivanti dalla suddetta imposta comunale.
5. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , non è altresì consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati all'ampliamento di attività produttive, situate in zona impropria che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche alle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni.
7. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , non è consentita l'adozione di piani di area.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni e fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, operano i seguenti limiti:
a) l'edificazione di case di abitazione ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole”, è consentita agli imprenditori agricoli a titolo principale che conducono l'azienda, in forma singola o associata, nonché ai loro familiari fino al primo grado, purché esercitanti l'attività agricola nella medesima azienda;
b) l'edificazione di annessi rustici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2% del fondo rustico, fatte salve le richieste di nuove edificazioni relative agli interventi previsti dal Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000-2006, approvato dalla Commissione UE con decisione (CE) n. 2904 del 29 settembre 2000, e successive modificazioni, e dai relativi bandi;
c) gli indici di densità edilizia di cui alla lettera e) dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , si applicano anche alle colture di cui alle lettere f) e g) del medesimo articolo 3.
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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